Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 145 del 17/4/2007
...
(A.C. 1638 - Sezione 12)
ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1638 NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 10.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).
1. All'articolo 268 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Le operazioni di registrazione sono compiute per mezzo degli impianti installati e custoditi nei centri di intercettazione telefonica istituiti presso ogni distretto di corte d'appello. Le operazioni di ascolto delle conversazioni intercettate sono compiute mediante impianti installati nei punti di ascolto istituiti presso la competente procura della Repubblica ovvero, previa autorizzazione del pubblico ministero, presso i servizi di polizia giudiziaria delegati per le indagini»;
b) dopo il comma 3-bis sono inseriti i seguenti:
«3-ter. I verbali e le registrazioni sono trasmessi immediatamente e comunque non oltre la scadenza del termine di ciascun periodo di intercettazione al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato.
3-quater. Ai procuratori generali presso la corte d'appello e ai procuratori della
Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione, rispettivamente, dei centri di intercettazione e dei punti di ascolto di cui al comma 3»;
c) i commi da 4 a 8 sono abrogati.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 10 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 10.
(Modifiche all'articolo 268 del codice di procedura penale).
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
Conseguentemente, al medesimo comma, lettera b), sostituire il capoverso 3-quater con il seguente:
3-quater. Ai procuratori della Repubblica territorialmente competenti sono attribuiti i poteri di gestione, vigilanza, controllo e ispezione dei centri di intercettazione.
10. 40. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, sopprimere la lettera a).
10. 3. Consolo, Contento, Bongiorno, Siliquini, Cirielli.
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, primo periodo, sostituire la parola: ogni con le seguenti: le procure generali o presso le procure della Repubblica della sede del.
10. 100. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, lettera a), capoverso 3, secondo periodo, dopo le parole: previa autorizzazione del pubblico ministero aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato a pena di nullità.
10. 1. Craxi.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sopprimere le parole da: e comunque fino a: intercettazione.
10. 2. Consolo, Contento, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-ter, primo periodo, sostituire le parole da: e comunque fino alla fine del capoverso con le seguenti: al pubblico ministero. Essi sono custoditi in un apposito archivio riservato a cui possono accedere soltanto le persone dallo stesso autorizzate. Su un apposito registro sono annotate le generalità di tutti coloro che accedono all'archivio.
10. 41. Pecorella, Vitali, Costa.
Al comma 1, lettera b), capoverso 3-quater, sostituire le parole da:, rispettivamente fino alla fine del capoverso con le seguenti: degli impianti installati nella procura della Repubblica.
10. 30. Consolo, Contento, Bongiorno, Cirielli, Siliquini.
All'articolo aggiuntivo 10.01, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
2. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti della risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
0. 10. 01. 100. La Commissione.
(Approvato)
Dopo l'articolo 10, aggiungere il seguente:
Art. 10-bis. - 1. Al fine di garantire la concreta rispondenza degli apparati di registrazione ed ascolto installati presso le procure della Repubblica alle finalità e
previsioni contenute nella presente legge il Ministro della giustizia, entro i novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della stessa, con proprio decreto, di concerto con il ministro delle comunicazioni, definisce le procedure e le specifiche tecniche degli apparati indicando l'ente che deve provvedere alla relativa omologazione.
10. 01. (Testo modificato nel corso della seduta) Capotosti.
(Approvato)