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Allegato A
Seduta n. 236 del 6/11/2007
PROPOSTE DI LEGGE COSTITUZIONALE: SCOTTO; BIANCHI; BOATO; BIANCO; ZACCARIA ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; LENZI ED ALTRI; FRANCO RUSSO ED ALTRI; D'ALIA; BOATO; BOATO; CASINI; SORO; DI SALVO ED ALTRI; DILIBERTO ED ALTRI: MODIFICAZIONE DI ARTICOLI DELLA PARTE SECONDA DELLA COSTITUZIONE, CONCERNENTI FORMA DEL GOVERNO, COMPOSIZIONE E FUNZIONI DEL PARLAMENTO NONCHÉ LIMITI DI ETÀ PER L'ELETTORATO ATTIVO E PASSIVO PER LE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA (A.C. 553-1524-2335-2382-2479-2572-2574-2576-2578-2586-2715-2865-3041-3139-3151)
(A.C. 553 - Sezione 1)
PROPOSTE EMENDATIVE DICHIARATE INAMMISSIBILI NEL CORSO DELLA SEDUTA
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'articolo 55 della Costituzione, il secondo comma è sostituito dal seguente: «Il Parlamento si riunisce in seduta comune dei membri delle due Camere solo nel caso dell'elezione del Presidente della Repubblica».
Conseguentemente:
dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 104 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente: «Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie e per un terzo dalla Camera dei deputati tra i professori universitari in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio»;
sostituire l'articolo 20, con il seguente:
Art. 20. - 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente: «Art. 135 - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica,integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni tra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in
organi o enti pubblici individuati dalla legge.
Il Presidente rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
1. 116. (Parzialmente inammissibile - Vedi resoconto stenografico pag. 13). Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. L'articolo 104 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 104. - La magistratura costituisce un ordine autonomo e indipendente da ogni altro potere.
Il Consiglio superiore della magistratura è presieduto da uno dei suoi componenti eletto dalla maggioranza assoluta di essi.
Ne fanno parte di diritto il primo Presidente e il Procuratore generale della Corte di cassazione.
Gli altri componenti sono eletti per due terzi da tutti i magistrati ordinari tra gli appartenenti alle varie categorie, e per un terzo dal Parlamento in seduta comune tra professori ordinari di università in materie giuridiche ed avvocati dopo quindici anni di esercizio.
I membri elettivi del Consiglio durano in carica quattro anni e non sono immediatamente rieleggibili.
Non possono, finché sono in carica, essere iscritti, negli albi professionali, né far parte del Parlamento o di un Consiglio regionale o del Consiglio delle province autonome di Trento e Bolzano.
16. 0107. Turco, Beltrandi, D'Elia, Mellano, Poretti.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 114 della Costituzione, il primo comma è abrogato.
16. 060. Benedetti Valentini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. L'articolo 116 della Costituzione è abrogato.
Conseguentemente, sopprimere l'articolo 22.
16. 0108. Benedetti Valentini.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). - 1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale»;
b) alla lettera e), sono premesse le parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono aggiunte
le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono aggiunte le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato»;
c) alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «regionale e»;
d) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari»;
e) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «sicurezza del lavoro»;
f) alla lettera p), sono aggiunte, in fine, le parole: «ordinamento della capitale»;
g) dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento dalle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».
3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è aggiunta la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;
g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
4. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
5. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».
*16. 065. Boscetto, Brancher, La Loggia, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini, Baldelli, Mario Pepe, Campa.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. (Modifiche all'articolo 117 della Costituzione). - 1. All'articolo 117 della Costituzione, il primo comma è sostituito dal seguente:
«La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni, nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario».
2. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), sono aggiunte, in fine, le parole: «promozione internazionale del sistema economico e produttivo nazionale»;
b) alla lettera e), sono premesse le parole: «politica monetaria,»; dopo le parole: «tutela del risparmio» sono aggiunte le seguenti: «e del credito»; dopo le parole: «tutela della concorrenza» sono aggiunte le seguenti: «e organizzazioni comuni di mercato»;
c) alla lettera h), dopo le parole: «polizia amministrativa» sono aggiunte le seguenti: «regionale e»;
d) dopo la lettera m) è aggiunta la seguente:
«m-bis) norme generali sulla tutela della salute; sicurezza e qualità alimentari»;
e) alla lettera o), sono aggiunte, in fine, le parole: «sicurezza del lavoro»;
f) alla lettera p), sono aggiunte, in fine, le parole: «ordinamento della capitale»;
g) dopo la lettera s), sono aggiunte le seguenti:
«s-bis) grandi reti strategiche di trasporto e di navigazione di interesse nazionale e relative norme di sicurezza;
s-ter) ordinamento della comunicazione;
s-quater) ordinamento dalle professioni intellettuali; ordinamento sportivo nazionale;
s-quinquies) produzione strategica, trasporto e distribuzione nazionali dell'energia».
3. All'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) sono soppresse le parole: «e sicurezza»;
b) sono soppresse le parole: «tutela della salute;»;
c) dopo le parole: «ordinamento sportivo» è aggiunta la seguente: «regionale»;
d) le parole: «grandi reti di trasporto e di navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «reti di trasporto e di navigazione»;
e) le parole: «ordinamento della comunicazione» sono sostituite dalle seguenti: «comunicazione di interesse regionale, ivi compresa l'emittenza in ambito regionale; promozione in ambito regionale dello sviluppo delle comunicazioni elettroniche»;
f) le parole: «produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia» sono sostituite dalle seguenti: «produzione, trasporto e distribuzione dell'energia»;
g) le parole: «casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale» sono sostituite dalle seguenti: «istituti di credito a carattere regionale».
4. All'articolo 117 della Costituzione, il quarto comma è sostituito dal seguente:
«Spetta alle Regioni la potestà legislativa esclusiva nelle seguenti materie:
a) assistenza e organizzazione sanitaria;
b) organizzazione scolastica, gestione degli istituti scolastici e di formazione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche;
c) definizione della parte dei programmi scolastici e formativi di interesse specifico della Regione;
d) polizia amministrativa regionale e locale;
e) ogni altra materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.
5. All'articolo 117 della Costituzione, l'ottavo comma è sostituito dal seguente:
«La Regione interessata ratifica con legge le intese della Regione medesima con altre Regioni per il miglior esercizio delle proprie funzioni amministrative, prevedendo anche l'istituzione di organi amministrativi comuni».
*16. 082. La Russa, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 117, secondo comma, lettera o), della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «sicurezza del lavoro;».
16. 0101. Contento.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione, sono aggiunte, in fine, le parole: «ordinamento delle professioni intellettuali;».
16. 0102. Contento.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-bis) piano energetico nazionale e relative disposizioni di attuazione».
16. 0103. Contento.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-bis) infrastrutture di rilevante interesse nazionale e disposizioni per l'individuazione e realizzazione delle stesse».
16. 0104. Contento.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. All'articolo 117, secondo comma, della Costituzione, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
«s-bis) ordinamento sportivo nazionale».
16. 0105. Contento.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 16-bis. - 1. Al secondo comma, primo periodo, dell'articolo 120 della Costituzione, le parole: «Il Governo» sono sostituite dalle seguenti: «Lo Stato».
16. 0100. Boato.
Dopo l'articolo 16, aggiungere il seguente:
Art. 17-bis. - 1. All'articolo 121 della Costituzione, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
«Il Consiglio regionale è così composto:
a) da quattordici a ventiquattro consiglieri nelle regioni con popolazione fino ad un milione di abitanti;
b) da ventidue a trentadue consiglieri nelle regioni con popolazione fino a tre milioni di abitanti;
c) da trenta a quaranta consiglieri nelle regioni con popolazione fino a cinque milioni di abitanti;
d) da trentotto a quarantotto consiglieri nelle regioni con popolazione fino a sei milioni di abitanti;
e) da cinquantaquattro a sessantaquattro consiglieri nelle regioni con popolazione superiore a sei milioni di abitanti».
2. Nelle regioni che non abbiano adeguato, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge costituzionale, la composizione numerica dei rispettivi consigli ai parametri stabiliti dal terzo comma dell'articolo 121, introdotto dal comma 1, a decorrere dalle prime elezioni successive a tale data, la composizione numerica del consiglio è pari al numero minimo stabilito, per ciascuna fascia demografica, dal medesimo terzo comma dell'articolo 121 della Costituzione.
16. 0110. D'Alia.
All'articolo 17, premettere il seguente:
Art. 17.01. - 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, le parole: «Il sistema di elezione e» sono soppresse.
017. 079. Benedetti Valentini.
All'articolo 17, premettere il seguente:
Art. 17.01. - 1. All'articolo 122, primo comma, della Costituzione, dopo le parole: «stabilisce anche» sono inserite le seguenti: «i criteri di composizione e».
017. 0103. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Aggiungere, in fine, i seguenti commi
2. Al quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione le parole: «, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente,» sono soppresse.
3. Dopo il quinto comma dell'articolo 122 della Costituzione è aggiunto il seguente:
«Il Vice-Presidente della Giunta Regionale sostituisce il Presidente in caso di impedimento permanente, morte, dimissioni volontarie o decadenza. Il Vice-Presidente resta in carica fino alla scadenza del mandato elettivo. Gli statuti disciplinano le modalità di esercizio delle funzioni vicarie».
Conseguentemente, all'articolo 19, aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il terzo comma dell'articolo 126 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta nonché la rimozione dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio. In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio».
17. 101. D'Alia.
All'articolo 18, premettere il seguente:
Art. 18.01. - 1. All'articolo 123, secondo comma, della Costituzione, è soppresso il secondo periodo.
018. 0104. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - 1. All'articolo 127 della Costituzione, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
«Il Governo, qualora ritenga che una legge regionale o parte di essa pregiudichi l'interesse nazionale della Repubblica, entro quindici giorni dalla sua pubblicazione invita la Regione a rimuovere le disposizioni pregiudizievoli. Qualora entro i successivi quindici giorni il Consiglio regionale non rimuova la causa del pregiudizio, il Governo, entro gli ulteriori quindici giorni, sottopone la questione alla Camera dei deputati che, entro gli ulteriori quindici giorni, con deliberazione adottata a maggioranza assoluta dei propri componenti, può annullare la legge o sue disposizioni. Il Presidente della Repubblica, entro i successivi dieci giorni, emana il conseguente decreto di annullamento».
19. 0100. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 19, aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - 1. Dopo l'articolo 127 della Costituzione, è aggiunto il seguente:
«Art. 127-bis. - I Comuni, le Province e le Città metropolitane, qualora ritengano che una legge o un atto avente forza di legge dello Stato o della Regione leda le proprie competenze costituzionalmente attribuite, possono promuovere dinanzi alla Corte costituzionale la questione di legittimità costituzionale. Una legge costituzionale disciplina le condizioni, le forme e i termini di proponibilità della questione».
19. 0101. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 19 aggiungere il seguente:
Art. 19-bis. - 1. All'articolo 133 della Costituzione è premesso il seguente comma:
«L'istituzione di Città metropolitane nell'ambito di una Regione è stabilita con legge dello Stato, approvata ai sensi dell'articolo 70, primo comma, su iniziativa dei Comuni interessati, sentite le Province interessate e la stessa Regione».
19. 0103. Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 20. - 1. L'articolo 135 della Costituzione è sostituito dal seguente:
«Art. 135. - La Corte costituzionale è composta da quindici giudici. Quattro giudici sono nominati dal Presidente della Repubblica; quattro giudici sono nominati dalle supreme magistrature ordinaria e amministrative; tre giudici sono nominati dalla Camera dei deputati e quattro giudici sono nominati dal Senato federale della Repubblica, integrato dai Presidenti delle Giunte delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano.
I giudici della Corte costituzionale sono scelti fra i magistrati anche a riposo delle giurisdizioni superiori ordinaria ed amministrative, i professori ordinari di università in materie giuridiche e gli avvocati dopo venti anni di esercizio.
I giudici della Corte costituzionale sono nominati per nove anni, decorrenti per ciascuno di essi dal giorno del giuramento, e non possono essere nuovamente nominati.
Alla scadenza del termine il giudice costituzionale cessa dalla carica e dall'esercizio delle funzioni. Nei successivi tre anni non può ricoprire incarichi di governo, cariche pubbliche elettive o di nomina governativa o svolgere funzioni in organi o enti pubblici individuati dalla legge.
La Corte elegge tra i suoi componenti, secondo le norme stabilite dalla legge, il
Presidente, che rimane in carica per un triennio, ed è rieleggibile, fermi in ogni caso i termini di scadenza dall'ufficio di giudice.
L'ufficio di giudice della Corte è incompatibile con quello di membro del Parlamento, di un Consiglio regionale, con l'esercizio della professione di avvocato e con ogni carica ed ufficio indicati dalla legge.
Nei giudizi d'accusa contro il Presidente della Repubblica intervengono, oltre i giudici ordinari della Corte, sedici membri tratti a sorte da un elenco di cittadini aventi i requisiti per l'eleggibilità a deputato, che la Camera dei deputati compila ogni nove anni mediante elezione con le stesse modalità stabilite per la nomina dei giudici ordinari».
20. 101. (Parzialmente inammissibile - Vedi resoconto stenografico pag. 13). Boscetto, Brancher, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.