Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 114 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di indagine contenuti nel fascicolo del pubblico ministero o delle investigazioni difensive, anche se non più coperti dal segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
b) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
«2-bis. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche ovvero ai dati riguardanti il traffico telefonico, anche se non più coperti da segreto, fino alla conclusione delle indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare.
2-ter. È vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, dei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari; di tali provvedimenti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore ne abbiano avuto conoscenza»;
c) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Se si procede al dibattimento, non è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, se non dopo la pronuncia della sentenza in grado di appello. È sempre consentita la pubblicazione degli atti utilizzati per le contestazioni»;
d) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Salvo quanto previsto dai commi 2, 2-bis e 2-ter, è consentita la pubblicazione del contenuto degli atti non coperti da segreto».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 1.
(Modifiche all'articolo 114 del codice di procedura penale).
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. (Modifiche agli articoli 36 e 53 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 36, comma 1, del codice di
procedura penale, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
«h-bis) se ha pubblicamente rilasciato dichiarazioni concernenti il procedimento affidatogli».
2. All'articolo 53, comma 2, del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole: «lettere a), b), d), e)» sono aggiunte le seguenti: «ed h-bis), nonché se il magistrato risulta iscritto al registro degli indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, in relazione ad atti del procedimento assegnatogli, sentito in tale caso il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 in merito alla rilevanza, serietà e gravità dei fatti»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il procuratore generale procede allo stesso modo, sentito il capo dell'ufficio competente ai sensi dell'articolo 11 e del comma 1 del presente articolo, se il capo dell'ufficio ed il magistrato assegnatario dell'affare risultano indagati per il reato previsto dall'articolo 326 del codice penale, ovvero hanno rilasciato dichiarazioni pubbliche in merito ad un procedimento pendente presso il loro ufficio».
01. 01. Lussana
Sostituirlo con il seguente:
Art. 1. - (Modifiche agli articoli 114 e 115 del codice di procedura penale). - 1. All'articolo 114 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. È vietata la pubblicazione, anche parziale o per riassunto o nel contenuto, di atti di indagine preliminare, nonché di quanto acquisito al fascicolo del pubblico ministero o del difensore, anche se non sussiste più il segreto, fino a che non siano concluse le indagini preliminari ovvero fino al termine dell'udienza preliminare»;
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. È in ogni caso vietata la pubblicazione anche parziale o per riassunto della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche di cui sia stata ordinata la distruzione ai sensi degli articoli 268, 269, e 271».
2. All'articolo 115, del codice di procedura penale, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Di ogni iscrizione nel registro degli indagati per fatti costituenti reato di violazione del divieto di pubblicazione commessi dalle persone indicate al comma 1, il procuratore della Repubblica procedente informa immediatamente l'organo titolare del potere disciplinare che, nei successivi trenta giorni, ove sia stata verificata la gravità del fatto e la sussistenza di elementi di responsabilità e sentito il presunto autore del fatto, può disporre la sospensione cautelare dal servizio o dall'esercizio della professione fino a tre mesi».
1. 15. Lussana.
Al comma 1, sopprimere le lettere a) e b).
1. 20. Consolo, Contento, Siliquini, Cirielli, Bongiorno.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: di indagine.
1. 25. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le parole: o delle investigazioni difensive.
1. 26. Pecorella.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sostituire le parole da: o delle investigazioni difensive fino alla fine del capoverso con le seguenti: o nei provvedimenti emessi in materia di misure cautelari, anche se non più coperti dal segreto, fino all'emissione del decreto che dispone il giudizio o dell'ordinanza con la quale si dispone il giudizio abbreviato soltanto se tutti gli imputati richiedono che si svolga in pubblica udienza.
1. 1. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera a), capoverso 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È vietata altresì la pubblicazione degli atti che fanno riferimento al contenuto, anche parziale o per riassunto, di quelli contemplati al periodo precedente.
1. 21. Bongiorno, Consolo, Siliquini, Cirielli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole:, degli atti e dei contenuti con le seguenti: o degli atti.
1. 41. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sopprimere le parole: e dei contenuti
1. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, dopo le parole: traffico telefonico aggiungere le seguenti: o telematico.
1. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole da: alla conclusione fino alla fine del capoverso con le seguenti: all'emissione del decreto che dispone il giudizio o dell'ordinanza con la quale si dispone il giudizio abbreviato soltanto se tutti gli imputati richiedono che si svolga in pubblica udienza.
1. 2. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-bis, aggiungere, in fine, il seguente periodo: È sempre vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione, degli atti e dei contenuti relativi a conversazioni, anche telefoniche, o a flussi di comunicazioni informatiche o telematiche, anche se non più coperti da segreto, qualora abbiano per oggetto fatti non strettamente inerenti ad indagini giudiziarie.
1. 30. Consolo.
Al comma 1, lettera b), sopprimere il capoverso 2-ter.
1. 18. Contento, Consolo, Siliquini, Bongiorno, Cirielli.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: dei provvedimenti fino alla fine del capoverso con le seguenti: della richiesta di custodia cautelare e dell'ordinanza che la dispone.
1. 45. Bongiorno.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: dei provvedimenti fino alla fine del capoverso, con le seguenti: delle richieste e delle ordinanze emesse in materie di misure cautelari. Di tali atti è tuttavia consentita la pubblicazione nel contenuto dopo che la persona sottoposta ad indagini ovvero il suo difensore abbiano avuto conoscenza dell'ordinanza in
materia di misure cautelari, fatta eccezione per le parti che riproducono gli atti di cui al comma 2-bis.
1. 102. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, dopo le parole: misure cautelari; aggiungere le seguenti: fermo restando il divieto di cui al comma 2-bis,
1. 42. Balducci.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: di tali provvedimenti fino alla fine del capoverso.
*1. 19. Contento, Consolo, Siliquini, Cirielli, Bongiorno.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sopprimere le parole da: di tali provvedimenti fino alla fine del capoverso.
*1. 40. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: dopo che la persona fino alla fine del capoverso con le seguenti: dalla dichiarazione di apertura del dibattimento o dall'effettuazione della pubblica udienza in caso di giudizio abbreviato ove tutti gli imputati l'abbiano richiesto.
1. 43. Lussana, Cota.
Al comma 1, lettera b), capoverso 2-ter, sostituire le parole da: la persona fino alla fine del capoverso con le seguenti: sia stato emesso il decreto che dispone il giudizio o dell'ordinanza con la quale si dispone il giudizio abbreviato soltanto se tutti gli imputati richiedono che si svolga in pubblica udienza.
1. 3. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere i seguenti:
«2-quater. Qualora venga disposta l'archiviazione del procedimento o venga emessa sentenza di non luogo a procedere, è vietata la pubblicazione, anche parziale, per riassunto o nel contenuto, della documentazione di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter.
2-quinquies. È tuttavia consentita la pubblicazione, anche parziale o per riassunto, degli atti di cui ai commi 2, 2-bis e 2-ter, dopo che la persona sottoposta alle indagini ne abbia avuto conoscenza e con dichiarazione sottoscritta ne abbia autorizzato la pubblicazione. Nell'ipotesi di più indagati, l'autorizzazione vale solo per gli atti che si riferiscono a chi ha sottoscritto la dichiarazione».
1. 4. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso 2-ter, aggiungere il seguente:
«2-quater. In ogni caso è vietata la pubblicazione di immagini, fatti, dati riguardanti il traffico telefonico e conversazioni, notizie e circostanze che non abbiano attinenza al capo di imputazione. È vietata altresì la pubblicazione di immagini, fatti, dati riguardanti il traffico telefonico e conversazioni, notizie e circostanze relative a persone non indagate e non imputate».
1. 44. Lussana, Cota.
Al comma 1, lettera c), sostituire il capoverso 3 con il seguente:
«3. È sempre consentita la pubblicazione degli atti contenuti nel fascicolo del dibattimento o utilizzati per le contestazioni».
1. 17. Contento, Consolo, Bongiorno, Siliquini, Cirielli.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, primo periodo, sostituire le parole da: non è consentita fino alla fine del capoverso con le seguenti: è consentita la pubblicazione, anche parziale, degli atti del fascicolo del pubblico ministero, soltanto dopo che la relativa prova sia stata acquisita in contraddittorio. La pubblicazione è sempre vietata nei casi in cui si procede a porte chiuse, ai sensi dell'articolo 472.
1. 5. Romano, Mazzoni.
Al comma 1, lettera c), capoverso 3, secondo periodo, aggiungere, in fine, le parole: o dei quali sia data lettura in pubblica udienza.
1. 103. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera d), capoverso 7, sopprimere la parola: 2.
1. 7. Bongiorno, Consolo, Cirielli, Contento.