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Allegato A
Seduta n. 148 del 23/4/2007
...
(A.C. 1428 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE N. 1428 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).
1. Il Governo, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è autorizzato ad adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previa intesa in sede di la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, un regolamento modificativo del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, di seguito denominato «regolamento», conformandosi ai criteri generali di semplificare i procedimenti di competenza dello sportello unico per le attività produttive, di abbreviare i relativi termini e di estendere il ricorso all'autocertificazione e alla dichiarazione di inizio dell'attività. Nel dare attuazione ai criteri generali di cui al presente comma, il Governo si conforma alle seguenti norme regolatrici della materia:
a) prevedere che i comuni possano esercitare le proprie funzioni, relativamente all'attivazione dello sportello unico, in forma associata, e che la struttura cui è affidato il procedimento coordini le istruttorie relative a tutti gli enti della pubblica amministrazione competenti coinvolti. Prevedere che, nei comuni che non abbiano provveduto, alla data di entrata in vigore della presente legge, all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, il procedimento unico sia affidato ad un soggetto qualificato delegato dal sindaco, che assume la qualifica di responsabile del procedimento; qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano
sottoscritto un patto d'area, ovvero abbiano costituito un'unione di comuni, il responsabile del procedimento può essere identificato con il responsabile del patto territoriale o del contratto d'area, o con il responsabile designato dall'unione;
b) prevedere che lo sportello unico, oltre alla predisposizione dell'archivio informatico di cui all'articolo 3, comma 2, del regolamento, assicuri il contatto con l'utenza anche attraverso altri canali di comunicazione, oltre che con il contatto diretto;
c) prevedere che i comuni adottino un sistema di monitoraggio dell'attività dello sportello unico dal quale emergano i tempi effettivi della conclusione dei procedimenti e i casi in cui sono autorizzate deroghe al rispetto dei tempi stabiliti;
d) con riferimento al procedimento mediante autocertificazione, di cui all'articolo 6 del regolamento, prevedere che, nei casi in cui la normativa vigente contempli la presentazione della denuncia di inizio attività edilizia, sia garantita l'applicazione del relativo procedimento, di cui all'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
e) prevedere che il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del regolamento, relativo alla richiesta di integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori, sia ridotto a sette giorni;
f) per quanto riguarda l'audizione in contraddittorio di cui all'articolo 6, commi 4 e 5, del regolamento, prevedere che essa
debba essere convocata entro il termine di sette giorni dalla presentazione della domanda, che debba essere avviata entro dieci giorni dalla convocazione e che debba essere conclusa entro sessanta giorni successivi al suo avvio. Prevedere che l'audizione in contraddittorio possa essere convocata dal responsabile del procedimento anche su richiesta dell'impresa interessata e attribuire all'impresa la facoltà di farsi rappresentare, anche ai fini della conclusione dell'accordo di cui al comma 5, da un soggetto fiduciario, appositamente delegato, con facoltà di autenticarne la sottoscrizione;
g) in relazione all'articolo 6, comma 6, del regolamento, riguardante la realizzazione di impianti a struttura semplice previamente individuati dalla regione, ferma restando per le regioni la possibilità di individuare ulteriori attività produttive che, a causa delle specifiche implicazioni di carattere ambientale, necessitino l'applicazione dei termini più ampi previsti dalla normativa vigente, prevedere un termine di sette giorni lavorativi entro il quale la realizzazione del progetto si intende autorizzata in assenza di una comunicazione di motivato dissenso; prevedere, altresì, che il suddetto termine sia sospeso nel caso di richiesta di integrazione dei documenti ai sensi del comma 3 o nel caso di convocazione dell'audizione ai sensi del comma 4 del medesimo articolo 6. Prevedere infine che i termini riprendano a decorrere dalla data di acquisizione dei dati istruttori sopra indicati, ovvero dal momento della presentazione del progetto modificato ai sensi del citato comma 5;
h) in relazione all'articolo 6, comma 8, del regolamento, prevedere che, salvo quanto disposto dai commi 3, 4, 5 e 6, il procedimento si concluda entro il termine di quindici giorni dalla presentazione della domanda ovvero dalla sua integrazione per iniziativa dell'impresa o su richiesta della struttura;
i) in relazione alla riunione di cui all'articolo 6, commi 13 e 14, del regola
mento, prevedere che essa debba essere conclusa entro venti giorni dalla sua convocazione. La convocazione della citata riunione non sospende il termine di cui alla lettera h);
l) prevedere che l'amministrazione competente, in caso di accertata carenza delle condizioni, modalità e fatti legittimanti, nel termine di novanta giorni dal ricevimento della domanda di cui all'articolo 6, comma 2, del regolamento, adotti motivati provvedimenti di divieto di prosecuzione
dell'attività e di rimozione dei suoi effetti, salvo che, ove ciò sia possibile, l'interessato provveda a conformare alla normativa vigente detta attività ed i suoi effetti entro un termine fissato dall'amministrazione, in ogni caso non inferiore a trenta giorni. È fatto comunque salvo il potere dell'amministrazione competente di assumere determinazioni in via di autotutela, ai sensi degli articoli 21-quinquies e 21-nonies della legge 7 agosto 1990, n. 241;
m) prevedere la possibilità di consentire l'asseverazione delle dichiarazioni da parte di professionisti, anche associati, associazioni, consorzi, società od altri enti per l'erogazione di servizi alle imprese, debitamente delegati;
n) prevedere che ogni controversia derivante dall'applicazione delle norme sul procedimento mediante autocertificazione disciplinato dall'articolo 6 del regolamento, sia devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, specificando che tale ricorso, esperibile da qualunque interessato nei termini di legge, riguarda anche gli atti di assenso formati in virtù delle norme che prevedono l'applicabilità, al procedimento mediante autocertificazione, dell'istituto del silenzio assenso di cui all'articolo 20 della legge 7 agosto 1990, n. 241;
o) prevedere che, qualora si tratti di trasferimento di insediamento produttivo, i termini delle varie fasi e della conclusione del procedimento siano ridotti della metà rispetto a quelli previsti nel caso di nuovo insediamento, fatto salvo il termine di sette giorni previsto dalle lettere e), f) e g);
p) prevedere che, in relazione agli introiti derivanti dal pagamento delle spese da parte degli interessati disciplinato dall'articolo 10 del regolamento, dalla riduzione dei termini relativi all'articolo 6 del medesimo regolamento di cui alla presente legge non derivino riduzioni di entrate per i comuni e le amministrazioni interessate.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DELLA PROPOSTA DI LEGGE
ART. 1.
(Autorizzazione al Governo all'emanazione di norme in materia di sportello unico per le imprese).
All'emendamento 1. 100. della Commissione, premettere il seguente comma:
01. Le disposizioni della presente legge costituiscono livelli essenzali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale.
0. 1. 100. 6. Tomaselli, Martella.
(Approvato)
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 4, dopo il primo periodo aggiungere il seguente: Qualora lo sportello unico lo ritenga necessario, può richiedere al soggetto proponente non più di quattro copie cartacee.
0. 1. 100. 14. (Testo modificato nel corso della seduta)Zanetta, Campa, Rosso.
(Approvato)
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da:, d'intesa fino alla fine del comma con le seguenti: il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta, avvalendosi, tramite apposite convenzioni, delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e delle associazioni imprenditoriali.
0. 1. 100. 7. Tomaselli, Martella.
(Approvato)
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 6, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: Ai fini dell'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni ad
essi attribuite dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, è concesso ai comuni, sia che essi abbiano provveduto sia che debbano ancora provvedere all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, un contributo il cui ammontare è determinato in funzione della popolazione residente e del numero e densità di insediamenti produttivi. Il contributo è aumentato qualora si tratti di comune montano o turistico, nonché di comune ricadente nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dal Regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni. Con apposito decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministero per lo sviluppo economico, viene definito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso.
0. 1. 100. 11. Formisano.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 7, dopo la parola: concernenti aggiungere la seguente: esclusivamente.
0. 1. 100. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.
(Approvato)
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 7, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: I comuni devono censire i siti parzialmente o totalmente dismessi a qualsiasi titolo entro il 31 dicembre 2007 disponendo un elenco da rendere pubblico. L'elenco deve essere aggiornato annualmente.
0. 1. 100. 12. Gioacchino Alfano.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, sopprimere il comma 8.
0. 1. 100. 15. Contento.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 8, primo periodo, sostituire la parola: immediatamente con la seguente: a partire dalla data di accertamento del problema.
0. 1. 100. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 8, secondo periodo, sostituire le parole: trenta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
0. 1. 100. 3. Provera, Zipponi, Ferrara.
All'emendamento 1.100 della Commissione, comma 9, sopprimere le parole da:, ridotti della metà fino alla fine del periodo.
0. 1. 100. 21. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 10, primo periodo, dopo le parole: per via telematica aggiungere le seguenti:, previa comunicazione al Ministero dell'interno il quale ne predispone elenco pubblico.
0. 1. 100. 13. Gioacchino Alfano.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 11, dopo le parole: requisiti previsti aggiungere le seguenti: dalla legge.
0. 1. 100. 4. Provera, Zipponi, Ferrara.
(Approvato)
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 11, sostituire le parole da: o dell'intervento fino alla fine del comma con le seguenti:, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale, o da un ente tecnico accreditato, indipendenti e non collegati professionalmente ed economicamente all'imprenditore interessato all'intervento.
Conseguentemente, al medesimo emendamento, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:
11-bis. Gli enti di cui al comma 11 sono accreditati da parte della regione previa verifica del possesso dei requisiti di qualificazione, competenza e adeguatezza tecnica definiti, secondo criteri ed effetti stabiliti con accordo della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recepito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri.
0. 1. 100. 8. Tomaselli, Martella.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 12, sostituire le parole: l'immediato avvio con le seguenti: l'avvio, dopo trenta giorni,
0. 1. 100. 5. Provera, Zipponi, Ferrara.
All'emendamento 1.100 della Commissione, comma 13, sopprimere le parole: e di certificazione di prevenzione incendi.
0. 1. 100. 20. La Commissione.
(Approvato)
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 13, sopprimere le parole: quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.
*0. 1. 100. 9. Tomaselli, Martella.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 13, sopprimere le parole: quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.
*0. 1. 100. 16. Contento.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, sopprimere il comma 14.
0. 1. 100. 10. Tomaselli, Martella.
All'emendamento 1. 100. della Commissione, comma 14, sostituire le parole: da un ente tecnico accreditato con le seguenti: sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.
0. 1. 100. 17. Contento.
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Principi generali relativi al procedimento presso lo sportello unico per le attività produttive e dichiarazione unica per l'immediata realizzazione degli impianti produttivi). - 1. Sono impianti produttivi gli insediamenti di cui all'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni, relativi a tutte le attività di produzione di beni e di servizi, ivi inclusi le attività agricole, commerciali e artigiane, le attività turistiche e alberghiere, i servizi resi dalle banche e dagli intermediari finanziari e i servizi di telecomunicazioni.
2. Le dichiarazioni e le domande di cui alla presente legge sono presentate esclusivamente presso lo sportello unico per le attività produttive del comune nel cui territorio è situato l'impianto, di seguito denominato «sportello unico».
3. Il comune designa l'ufficio competente a ricevere le comunicazioni e a svolgere le attività previste dalle disposizioni della presente legge in caso di mancata attivazione dello sportello unico. Le altre amministrazioni pubbliche interessate al procedimento trasmettono immediatamente allo sportello unico le denunce e le domande ad esse eventualmente presentate, dandone comunicazione al richiedente.
4. Le domande, le dichiarazioni, gli atti dell'amministrazione e i relativi allegati sono predisposti in formato elettronico e trasmessi per via telematica. Lo sportello unico assicura gratuitamente, d'intesa con
le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e con le associazioni imprenditoriali, il necessario supporto tecnico ai privati che ne facciano richiesta.
5. Lo sportello unico, oltre ad assicurare l'informazione di tutti i possibili interessati, mediante il proprio sito internet, circa gli adempimenti e le opportunità relativi alla realizzazione di impianti produttivi, rende immediatamente e gratuitamente note a tutti gli interessati, per via telematica, le informazioni sulle dichiarazioni e sulle domande presentate ai sensi del comma 2, sul loro iter procedimentale e sugli atti adottati, anche in sede di controllo successivo, dallo stesso sportello unico, dall'ufficio o da altre amministrazioni competenti. Tali informazioni sono escluse dal diritto alla riservatezza concernendo l'uso del territorio, fatta salva la tutela degli eventuali profili di privativa industriale.
6. I comuni possono esercitare le funzioni inerenti allo sportello unico anche in forma associata, ovvero attribuendo allo stesso le competenze dello sportello unico per l'edilizia e di altri uffici comunali preposti al rilascio di titoli autorizzatori.
7. Sono esonerati dall'acquisizione delle autorizzazioni, concernenti l'utilizzazione dei servizi ivi presenti, purché non comportino ulteriori lavori o interventi, gli impianti produttivi localizzati nelle aree ecologicamente attrezzate, istituite dalle regioni, con il concorso degli enti locali interessati, utilizzando prioritariamente le aree o le zone con nuclei industriali già esistenti, anche se parzialmente o totalmente dismessi.
8. Qualora risulti che il progetto di impianto produttivo, sebbene conforme alla vigente disciplina ambientale, sanitaria, di tutela dei beni culturali e paesaggistici, di sicurezza sul lavoro e di tutela della pubblica incolumità, contrasta con lo strumento urbanistico, e lo stesso strumento non individui aree destinate all'insediamento di impianti produttivi o individui aree insufficienti o non utilizzabili in relazione al progetto presentato, il responsabile dello sportello unico convoca immediatamente la conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241, come da ultimo modificati dall'articolo 1-ter della presente legge, in seduta pubblica, previa idonea pubblicità, e in tale sede acquisisce e valuta le osservazioni di tutti i soggetti interessati, anche portatori di interessi diffusi o collettivi. Il verbale è trasmesso al consiglio comunale, che delibera senza ritardi sulla variante urbanistica, e comunque entro il termine di trenta giorni, con decisione definitiva ove la regione abbia già manifestato il proprio assenso nella conferenza di servizi. In caso di decisione negativa, il consiglio comunale può deliberare una diversa localizzazione, ovvero diverse modalità di realizzazione del progetto. In tal caso, la conclusione della conferenza di servizi, se conforme alla delibera, non richiede un'ulteriore delibera del consiglio comunale.
9. Resta a carico degli interessati il pagamento delle spese e dei diritti previsti da leggi statali e regionali, in misura pari agli importi relativi ai procedimenti autorizzatori previsti dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della presente legge, ridotti della metà per i profili di procedimento attivati dalla presentazione della dichiarazione di conformità. Le amministrazioni interessate utilizzano tali importi ai fini dei controlli sul territorio, per i quali non può essere richiesto alcun corrispettivo all'impresa interessata.
10. Nei casi in cui, eccezionalmente, non sia tecnicamente possibile provvedere per via telematica, l'amministrazione interessata trasmette gli atti e gli allegati di cui al comma 4 con modalità equipollenti atte a garantire la tempestività della trasmissione. Il soggetto o, eccezionalmente, l'amministrazione che siano privi delle strutture tecniche necessarie possono partecipare alla conferenza di servizi per via telematica accedendo con i propri rappresentanti alla sede di un'altra amministrazione partecipante in possesso delle predette strutture, che deve garantirne l'accesso.
11. Chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante
la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa sotto la propria responsabilità dal progettista dell'impianto o dell'intervento dichiarato, che a tale fine deve essere munito di idonea assicurazione per responsabilità professionale.
12. Lo sportello unico rilascia contestualmente la ricevuta che, unitamente alla documentazione di cui al comma 11, costituisce titolo per l'immediato avvio dell'intervento dichiarato e che vale anche quale titolo edilizio.
13. La dichiarazione di conformità di cui al comma 11 concerne, in particolare, gli aspetti edilizi e urbanistici e quelli attinenti ai prescritti pareri igienico-sanitari, in materia di sicurezza e di certificazione di prevenzione incendi quando la verifica in ordine a tale conformità non comporti valutazioni discrezionali.
14. In tutti i casi non rientranti nelle previsioni di cui al comma 13, né nelle ipotesi previste dall'articolo 1-bis, chiunque voglia realizzare o modificare un impianto produttivo presenta allo sportello unico una dichiarazione attestante la sussistenza dei requisiti previsti per la realizzazione dell'intervento, corredata degli elaborati progettuali e della dichiarazione di conformità del progetto alla normativa applicabile, resa da un ente tecnico accreditato.
15. Qualora occorrano chiarimenti circa il rispetto delle normative tecniche e la localizzazione dell'impianto, lo sportello unico, d'ufficio ovvero su richiesta dell'interessato o dei soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, o dei soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati che vi abbiano interesse, convoca immediatamente, dandone pubblicità ai sensi del comma 5, una riunione, anche per via telematica, di cui viene redatto apposito verbale, fra i soggetti interessati e le amministrazioni competenti. Qualora al termine della riunione sia raggiunto un accordo, ai sensi dell'articolo 11 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sulle caratteristiche dell'impianto, il relativo verbale vincola le parti, integrando il contenuto delle domande e degli atti di controllo. La convocazione della riunione non comporta l'interruzione dell'attività avviata ai sensi delle disposizioni del presente articolo.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, alinea, primo periodo, sostituire la parola: sessanta con la seguente: trenta.
1. 53. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: sia affidato aggiungere le seguenti: al sindaco o.
1. 55. La Loggia, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: un'unione di comuni aggiungere le seguenti: ovvero facciano parte di un progetto integrato territoriale (PIT) o di un progetto integrato settoriale (PIS) o di un ambito territoriale ottimale (ATO).
Conseguentemente, al medesimo comma, medesima lettera, dopo le parole: dal l'unione aggiungere le seguenti: o con il responsabile del PIT, del PIS o dell'ATO.
1. 52. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera a), dopo le parole: può essere identificato aggiungere le seguenti:
entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. 54. La Loggia, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:
a-bis) ai fini dell'esercizio, anche in forma associata, delle funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, prevedere che sia concesso ai comuni, sia che essi abbiano provveduto sia che debbano ancora provvedere all'istituzione della struttura unica di cui all'articolo 3, comma 1, del regolamento, un contributo il cui ammontare è determinato in funzione della popolazione residente e del numero e densità di insediamenti produttivi. Il contributo è aumentato qualora si tratti di comune montano o turistico, nonché di comune ricadente nelle aree degli obiettivi 1, 2 e 5b così come definiti dal regolamento CEE n. 2052/88, e successive modificazioni. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, viene definito l'ammontare del contributo e le modalità di erogazione dello stesso;
1. 6. Formisano, Greco.
Al comma 1, lettera c), aggiungere, in fine, le parole: prevedere altresì che i comuni adottino interventi correttivi nel caso si registrino ritardi ingiustificati nelle procedure;
1. 63. La Loggia, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sette con la seguente: tre.
Conseguentemente, al medesimo comma:
lettera f), sostituire la parola: sette con la seguente: tre;
lettera g), sostituire la parola: sette con la seguente: tre;
lettera o), sostituire la parola: sette con la seguente: tre.
1. 64. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera e), sostituire la parola: sette con la seguente: tre.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera o), sostituire le parole da: sette giorni fino alla fine del comma con le seguenti: tre giorni previsto dalla lettera e), nonché il termine di sette giorni previsto dalle lettere f) e g).
1. 56. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: sette con la seguente: cinque.
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera o), sostituire le parole:, f) e g) con le seguenti: e g), nonché il termine di cinque giorni previsto dalla lettera f).
1. 59. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: dieci con la seguente: cinque.
1. 57. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera f), sostituire la parola: sessanta con la seguente: venti.
1. 58. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: sette con la seguente: quindici.
Conseguentemente, al medesimo comma, sopprimere la lettera h).
1. 12. Provera, Zipponi.
Al comma 1, lettera g), sostituire la parola: sette con la seguente: tre.
1. 60. La Loggia, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: quindici con la seguente: trenta.
1. 14. Provera, Zipponi.
Al comma 1, lettera h), sostituire la parola: quindici con la seguente: dieci.
1. 61. Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Al comma 1, sopprimere la lettera i).
1. 15. Provera, Zipponi.
Al comma 1, lettera i), sostituire la parola: venti con la seguente: dieci.
1. 62. La Loggia, Lazzari, Bernardo, Di Centa, Fedele, Franzoso, Fratta Pasini, Milanato, Luciano Rossi, Valducci, Alfredo Vito.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dai rispettivi statuti e dalle relative norme di attuazione, anche con riferimento alle disposizioni del Titolo V della parte seconda della Costituzione per le parti in cui prevedono forme più ampie di autonomia rispetto a quelle già attribuite.
1. 51. Brugger, Bezzi, Zeller, Widmann, Nicco.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto, dalle relative norme di attuazione e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*1. 50. Boato, Trepiccione.
Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Sono fatte salve le potestà attribuite alle regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano dallo Statuto, dalle relative norme di attuazione e dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
*1. 65. Betta, Froner.
Subemendamenti all'articolo aggiuntivo 1. 010. della Commissione
All'articolo aggiuntivo 1. 010. della Commissione, comma 1, sopprimere la lettera c).
0. 1. 010. 3. Tomaselli, Martella.
All'articolo aggiuntivo 1. 010. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) alle attività e agli impianti comportanti l'utilizzo di frequenze radio.
0. 1. 010. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.
All'articolo aggiuntivo 1. 010. della Commissione, comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:
h) ai casi per i quali il rilascio del titolo edilizio è prescritto dalle norme regionali di adeguamento alle disposizioni della presente legge.
0. 1. 010. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Casi di esclusione dall'immediato avvio dell'intervento). - 1. La possibilità di avviare immediatamente gli interventi di cui ai commi da 11 a 15 dell'articolo 1 è esclusa, quando la verifica di conformità comporti valutazioni discrezionali da parte della pubblica amministrazione, per i profili attinenti:
a) alla tutela del patrimonio archeologico, storico, artistico, culturale e paesaggistico;
b) alla difesa nazionale e alla pubblica sicurezza;
c) alla tutela dell'ambiente, della salute e della pubblica incolumità quando la normativa vigente richiede un'autorizzazione espressa;
d) ai casi per i quali la normativa comunitaria impone l'adozione di provvedimenti amministrativi formali;
e) agli impianti che utilizzano materiali nucleari o producono materiali di armamento;
f) ai depositi costieri e agli impianti di produzione, raffinazione e stoccaggio di olii minerali;
g) agli impianti di deposito temporaneo, smaltimento, recupero e riciclaggio di rifiuti.
1. 010. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 1, primo periodo, sostituire le parole: le relative domande di autorizzazione con le seguenti: le domande di autorizzazione e i relativi allegati.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo, comma 2, primo periodo, sostituire le parole: dell'interessato con le seguenti: dello sportello unico.
0. 1. 011. 7. Contento.
(Approvato limitatamente alla prima parte)
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. Nel caso di convocazione di una conferenza di servizi preliminare, ai sensi dell'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, i termini di cui ai commi 1 e 3, primo periodo, della medesima disposizione sono ridotti della metà, il termine di cui al comma 2, terzo periodo, è ridotto a trenta giorni e il termine di novanta giorni di cui al comma 3, secondo periodo, è ridotto a quaranta giorni.
Conseguentemente, al medesimo articolo aggiuntivo:
dopo il comma 3, aggiungere il seguente:
3-bis. Nei casi in cui sia richiesta la valutazione di impatto ambientale, i termini di cui al comma 4 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono ridotti della metà;
al comma 4, premettere le parole: Fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis,
0. 1. 011. 4. Zanetta, Campa, Rosso.
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 3, sostituire le parole da: Salvo quanto previsto fino a: medesimo comma con le seguenti: Decorso il termine
di cui al comma 2, primo periodo, nonché, qualora l'amministrazione proceda ai sensi del comma 2, secondo periodo, i termini di cui all'articolo 14-quater, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificati dal comma 6 del presente articolo,
0. 1. 011. 5. Zanetta, Campa, Rosso.
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 5, lettera b), sopprimere il capoverso 2-bis.
0. 1. 011. 8. Contento.
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 5, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: senza diritto di voto con le seguenti: con diritto di voto.
0. 1. 011. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 5, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
0. 1. 011. 9. Contento.
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 5, lettera b), capoverso 2-ter, primo periodo, sostituire le parole: senza diritto di voto con le seguenti: con diritto di voto.
0. 1. 011. 2. Provera, Zipponi, Ferrara.
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 5, lettera b), capoverso 2-ter, secondo periodo, sostituire le parole: senza diritto di voto con le seguenti: con diritto di voto.
0. 1. 011. 3. Provera, Zipponi, Ferrara.
All'articolo aggiuntivo 1. 011. della Commissione, comma 6, capoverso 3, secondo periodo, sopprimere le parole da:, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri fino alla fine del comma.
0. 1. 011. 6. Zanetta, Campa, Rosso.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-ter. - (Autorizzazione degli impianti produttivi mediante conferenza di servizi per via telematica). - 1. Nelle ipotesi di cui all'articolo 1-bis, le relative domande di autorizzazione sono immediatamente trasmesse dallo sportello unico per via telematica alle amministrazioni competenti. Lo sportello unico provvede altresì alla convocazione di una conferenza di servizi, che si svolge per via telematica.
2. In deroga a quanto previsto dal comma 3 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, il verbale conclusivo della conferenza di servizi è perfezionato e comunicato entro il termine di 30 giorni dalla prima riunione della conferenza, che deve tenersi entro sette giorni dalla presentazione della documentazione da parte dell'interessato. Ove sia espresso motivato dissenso, decorso il termine di cui al primo periodo, l'amministrazione procedente provvede ai sensi del comma 3 dell'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dal comma 6 del presente articolo.
3. Salvo quanto previsto dal secondo periodo del comma 2, decorso il termine di cui al medesimo comma senza che siano intervenuti atti interdittivi o prescrittivi, le opere possono essere avviate, fatti salvi gli ulteriori atti dell'amministrazione.
4. Resta ferma la disciplina della valutazione di impatto ambientale resa nell'ambito della conferenza di servizi di cui ai commi 4, 5 e 10 dell'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni.
5. All'articolo 14-ter della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e può svolgersi per via telematica»;
b) dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. La convocazione della conferenza di servizi è pubblica e ad essa possono partecipare, senza diritto di voto, i soggetti portatori di interessi pubblici o privati, individuali o collettivi, nonché i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o in comitati che vi abbiano interesse. Gli stessi soggetti possono proporre osservazioni. Si applica l'articolo 10, comma 1, lettera b).
2-ter. Alla conferenza di servizi partecipano anche, senza diritto di voto, i concessionari, i gestori o gli incaricati di pubblici servizi chiamati ad adempimenti nella realizzazione di opere, che sono vincolati alle determinazioni assunte nella conferenza. Alla stessa possono partecipare inoltre, senza diritto di voto, le amministrazioni preposte alla gestione delle eventuali misure pubbliche di agevolazione»;
c) al comma 9, le parole: «Il provvedimento finale conforme alla determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis sostituisce» sono sostituite dalle seguenti: «Il verbale recante la determinazione conclusiva di cui al comma 6-bis, nonché le indicazioni delle dichiarazioni, degli assensi, dei dinieghi e delle eventuali prescrizioni integrative, sostituiscono».
6. All'articolo 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, i commi 3, 3-bis e 3-ter sono sostituiti dal seguente:
«3. Se il motivato dissenso è espresso da un'amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, la decisione è rimessa al Consiglio dei ministri ove l'amministrazione dissenziente o quella procedente sia un'amministrazione statale, ovvero ai competenti organi collegiali esecutivi degli enti territoriali, nelle altre ipotesi. Il Consiglio dei ministri o gli organi collegiali esecutivi degli enti territoriali deliberano entro trenta giorni, salvo che il Presidente del Consiglio dei ministri ovvero il Presidente della giunta regionale ovvero il Presidente della provincia o il Sindaco, valutata la complessità dell'istruttoria, decidano di prorogare tale termine per un ulteriore periodo non superiore a trenta giorni».
1. 011. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 012. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero.
0. 1. 012. 2. Contento.
All'articolo aggiuntivo 1. 012. della Commissione, comma 2, sostituire le parole da: accreditato indipendente fino alla fine del comma con le seguenti: abilitato ai sensi della normativa vigente.
0. 1. 012. 1. Provera, Zipponi, Ferrara.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quater. - (Comunicazione di chiusura dei lavori e collaudo). - 1. L'interessato comunica allo sportello unico l'ultimazione dei lavori, con apposita dichiarazione corredata di un certificato del direttore dei lavori, con il quale si attestano la conformità dell'opera al progetto presentato e la sua agibilità.
2. Quando le norme vigenti subordinano la messa in opera dell'impianto a collaudo, lo stesso è effettuato da un ente tecnico accreditato indipendente, ovvero da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente, scelti dall'imprenditore ma diversi dal progettista dell'impianto e dal direttore dei lavori e non collegati professionalmente o economicamente, in modo diretto o indiretto, all'impresa.
3. Il certificato positivo di collaudo, ai sensi del presente articolo, consente l'immediata messa in funzione degli impianti,
fermi restando i poteri di vigilanza e di controllo delle amministrazioni competenti.
1. 012. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 013. della Commissione, comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Eventuali difformità rilevate nelle dichiarazioni sostitutive, non determinanti per lo svolgimento delle attività, non comportano il diniego delle attività stesse né procedure successive.
0. 1. 013. 1. Gioacchino Alfano.
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-quinquies. - (Poteri di controllo e di vigilanza nel procedimento). - 1. A seguito della realizzazione o di modifiche dell'impianto di cui alla presente legge, anche successive al rilascio del certificato di collaudo di cui all'articolo 1-quater, comma 3, resta fermo il potere delle amministrazioni e degli uffici competenti di verificare la conformità della realizzazione dell'impianto alla normativa vigente e di adottare provvedimenti contenenti le misure interdittive o le prescrizioni necessarie, che sono comunicate allo sportello unico e all'interessato, il quale può chiedere la convocazione della conferenza di servizi secondo le disposizioni della presente legge, ai fini della loro verifica congiunta. I provvedimenti indicano le modifiche progettuali necessarie, nonché i tempi e le modalità di adeguamento dell'impianto. Qualora l'imprenditore non vi ottemperi, incorre nell'applicazione delle sanzioni previste per la difformità rilevata. Non si applica l'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241.
2. A seguito delle verifiche di cui al comma 1, le amministrazioni e gli uffici competenti possono altresì adottare misure cautelari ad efficacia immediata esclusivamente per motivate ragioni di tutela dell'ambiente, della salute, della sicurezza del lavoro e della pubblica incolumità. L'interessato può chiedere che la conferenza di servizi sia convocata, ai sensi del comma 1, ai fini del riesame delle misure cautelari entro il trentesimo giorno successivo alla richiesta.
3. Quando sia accertata, fatti salvi i casi di errore od omissione materiale suscettibili di correzione o di integrazione, la falsità di alcuna delle dichiarazioni di cui agli articoli da 1 a 1-quater o di autocertificazioni presentate nel corso dei procedimenti di cui ai medesimi articoli, gli atti sono trasmessi alla competente procura della Repubblica, nonché all'ordine professionale cui eventualmente appartenga il soggetto che le ha sottoscritte. Fermi restando gli obblighi e le sanzioni di legge, qualora i lavori siano stati avviati o realizzati viene ordinata la riduzione in pristino a spese dell'impresa.
1. 013. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 014. della Commissione, comma 2, sopprimere le parole: non necessaria.
0. 1. 014. 1. Contento.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 014 della Commissione, comma 4, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: al quale l'amministrazione interessata fa fronte nell'ambito delle disponibilità già iscritte a bilancio, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 1. 014. 20. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-sexies. - (Svolgimento dei controlli sulle attività produttive) - 1. Al fine di favorire l'efficacia e la trasparenza dell'attività di controllo sul territorio, i presidenti delle regioni, i capi delle prefetture-uffici territoriali del Governo e
degli uffici finanziari competenti per territorio e i sindaci promuovono la stipulazione di intese fra tutte le amministrazioni competenti, per definire le modalità e i criteri per l'esecuzione dei controlli.
2. Le intese di cui al comma 1, in particolare, garantiscono che i controlli si svolgano con modalità e in tempi compatibili con lo svolgimento dell'attività produttiva, anche assicurando la contestualità dei controlli svolti da più uffici ed evitando ogni duplicazione non necessaria.
3. I controlli si svolgono, anche a campione o su segnalazione di cittadini e di associazioni, senza preavviso, fatta salva l'eventuale ripetizione in contraddittorio su motivata istanza dell'interessato, e vengono immediatamente comunicati, con i relativi esiti, allo sportello unico competente per territorio, il quale rende accessibili a tutti gli interessati, anche per via telematica, le informazioni circa gli uffici competenti a svolgere i controlli e le intese intercorse ai sensi del comma 1, i criteri adottati per la loro esecuzione, i controlli svolti e i relativi esiti.
4. Il Governo, le regioni e gli enti locali concordano in sede di Conferenza unificata, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e degli articoli 4, comma 1, e 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, le modalità di cui al comma 2 del presente articolo ritenute essenziali ai fini dell'effettuazione dei controlli, la cui violazione determina il diritto dell'imprenditore interessato a un indennizzo forfetario a carico dell'amministrazione, la cui corresponsione prescinde dall'esito del controllo, nonché la misura del predetto indennizzo. Resta salva la possibilità di rivalsa dell'amministrazione nei confronti dei dirigenti e degli impiegati responsabili.
1. 014. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 015 della Commissione, comma 2, secondo periodo, dopo le parole: e successive modificazioni aggiungere le seguenti:, ad eccezione dell'articolo 10.
0. 1. 015. 20. La Commissione.
(Approvato)
All'articolo aggiuntivo 1. 015. della Commissione, sopprimere il comma 3.
0. 1. 015. 1. Contento.
All'articolo aggiuntivo 1. 015 della Commissione, comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole:, anche con riferimento all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.
0. 1. 015. 21. La Commissione.
(Approvato)
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
«5. Con uno o più decreti del Ministro per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e dello sviluppo economico, adottati ai sensi dell'articolo 71 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, entro il termine di cui al comma 2 del presente articolo, sono individuate le regole tecniche e le modalità operative per l'attuazione delle disposizioni della presente legge relative all'applicazione di strumenti informatici e telematici, ivi comprese le modalità di partecipazione alla conferenza di servizi di cui all'articolo 1-ter da parte di soggetti che non siano in possesso di idonei strumenti nonché le modalità di redazione e di sottoscrizione del verbale della conferenza di servizi per via telematica».
0. 1. 015. 50. Governo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-septies. - (Abrogazioni e misure transitorie e di attuazione). - 1. Le disposizioni
della presente legge entrano in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
2. Le disposizioni degli articoli da 1 a 1-sexies della presente legge si applicano ai procedimenti avviati decorsi 180 giorni dalla sua entrata in vigore. A decorrere dallo stesso termine sono abrogati il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1998, n. 447, e successive modificazioni, e ogni altra disposizione di legge o di regolamento statali incompatibili.
3. Le Regioni e gli enti locali si adeguano ai principi contenuti nelle disposizioni della presente legge, quanto ai profili di propria competenza, entro il termine di 180 giorni dalla data della sua entrata in vigore. Le Regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano si adeguano, entro il medesimo termine, secondo i propri statuti e le relative norme di attuazione.
4. Il Governo e le regioni, in attuazione del principio di leale collaborazione, promuovono intese o concludono accordi, ai sensi dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, e dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del medesimo decreto legislativo n. 281 del 1997, e successive modificazioni, al fine di disciplinare l'istituzione degli sportelli unici e i poteri di controllo sostitutivo regionali e statali.
1. 015. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - (Snellimento delle procedure autorizzative di interventi minori). - 1. Dopo l'articolo 14-quinquies della legge 7 agosto 1990, n. 241, è aggiunto il seguente:
«Art. 14-sexies. - (Conferenza di servizi per l'esecuzione di interventi di attività produttive). - 1. Per le procedure connesse all'avvio e all'ottenimento di pareri ed autorizzazioni per insediamenti e attività produttive i tempi di cui al Capo IV sono ridotti nel modo seguente:
a) al comma 1 dell'articolo 14-bis da trenta a quindici giorni;
b) al comma 2 dell'articolo 14-bis da quarantacinque a trenta giorni;
c) al comma 3 dell'articolo 14-bis da trenta a quindici giorni, da novanta a quaranta giorni;
d) al comma 01 dell'articolo er da quindici a dieci giorni, da trenta a quindici giorni;
e) al comma 2 dell'articolo 14-ter da cinque a tre giorni, da dieci a cinque giorni;
f) al comma 3 dell'articolo 14-ter da novanta a quarantacinque giorni;
g) al comma 4 dell'articolo 14-ter da novanta a quarantacinque giorni, da trenta a quindici giorni non aventi rilevanza pubblica destinati a non provocare la trasformazione del territorio, per gli interventi diversi da quelli soggetti a permesso di costruire e da quelli liberi e per tutti gli interventi comunque privi di rilevanza per la collettività, la prima riunione della conferenza di servizi può essere convocata, su motivata richiesta dell'interessato, entro dieci giorni. In tale caso la conferenza si pronuncia entro venti giorni dalla data della richiesta e i relativi costi sono a carico del richiedente.
2. Nelle procedure di realizzazione di insediamenti e attività produttive di cui al comma 1, la conferenza di servizi si esprime sul progetto preliminare al fine di indicare quali siano le condizioni per ottenere, sul progetto definitivo, le intese, i pareri, le concessioni, le autorizzazioni, le licenze, i nulla osta e gli assensi, comunque denominati, richiesti dalla normativa vigente. In tale sede, le amministrazioni
preposte alla tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, del patrimonio storico-artistico o alla tutela della salute e della pubblica incolumità, si pronunciano entro venti giorni, per quanto riguarda l'interesse da ciascuna tutelato, sulle soluzioni progettuali prescelte.
3. Gli organi consultivi delle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono tenuti a rendere i pareri ad essi obbligatoriamente richiesti entro dieci giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora siano richiesti di pareri facoltativi, sono tenuti a dare immediata comunicazione alle amministrazioni richiedenti del termine entro il quale il parere sarà reso, comunque non superiore a dieci giorni.
4. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto che per l'adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e tali organi ed enti non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell'amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro quindici giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell'amministrazione pubblica o ad enti pubblici che siano dotati di qualificazione e capacità tecnica equipollenti, ovvero ad istituti universitari.
5. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o le valutazioni tecniche, senza che l'organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, il silenzio dell'amministrazione competente equivale a parere favorevole, senza necessità di ulteriori istanze o diffide.
6. Nei casi in cui sia richiesta la VIA, la conferenza di servizi si esprime dopo aver acquisito i pareri e le valutazioni tecniche ed il termine di cui al comma 4 resta sospeso, per un massimo di trenta giorni, fino all'acquisizione della pronuncia sulla compatibilità ambientale. Se la VIA non interviene nel termine previsto per l'adozione del relativo provvedimento, l'amministrazione competente si esprime in sede di conferenza di servizi, la quale si conclude nei trenta giorni successivi al termine predetto.
7. Per la richiesta di integrazione di atti o documenti a fini istruttori il termine di 60 giorni è ridotto a 3 giorni e il procedimento non può essere sospeso in attesa dell'acquisizione di ulteriori documenti; in ogni caso non possono essere richiesti documenti già in possesso di pubbliche amministrazioni.
8. Nel caso si intenda procedere all'audizione in contraddittorio, questa deve essere convocata entro 5 giorni dalla presentazione della domanda, iniziata entro ulteriori 5 giorni e conclusa entro 10 giorni dal suo inizio.
9. In caso di diniego non adeguatamente motivato di tutte le procedure autorizzative per insediamenti e attività produttive di cui al presente articolo, da parte della pubblica amministrazione, questa è tenuta al risarcimento del danno, comprensivo anche del lucro cessante, in solido con il dirigente responsabile del procedimento. Le relative controversie sono di competenza del giudice amministrativo in sede di giurisdizione esclusiva».
1. 016. Zanetta, Rosso.