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Allegato A
Seduta n. 67 del 10/11/2006
...
(A.C. 1746-bis - Sezione 4)
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE
Art. 5.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale).
1. Dopo l'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è inserito il seguente:
«Art. 10-bis. - (Modalità di revisione ed aggiornamento degli studi di settore). - 1. Gli studi di settore previsti all'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, sono soggetti a revisione, di norma, ogni tre anni dalla data di entrata in vigore dello studio di settore ovvero da quella dell'ultima revisione, sentito il parere della commissione di esperti di cui all'articolo 10, comma 7. Nella fase di revisione degli studi di settore si tiene anche conto dei dati e delle statistiche ufficiali, quali quelli di contabilità nazionale, al fine di mantenere, nel medio periodo, la rappresentatività degli stessi rispetto alla realtà economica cui si riferiscono.
La revisione degli studi di settore è programmata con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da emanare entro il mese di febbraio di ciascun anno.
2. Ai fini dell'elaborazione e della revisione degli studi di settore si tiene anche conto di valori di coerenza, risultanti da specifici indicatori, rispetto a comportamenti considerati normali per il relativo settore economico».
2. Fino alla elaborazione e revisione degli studi di settore previsti dall'articolo 62-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, e successive modificazioni, che tengono conto degli indicatori di coerenza di cui al comma 2 dell'articolo 10-bis della legge 8 maggio 1998, n. 146, introdotto dal comma 1 del presente articolo, con effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006, ai sensi dell'articolo 1 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1999, n. 195, si tiene altresì conto di specifici indicatori di normalità economica, idonei alla individuazione di ricavi, compensi e corrispettivi fondatamente attribuibili al contribuente in relazione alle caratteristiche e alle condizioni di esercizio della specifica attività svolta. Ai fini della relativa approvazione non si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
3. Il comma 399 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è abrogato.
4. Il comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«4. La disposizione del comma 1 del presente articolo non si applica nei confronti dei contribuenti:
a) che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e), o compensi di cui all'articolo 54, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, di ammontare superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Tale limite non può, comunque, essere superiore a 7,5 milioni di euro;
b) che hanno iniziato o cessato l'attività nel periodo d'imposta. La disposizione di cui al comma 1 si applica comunque in caso di cessazione e inizio dell'attività, da parte dello stesso soggetto, entro sei mesi dalla data di cessazione, nonché quando l'attività costituisce mera prosecuzione di attività svolte da altri soggetti;
c) che si trovano in un periodo di non normale svolgimento dell'attività».
5. Le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 4 del presente articolo, hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007, ad esclusione di quella prevista alla lettera b) dello stesso comma che hanno effetto dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
6. Nei confronti dei contribuenti titolari di reddito d'impresa o di lavoro autonomo, per i quali non si rendono applicabili gli studi di settore, sono individuati specifici indicatori di normalità economica, idonei a rilevare la presenza di ricavi o compensi non dichiarati ovvero di rapporti di lavoro irregolare. Ai medesimi fini, nelle ipotesi di cessazione dell'attività, di liquidazione ordinaria ovvero di non normale svolgimento dell'attività, può altresì essere richiesta la compilazione del modello, allegato alla dichiarazione, previsto per i soggetti cui si applicano gli studi di settore.
7. Per i soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività, sono definiti appositi indicatori di coerenza per la individuazione
dei requisiti minimi di continuità della stessa, tenuto conto delle caratteristiche e delle modalità di svolgimento della attività medesima.
8. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro il 28 febbraio 2007, sono approvati gli indicatori di cui al comma 7, anche per settori economicamente omogenei, da applicare a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 31 dicembre 2006.
9. Sulla base di appositi criteri selettivi è programmata una specifica attività di controllo nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
10. All'articolo 10, comma 1, della legge 8 maggio 1998, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «con periodo d'imposta pari a dodici mesi e» sono soppresse;
b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulta inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi».
11. Le disposizioni di cui al comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, come modificate dal comma 10 del presente articolo, limitatamente alla lettera a), hanno effetto a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2007.
12. All'articolo 1 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior reddito d'impresa ovvero di arte o professione, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento del reddito d'impresa dichiarato».
13. All'articolo 5 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 4 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se la maggiore imposta accertata o la minore imposta detraibile o rimborsabile, a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quella dichiarata».
14. All'articolo 32 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. La misura della sanzione minima e massima di cui al comma 2 è elevata del 10 per cento nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti. La presente disposizione non si applica se il maggior imponibile, accertato a seguito della corretta applicazione degli studi di settore, non è superiore al 10 per cento di quello dichiarato».
15. Al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, dopo l'articolo 8 è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. - (Violazioni relative al contenuto degli allegati alla dichiarazione rilevanti per l'applicazione degli studi di settore) - 1. In aggiunta alla sanzione prevista all'articolo 1, comma 2, e all'articolo 5,
comma 4, nelle ipotesi di omessa, infedele o inesatta indicazione dei dati previsti nei modelli per la comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, nonché nei casi di indicazione di cause di esclusione o di inapplicabilità degli studi di settore non sussistenti, si applica la sanzione amministrativa a euro cinquecento a euro millecinquecento».
16. Al testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, lettera b), dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della deduzione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario»;
b) all'articolo 15, comma 1, lettera c), dopo il secondo periodo, è inserito il seguente: «Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all'acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l'indicazione del codice fiscale del destinatario».
17. I commi 7 e 8 dell'articolo 11-quinquiesdecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, sono abrogati.
18. Le agevolazioni tributarie e di altra natura relative agli autoveicoli utilizzati per la locomozione dei soggetti di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie, sono riconosciute a condizione che gli autoveicoli siano utilizzati in via esclusiva o prevalente a beneficio dei predetti soggetti.
19. In caso di trasferimento a titolo oneroso o gratuito delle autovetture per le quali l'acquirente ha usufruito dei benefìci fiscali prima del decorso del termine di due anni dall'acquisto, è dovuta la differenza fra l'imposta dovuta in assenza di agevolazioni e quella risultante dall'applicazione delle agevolazioni stesse. La disposizione non si applica per i disabili che, in seguito a mutate necessità dovute al proprio handicap, cedano il proprio veicolo per acquistarne un altro su cui realizzare nuovi e diversi adattamenti.
20. La riscossione dei compensi dovuti per attività di lavoro autonomo mediche e paramediche svolte nell'ambito delle strutture sanitarie private è effettuata in modo unitario dalle stesse strutture sanitarie, le quali provvedono a:
a) incassare il compenso in nome e per conto del prestatore di lavoro autonomo e a riversarlo contestualmente al medesimo;
b) registrare nelle scritture contabili obbligatorie, ovvero in apposito registro, il compenso incassato per ciascuna prestazione di lavoro autonomo resa nell'ambito della struttura.
21. Le strutture sanitarie di cui al comma 20 comunicano telematicamente all'Agenzia delle entrate l'ammontare dei compensi complessivamente riscossi per ciascun percipiente.
22. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti i termini e le modalità per la comunicazione prevista dal comma 21 nonché ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione dei commi 20 e 21.
23. Le disposizioni di cui ai commi da 20 a 22 si applicano a decorrere dal 1o marzo 2007.
24. Per le violazioni delle disposizioni di cui ai commi 20 e 21 si applicano rispettivamente gli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e successive modificazioni. Restano fermi in capo ai singoli prestatori di lavoro autonomo tutti gli obblighi formali e sostanziali previsti per lo svolgimento dell'attività.
25. Dopo l'articolo 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«Art. 25-ter. - (Ritenute sui corrispettivi dovuti dal condominio all'appaltatore). - 1. Il condominio quale sostituto di imposta opera all'atto del pagamento una ritenuta del 10 per cento a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti di appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interesse di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa.
2. La ritenuta di cui al comma 1 è operata anche se i corrispettivi sono qualificabili come redditi diversi ai sensi dell'articolo 67, comma 1, lettera i), del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917».
26. All'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il sesto comma è sostituito dal seguente:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano anche:
a) alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore;
b) alle cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle concessioni governative di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, come sostituita, da ultimo, dal decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, nonché dei loro componenti ed accessori;
c) alle cessioni di personal computer e dei loro componenti ed accessori;
d) alle cessioni di materiali e prodotti lapidei, direttamente provenienti da cave e miniere»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le disposizioni di cui al quinto comma si applicano alle ulteriori operazioni individuate dal Ministro dell'economia e delle finanze, con propri decreti, in base alla direttiva 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, ovvero individuate con decreto emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nelle ipotesi in cui necessita la preventiva autorizzazione comunitaria prevista dalla direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977».
27. Le disposizioni di cui alle lettere b), c) e d) del sesto comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal comma 26 del presente articolo, si applicano alle cessioni effettuate successivamente alla data di autorizzazione della misura ai sensi dell'articolo 27 della direttiva 77/388/CEE del Consiglio, del 17 maggio 1977.
28. Al testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 10, comma 1, dopo la lettera d) è inserita la seguente:
«d-bis) gli agenti di affari in mediazione iscritti nella sezione degli agenti immobiliari del ruolo di cui all'articolo 2 della legge 3 febbraio 1989, n. 39, per le
scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari»;
b) all'articolo 57, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Gli agenti immobiliari di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d-bis), sono solidalmente tenuti al pagamento dell'imposta per le scritture private non autenticate di natura negoziale stipulate a seguito della loro attività per la conclusione degli affari».
29. In coerenza ai princìpi recati dall'articolo 38 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed al fine di contrastare la diffusione del gioco irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale nel settore del gioco, nonché di assicurare l'ordine pubblico e la tutela del giocatore, con uno o più provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato sono stabilite le modalità per procedere alla rimozione dell'offerta, attraverso le reti telematiche o di telecomunicazione, di giochi, scommesse o concorsi pronostici con vincite in denaro in difetto di concessione, autorizzazione, licenza od altro titolo autorizzatorio o abilitativo o, comunque, in violazione delle norme di legge o di regolamento o delle prescrizioni definite dalla stessa Amministrazione. I provvedimenti di cui al presente comma sono adottati nel rispetto degli obblighi comunitari.
30. Dalla data di entrata in vigore del primo provvedimento emesso ai sensi del comma 29, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati.
31. Entro il 31 gennaio di ciascun anno sono trasmessi alle regioni i dati relativi all'import/export del sistema doganale; entro il medesimo termine sono trasmessi alle regioni, alle province autonome e ai comuni i dati delle dichiarazioni dei redditi presentate nell'anno precedente dai contribuenti residenti.
32. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, emanato d'intesa con la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati delle dichiarazioni nel rispetto delle disposizioni e nel quadro delle regole tecniche previste dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni.
33. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle dogane sono stabilite le modalità tecniche di trasmissione in via telematica dei dati dell'import/export alle regioni.
34. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze sono stabilite, a fini di monitoraggio, le modalità per introdurre in tutte le amministrazioni pubbliche criteri di contabilità economica, nonché i tempi, le modalità e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica da parte degli enti pubblici, delle regioni e degli enti locali dei bilanci standard e dei dati di contabilità.
35. Al decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, l'articolo 2-bis è sostituito dal seguente:
«Art. 2-bis. - (Comunicazione degli esiti della liquidazione delle dichiarazioni). - 1. A partire dalle dichiarazioni presentate dal 1o gennaio 2006, l'invito previsto dall'articolo 6, comma 5, della legge 27 luglio 2000, n. 212, è effettuato:
a) con mezzi telematici ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, che portano a conoscenza dei contribuenti interessati, tempestivamente e comunque nei termini di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, gli esiti della liquidazione delle dichiarazioni contenuti nell'invito;
b) mediante raccomandata in ogni altro caso.
2. Il termine di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, decorre dal sessantesimo giorno successivo a quello di trasmissione telematica dell'invito di cui alla lettera a) del comma 1 del presente articolo.
3. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono definiti il contenuto e la modalità della risposta telematica».
36. I soggetti di cui all'articolo 2 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, che deducono dal reddito complessivo somme per assegni periodici corrisposti al coniuge di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 10 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, devono indicare nella dichiarazione annuale il codice fiscale del soggetto beneficiario delle somme.
37. All'articolo 78 della legge 30 dicembre 1991, n. 413, dopo il comma 25 sono inseriti i seguenti:
«25-bis. Ai fini dei controlli sugli oneri detraibili di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 15 del testo unico sulle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, gli enti e le casse aventi esclusivamente fine assistenziale devono comunicare in via telematica all'Anagrafe tributaria gli elenchi dei soggetti ai quali sono state rimborsate spese sanitarie per effetto dei contributi versati di cui alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 51 del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917.
25-ter. Il contenuto, i termini e le modalità delle trasmissioni sono definiti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo III
DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ACCERTAMENTO E DI CONTRASTO ALL'EVASIONE ED ALL'ELUSIONE FISCALE
ART. 5.
(Disposizioni in materia di accertamento e di contrasto all'evasione ed all'elusione fiscale).
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Al comma 6 dell'articolo 50-bis del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, dopo le parole: «agli effetti dell'IVA» sono aggiunte le seguenti: «iscritte alla CCIAA da almeno un anno, che dimostrino una effettiva operatività e che abbiano effettuato regolari versamenti IVA nei 12 mesi precedenti».
01.bis Il recupero di gettito fiscale generato dal presente articolo, stimato in 300 milioni di euro annui, è interamente destinato all'istituzione di fondo per lo sviluppo delle tecnologie della comunicazione sperimentali denominate WI-MAX o, in alternativa, della tecnologia WI-FI nelle aree montane non coperte dalla larga banda;».
5. 1. (ex 5. 292.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 2. (ex 5. 265 ex 5. 389) Mazzoni, D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 3. (ex 5. 320.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 4. (ex 5. 34.) Leo.
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 1, sopprimere il secondo periodo.
*5. 5. (ex 5. 108; 5. 120) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa, Campa.
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 9. (ex 5. 38.) Leo.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio,.
**5. 10. (ex 5. 112.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.
**5. 11. (ex 5. 164.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso Art. 10-bis, comma 2, dopo le parole: risultanti da specifici indicatori aggiungere le seguenti: definiti da ciascuno studio.
**5. 12. (ex 5. 231.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
(Approvato)
Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: Ai fini della relativa approvazione si applica la disposizione di cui all'articolo 10, comma 7, secondo periodo, della legge 8 maggio 1998, n. 146.
5. 13. (ex 5. 224.) Contento, Antonio Pepe, Campa, Garavaglia, Zacchera.
Al comma 4, capoverso comma 4, dopo la lettera c), aggiungere le seguenti:
c-bis) che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente norma e che abbiano un'età inferiore a 25 anni nel caso di titolari di ditte individuali;
c-ter) che hanno iniziato l'attività nei tre anni precedenti a quello di entrata in vigore della presente norma e che abbiano un'età inferiore a 30 anni nel caso di professionisti.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C, ridurre in maniera lineare le dotazioni di parte corrente indicate, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 300 milioni di euro.
5. 14. (ex 5. 386.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:
4-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, dopo il comma 3-ter, è inserito il seguente: «3-quater. Nei confronti degli esercenti attività di impresa in regime di contabilità ordinaria che hanno dichiarato ricavi di cui all'articolo 85, comma 1, esclusi quelli di cui alle lettere c), d) ed e) del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni, di ammontare superiore a 1,5 milioni di euro, la disposizione del comma 1 trova applicazione solo quando dal verbale di ispezione, redatto ai sensi dell'articolo 33 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e successive modificazioni, risulta motivata l'inattendibilità della contabilità ordinaria in presenza di gravi contraddizioni o l'irregolarità delle scritture obbligatorie ovvero tra esse e i dati e gli elementi direttamente rilevati in base ai criteri stabiliti con il decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1996, n. 570».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre in maniera lineare le voci di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua di 750 milioni di euro.
5. 16. (ex 5. 137.) Ulivi, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:
6-bis. Al fine di evitare duplicazione di imposta, per calcolare la congruità dell'attività professionale rispetto agli studi di settore, si considera il criterio di competenza, tenendo conto in particolar modo dello scostamento temporale fra l'effettuazione delle prestazioni e il relativo incasso.
5. 17. (ex 5. 311.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Sopprimere il comma 7.
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
5. 18. (ex 5. 357.) Campa.
Sostituire il comma 7 con il seguente:
7. Una percentuale - da stabilire con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita l'ANCI - dei trasferimenti erariali in favore dei Comuni pari al maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo è trasferita in apposito fondo istituito presso il Ministro dell'economia e delle finanze. Il fondo è ripartito tra i Comuni in base a criteri e modalità stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze a compensazione dei costi sostenuti per l'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo.
5. 19. (ex 5. 360.) Campa.
Al comma 7, sopprimere le parole: con riferimento al primo periodo d'imposta di esercizio dell'attività.
Conseguentemente, sostituire il comma 9 con il seguente:
9. Per il periodo d'imposta 2006 e per i periodi successivi gli accertamenti di cui all'articolo 39, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, sono effettuati, senza pregiudizio dell'ulteriore azione accertatrice, nei confronti dei soggetti che risultano incoerenti per effetto dell'applicazione degli indicatori di cui al comma 7.
5. 20. (ex 5. 216.) Alberto Giorgetti, Alemanno.
Sostituire il comma 10 con il seguente:
10. Il comma 1 dell'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146, è sostituito dal seguente:
1. Gli accertamenti basati sugli studi di settore, di cui all'articolo 62-sexies del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, sono effettuati nei confronti dei contribuenti con periodo d'imposta pari a dodici mesi e con le modalità di cui al presente articolo, qualora l'ammontare dei ricavi o compensi dichiarati risulti inferiore all'ammontare dei ricavi o compensi determinabili sulla base degli studi stessi e contestualmente, per i soggetti in contabilità ordinaria per obbligo di legge, risultino altri elementi concreti che rivelano l'infondatezza dei ricavi risultanti dalle scritture contabili.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007 - 2008 - 2009.
5. 21. (ex 5. 147). Bernardo.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 22. (ex 5. 36.) Leo.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 24. (ex 5. 126; 5. 107.) Campa, Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 25. (ex 5. 166.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Al comma 10, sopprimere la lettera b).
*5. 26. (ex 5. 390.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 10, aggiungere il seguente:
10-bis. All'articolo 10 della legge 8 maggio 1998, n. 146 e successive modificazioni, dopo il comma 12 è inserito il seguente: «12-bis. Qualora ne faccia richiesta il contribuente, gli Uffici sono tenuti a verificare la congruità della posizione del medesimo rispetto al reddito presuntivo emergente dall'applicazione, ai sensi dell'articolo 38, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, degli indici e dei coefficienti presuntivi di reddito in relazione agli elementi indicativi di capacità contributiva. Le posizioni risultanti congrue ai fini reddituali saranno considerate tali anche ai fini dell'accertamento dei ricavi sulla base degli studi di settore. Nel caso di imprese costituite in forma societaria, la disposizione troverà applicazione se ne richiedano l'applicazione la totalità dei soci che esercitano operativamente l'attività nell'impresa qualora la congruità reddituale risulti con riguardo alla totalità dei soci che esercitano tale attività.«
5. 27. (ex 5. 148.) Bernardo.
Al comma 12, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 28. (ex 5. 225.) Contento.
Al comma 12, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.
Conseguentemente:
al comma 13, capoverso comma 4-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento;
al comma 14, capoverso comma 2-bis, secondo periodo, sostituire le parole: non è superiore al 10 per cento con le seguenti: non è superiore al 15 per cento.
Conseguentemente sopprimere l'articolo 12.
5. 29. (ex 5. 310.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 13, capoverso comma 4-bis, primo periodo, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 30. (ex 5. 213.) Contento.
(Approvato)
Al comma 14, capoverso comma 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 31. (ex 5. 226.) Contento.
Sopprimere il comma 15.
*5. 32. (ex 5. 37.) Leo.
Sopprimere il comma 15.
*5. 34. (ex 5. 125; 5. 106.) Campa, Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.
Sopprimere il comma 15.
*5. 35. (ex 5. 167.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 15.
*5. 36. (ex 5. 234.) D'Agrò, Peretti, Zinzi.
Al comma 15, capoverso Art. 8-bis, sostituire le parole: di omessa, infedele o inesatta con le seguenti: di omessa o infedele.
5. 37. (ex 5. 227.) Contento.
(Approvato)
Dopo il comma 15, aggiungere il seguente:
15-bis. I soggetti a cui si applicano, a qualunque titolo, le disposizioni di cui ai commi precedenti, sono esonerati dall'obbligo di emissione dello scontrino fiscale o della ricevuta fiscale.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004 n. 311, apportare le seguenti modificazioni:
1) alla lettera a), le parole: «per la quota del 20 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
2) alla lettera b), le parole: «per la quota del 30 per cento», sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento»;
2. La presente disposizione si applica dal periodo di imposta decorrente dal 1o gennaio 2006.
5. 38. (ex 5. 385.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Mazzocchi.
Sopprimere il comma 16.
Conseguentemente:
sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) Articolo 45, comma 2;
2) Articolo 46;
3) Articolo 99;
4) Articolo 108;
5) Articolo 110;
6) Articolo 112;
7) Articolo 114;
8) Articolo 118;
9) Articolo 120;
10) Articolo 128;
11) Articolo 132;
12) Articolo 143;
13) Articolo 144;
14) Articolo 145;
15) Articolo 146;
16) Articolo 147;
17) Articolo 157;
18) Articolo 159;
19) Articolo 160;
20) Articolo 161;
21) Articolo 163;
22) Articolo 164;
23) Articolo 175;
24) Articolo 182;
25) Articolo 183;
26) Articolo 184;
27) Articolo 186;
28) Articolo 189;
29) Articolo 192;
30) Articolo 193;
31) Articolo 194;
32) Articolo 197;
33) Articolo 198;
34) Articolo 199;
35) Articolo 201;
36) Articolo 204;
37) Articolo 205;
38) Articolo 206;
39) Articolo 207;
40) Articolo 209.
dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) l'articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
4) l'articolo 109 della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
5) l'articolo 3, comma 45, della legge 24 dicembre 2003, n. 350;
6) l'articolo 3, comma 159 della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
all'articolo 216 al comma 1, Tabella A allegata, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: -219.720;
2008: -226.720;
2009: -226.720;
Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
2007: - 57.150;
2008: - 100.197;
2009: - 100.197.
Ministero della giustizia:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 109.116;
2008: - 106.977;
2009: - 106.977.
Ministero della pubblica istruzione:
2007: - 3.256;
2008: - 6;
2009: - 6.
Ministero dell'interno:
2007: - 101.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare:
2007: - 986;
2008: - 82;
2009: - 82.
Ministero della difesa:
2007: - 11;
2008: - 11;
2009: - 11.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 45;
2008: - 45;
2009: - 45.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 92.045;
2008: - 100.045;
2009: - 100.045.
Ministero della salute:
2007: - 100.000;
2008: - 100.000;
2009: - 100.000.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 20.000;
2008: - 40.000;
2009: - 80.000.
Ministero della solidarietà sociale:
2007: - 50.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
al comma 1, Tabella B allegata, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 442.145;
2008: - 450.644;
2009: - 450.644.
Ministero degli affari esteri:
2007: - 1.000;
2008: - 3.000;
2009: - 3.000.
Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali:
2007: - 240.000;
2008: - 290.000;
2009: - 290.000.
Ministero per i beni e le attività culturali:
2007: - 27.900;
2008: - 27.900;
2009: - 27.900.
Ministero dell'università e della ricerca:
2007: - 65.000;
2008: - 5.000;
2009: - 5.000.
al comma 2, Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente tutte le voci ivi previste per un importo complessivo pari al 10 per cento del totale.
5. 39. (vedi 5. 399.) Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 16.
Conseguentemente, sopprimere le seguenti disposizioni e le relative autorizzazioni di spesa:
1) articolo 45, comma 2;
2) articolo 46;
3) articolo 99;
4) articolo 108;
5) articolo 110;
6) articolo 112;
7) articolo 114;
8) articolo 118;
9) articolo 120;
10) articolo 128;
11) articolo 132;
12) articolo 143;
13) articolo 144;
14) articolo 145;
15) articolo 146;
16) articolo 147;
17) articolo 157;
18) articolo 159;
19) articolo 160;
20) articolo 161;
21) articolo 163;
22) articolo 164;
23) articolo 175;
24) articolo 182;
25) articolo 183;
26) articolo 184;
27) articolo 186;
28) articolo 189;
29) articolo 192;
30) articolo 193;
31) articolo 194;
32) articolo 197;
33) articolo 198;
34) articolo 199;
35) articolo 201;
36) articolo 204;
37) articolo 205;
38) articolo 206;
39) articolo 207;
40) articolo 209.
Conseguentemente,dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:
1) l'articolo 2 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
2) l'articolo 4, commi 17, 18 e 19 della legge 9 dicembre 1998, n. 426;
3) l'articolo 145, comma 13 della legge 23 dicembre 2000, n. 388.
5. 40. (ex 5. 127.) Gianfranco Conte.
Sopprimere il comma 16.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre in maniera lineare le voci di parte corrente, in modo da assicurare, a decorrere dall'anno 2007, una minore spesa annua pari a 100 milioni di euro.
5. 41. (ex 5. 387.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 16, lettera a), sopprimere le parole: qualità e quantità.
Conseguentemente:
al medesimo comma , lettera b), sopprimere le parole: qualità e quantità.
dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni
penali e amministrative, approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 42. (ex 5. 314.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 16, dopo la lettera b), aggiungere la seguente:
b-bis). All'articolo 15, comma 1, lettera c), ottavo periodo, le parole: «nei limiti della spesa di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa di lire cinquanta milioni» e le parole: «nei limiti della spesa massima di lire trentacinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «nei limiti della spesa massima di lire cinquanta milioni».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 2 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 43. (ex 5. 143.) Armosino.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, le parole: «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere» e dopo le parole: «del predetto decreto n. 633 del 1972» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972»;
b) al comma 34, le parole: «comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono soppresse;
c) dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: «35-bis. Per i soggetti di cui al comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696»;
d) al comma 36, le parole: «di cui ai commi 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis».
*5. 44 (ex 5. 45.) Leo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, le parole: «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere» e dopo le parole: «del predetto decreto n. 633 del 1972» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972»;
b) al comma 34, le parole: «comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono soppresse;
c) dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: «35-bis. Per i soggetti di cui al comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696»;
d) al comma 36, le parole: «di cui ai commi 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis».
*5. 45 (ex 5. 104.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, le parole: «trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere» e dopo le parole: «del predetto decreto n. 633 del 1972» sono aggiunte le seguenti: «ad eccezione delle operazioni per cui viene emessa fattura registrata ai sensi dell'articolo 23 dello stesso decreto n. 633 del 1972»;
b) al comma 34, le parole: «comprese quelle previste dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633», sono soppresse;
c) dopo il comma 35 è aggiunto il seguente: «35-bis. Per i soggetti di cui al comma 33 che si avvalgono della trasmissione telematica dei corrispettivi, è soppresso l'obbligo di certificazione fiscale dei corrispettivi di cui all'articolo 12 della legge 30 dicembre 1991, n. 413 e al decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1996, n. 696»;
d) al comma 36, le parole: «di cui ai commi 33, 34 e 35» sono sostituite dalle seguenti: «di cui ai commi 33, 34, 35 e 35-bis».
*5. 46. (ex 5. 169.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311» sono soppresse;
b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente «34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
**5. 47. (ex 5. 44.) Leo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311» sono soppresse;
b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente «34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311».
**5. 48. (ex 5. 105.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 33 le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004 n. 311» sono soppresse;
b) dopo il comma 34 è aggiunto il seguente: «34-bis. Sono fatte salve le disposizioni di cui ai commi da 429 a 432 dell'articolo l della legge 30 dicembre 2004, n. 311.»
**5. 49. (ex 5. 168.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 16 aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 50. (ex 5. 211.) Floresta.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
*5. 51. (ex 5. 46.) Leo.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere».
*5. 52. (ex 5. 103.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. All'articolo 37, comma 33, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, le parole: «compresi quelli indicati all'articolo 1, comma 429, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, trasmettono» sono sostituite dalle seguenti: «possono trasmettere".
*5. 53. (ex 5. 170.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 16, aggiungere il seguente:
16-bis. Entro il 30 giugno 2007 le farmacie e gli esercizi commerciali autorizzati a vendere medicinali senza obbligo di ricetta medica sono tenuti ad adeguare i propri registratori di cassa per adempiere a quanto previsto dal comma 16 del presente articolo.
5. 54. (ex 5. 145.) Di Virgilio, Moroni, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci, Crimi, Gardini, Mazzaracchio, Palumbo, Armosino, Fasolino.
Dopo il comma 17 aggiungere il seguente:
17-bis. Le disposizioni di cui alla Tabella A, parte II, numero 31, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, come modificato dall'articolo 8, comma 3, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, dall'articolo 50 della legge 21 novembre 2000, n. 432, e dall'articolo 30, comma 7, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, si applicano anche ai veicoli di cui all'articolo 54, comma 1, lettera m) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285. Ai veicoli di cui alla predetta lettera m) dell'articolo 54, comma 1, del decreto legislativo n. 285 del 1992 sono estesi i benefici di cui all'articolo 8, comma 7, della legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
(Istituzione di una imposta sulle transazioni valutarie).
1. È istituita una imposta di bollo sulle transazioni valutarie in contanti e a termine,
la cui aliquota è pari allo 0,01 per cento del valore delle transazioni effettuate.
2. Dall'imposta di cui al comma 1 sono esenti le operazioni relative a:
a) transazioni tra governi e organizzazioni internazionali;
b) transazioni intracomunitarie;
c) esportazione od importazione di beni e servizi;
d) transazioni che interessano partecipazioni qualificate all'estero di imprese nazionali;
e) operazioni di cambio realizzate da persone fisiche il cui ammontare è inferiore a 77.500 euro.
3. Il Governo promuove un'azione dell'Unione europea per conseguire i necessari accordi internazionali al fine di estendere ai Paesi nei quali sono ubicati i mercati finanziari più importanti l'adozione dell'imposta di cui al presente articolo.
4. Il 50 per cento del gettito derivante dall'imposta di cui al comma 1 è finalizzata ad assicurare maggiori risorse alla cooperazione allo sviluppo, ad annullare i crediti che lo Stato italiano vanta nei confronti dei paesi a più basso reddito e maggiormente indebitati ed a contribuire alla lotta alla povertà su scala mondiale.
5. Per le transazioni valutarie con Stati o territori con regimi fiscali privilegiati l'aliquota dell'imposta sulle transazioni valutarie è pari a dieci volte l'aliquota di cui al comma 1 del presente articolo.
6. Ai fini dell'applicazione del comma 1, il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio decreto, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, definisce:
a) l'ambito di applicazione dell'imposta sulle transazioni valutarie, da e verso l'estero, di valori titoli o strumenti finanziari comunque denominati;
b) le modalità di riscossione del tributo da parte degli intermediari finanziari, degli istituti di credito e di tutti i soggetti abilitati a porre in essere transazioni valutarie;
c) il coordinamento della disciplina dell'imposta di cui al comma 1, con le norme del diritto comunitario nonché l'armonizzazione di tale imposta con gli accordi stipulati dal Governo italiano con altri paesi per evitare la doppia imposizione;
d) la destinazione del 50 per cento del gettito derivante dall'imposta, secondo quanto indicato dal comma 4.
5. 172. (ex 5. 272.) D'Elpidio, Fabris.
Sopprimere i commi 18 e 19.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214, aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. A decorrere dal 1o gennaio 2007, la tassa sui superalcolici di cui alla tabella I del Testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, è aumentata del 10 per cento.
5. 55. (ex 5. 315.) Garavaglia, Fugatti, Filippi, Campa, Mazzocchi.
Al comma 23, aggiungere, in fine, le parole:, con l'esclusione di riscossione dei compensi quando il lavoro autonomo dei medici e paramedici viene svolto negli studi di esclusiva loro pertinenza, anche se collocati all'interno di una struttura sanitaria privata.
5. 56. (ex 5. 175.) Angelino Alfano, Marinello, Garavaglia.
Sopprimere il comma 25.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 110.000;
2008: - 110.000.
5. 57. (ex 5. 375.) Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.
Subemendamenti all'emendamento 5. 500 del Governo
All'emendamento 5. 500. del Governo, sostituire le parole: 4 per cento con le seguenti: 2 per cento.
0. 5. 500. 1. Leo.
(Inammissibile)
All'emendamento 5. 500. del Governo, parte consequenziale, comma 29, sostituire le parole: da 30.000 a 180.000 euro con le seguenti: da 50.000 a 200.000 euro.
0. 5. 500. 2. Leo.
All'emendamento 5. 500. del Governo, parte consequenziale, comma 33-ter, dopo le parole: di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: sentita la Commissione per il controllo dell'anagrafe tributaria che esprimerà il proprio giudizio tassativamente entro 15 giorni.
0. 5. 500. 10. (Testo modificato nel corso della seduta). Gianfranco Conte, Crosetto, Armani, Alberto Giorgetti, Zorzato, Garnero Santanché, Ravetto, Verro, Giudice, Garavaglia.
(Approvato)
All'emendamento 5. 500. del Governo, parte consequenziale, sopprimere il comma 33-quater.
Conseguentemente, al comma 33-quinquies, sopprimere le parole: e 33-quater.
0. 5. 500. 3. Leo.
Al comma 25, capoverso Art. 25-ter, comma 1, sostituire le parole: 10 per cento con le seguenti: 4 per cento;
Conseguentemente:
al comma 29, aggiungere in fine il seguente periodo: L'inosservanza dei provvedimenti adottati in attuazione della presente disposizione comporta l'irrogazione, da parte dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di sanzioni amministrative pecuniarie da 30.000 a 180.000 euro per ciascuna violazione accertata.;
sostituire il comma 30 con il seguente:
30. Dalla data di entrata in vigore della presente legge, i commi da 535 a 538 dell'articolo 1, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, sono abrogati e cessano di avere effetto tutti gli atti adottati;
dopo il comma 33, aggiungere i seguenti:
33-bis. Dalla data di entra in vigore della presente legge è istituito il sistema integrato delle banche dati in materia tributaria e finanziaria finalizzato alla condivisione ed alla gestione coordinata delle informazioni dell'intero settore pubblico per l'analisi ed il monitoraggio della pressione fiscale e dell'andamento dei flussi finanziari.
33-ter. Ai fini di cui al comma 33-bis, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro delegato per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo 2007 ai sensi del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, sono individuate le basi di dati di interesse
nazionale che compongono il sistema integrato e sono definiti le regole tecniche per l'accesso e la consultazione da parte delle pubbliche amministrazioni abilitate, nonché i servizi di natura amministrativa e tecnica che il Ministero dell'economia e delle finanze eroga alle amministrazione che ne facciano richiesta per la utilizzazione e la valorizzazione del sistema.
33-quater. Il secondo comma dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, è sostituito dal seguente: »Il Ministero dell'economia e delle finanze ha facoltà di rendere pubbliche, senza riferimenti nominativi, statistiche ed elaborazioni relative ai dati di cui al comma precedente, nonché, per esclusive finalità di studio e di ricerca, i medesimi dati, sotto forma di collezioni campionarie, privi di ogni riferimento che ne permetta il collegamento con gli interessati e comunque secondo modalità che rendano questi ultimi non identificabili.
33-quinquies. Dall'attuazione dei commi 33-bis, 33-ter e 33-quater non derivano oneri per il bilancio dello Stato.
5. 500. Governo.
(Approvato)
Al comma 26, lettera a), capoverso, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:
d-bis) alle cessioni di tv color, apparecchi di riproduzione audio-video ed elettrodomestici.
5. 58. (ex 5. 294.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 26 aggiungere il seguente:
26-bis. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro 3 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti:
a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;
b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all'evasione d'imposta;
c) la quota di detrazione delle. singole operazioni di compravendita;
d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;
e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni;
f) le modalità di fruizione delle deduzioni in funzione del numero dei figli a carico.
5. 59. (ex 5. 237.) Peretti, Zinzi, Galletti.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, a partire dall'anno di imposta 2008, le detrazioni dell'imposta, a qualunque titolo previste, sono trasformate in deduzioni certificate dall'imponibile. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da approvare entro 3 mesi dalla data di approvazione della presente legge sono stabiliti:
a) i criteri di equivalenza tra detrazioni e deduzioni;
b) le tipologie di beni e servizi posti in deduzione, con particolare riferimento ai settori sensibili all' evasione d'imposta;
c) la quota di detrazione delle singole operazioni di compravendita;
d) le modalità di certificazione, con particolare riferimento alla tracciabilità dei mezzi di pagamento;
e) le modalità di controllo e la definizione della cause di esclusione totale o parziale delle deduzioni.
5. 60. (ex 5. 388.) Peretti, Zinzi, Galletti.
Dopo il comma 26, aggiungere il seguente:
26-bis. Al comma 5 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, dopo le parole: «pagamento dell'imposta è tenuto il cessionario» sono aggiunte le seguenti: «ultimo;».
5. 61. (ex 5. 293.) Pini, Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Dopo il comma 27 aggiungere il seguente:
27-bis. Il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo 18 febbraio 2000, n. 56, è sostituito dal seguente:
2. Nel caso di incremento delle vendite rispetto ai quantitativi erogati nell'anno precedente a quello di attuazione della normativa regionale, alla regione, dal 1o gennaio 2007, viene corrisposta una somma pari alla quantità differenziale espressa in litri per l'importo unitario pari a quello dell'accisa e dell'IVA sull'accisa vigente nell'anno di competenza.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, apportare le seguenti variazioni:
Ministero dell'economia e delle finanze:
2007: - 200.000;
2008: - 200.000;
2009: - 200.000.
Ministero dell'interno:
2007: - 50.000;
2008: - 50.000;
2009: - 50.000.
5. 62. (ex 5. 240.) Volontè, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. Nell'ambito delle prestazioni di cui al numero 41-bis) della Tabella A, parte seconda, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, devono intendersi ricomprese anche le prestazioni di cui ai numeri 18), 19), 20) e 21) dell'articolo 10 del predetto decreto n. 633 del 1972, rese in favore dei soggetti indicati nel medesimo numero 41-bis) da cooperative sociali e loro consorzi, di cui alla legge 8 novembre 1991 n. 381, sia direttamente che in esecuzione di contratti di appalto e convenzioni in genere, ferma restando la facoltà di optare per il regime di maggior favore di cui all'articolo 10, comma 8, del decreto legislativo 4 dicembre 1997 n. 460.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 150.000;
2008: - 150.000;
2009: - 150.000.
5. 63. (ex 5. 239.) Delfino, Martinello, Ruvolo, Lucchese, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 27, aggiungere il seguente:
27-bis. All'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 26 ottobre 1972 e successive modifiche e integrazioni é aggiunto, in fine il seguente numero: «27-septies) le prestazioni effettuate dalle società a capitale interamente pubblico costituite dalle amministrazioni pubbliche regionali e locali per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività di tali enti».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le spese di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 64. (ex 5. 241.) Volontè, Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 28.
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis.
1. Per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti del 3 per cento.
5. 65. (ex 5. 189.) Alberto Giorgetti.
Sopprimere il comma 28.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 1, Tabella A allegata, voce: Ministero dell'Economia e delle finanze, apportare le seguenti variazioni:
2007: - 50.000
2008: - 50.000
2009: - 50.000.
5. 66. (ex 5. 150.) Marras.
Sopprimere il comma 28.
*5. 67. (ex 5. 47; 5. 212.) Leo, Alberto Giorgetti, Antonio Pepe.
Sopprimere il comma 28.
*5. 68. (ex 5. 102; 5. 149.) Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa, Osvaldo Napoli.
Sopprimere il comma 28.
*5. 70. (ex 5. 172.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 28.
*5. 71. (ex 5. 391.) Dionisi, D'Agrò, Peretti, Zinzi, Ciro Alfano.
Sostituire il comma 28 con il seguente.
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
**5. 73. (ex 5. 70; 5. 196; 5. 378.) Campa, Osvaldo Napoli, Bertolini, Paletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci.
Sostituire il comma 28 con il seguente:
28. Tutti i soggetti che, a vario titolo, possono stipulare scritture private non autenticate di natura negoziale sono tenuti al pagamento in solido dell'imposta di registro di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
**5. 74. (ex 5. 184.) Alemanno, Alberto Giorgetti.
Al comma 28, sopprimere le lettere a) e b).
5.77. (ex 5. 140.) Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 28 aggiungere il seguente.
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le
medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.
22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
*5. 78. (ex 5. 71; 5. 193; 5. 377; 5. 277.) Campa, Osvaldo Napoli, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Licastro, Crosetto, Cossiga, Carlucci, Marras.
Dopo il comma 28 aggiungere il seguente:
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale della ditta individuale e la partita IVA della società;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e, nell'ipotesi affermativa: l'esatta denominazione del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale, il professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.
22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il
notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione all'Agenzia delle entrate di competenza.
22-ter. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati, si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
*5.79 (ex 5. 185.) Alemanno, Alberto Giorgetti, Salerno.
Dopo il comma 28, aggiungere i seguenti:
28-bis. Il comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è sostituito dai seguenti:
22. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità, ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e, nell'ipotesi affermativa, di fornire i dati identificativi del titolare, se persona fisica, o la denominazione, la ragione sociale ed i dati identificativi del legale rappresentante, se soggetto diverso da persona fisica, ovvero del mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale o la partita IVA;
c) il numero di iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione e della camera di commercio di riferimento per il titolare ovvero per il legale rappresentate o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività e le analitiche modalità di pagamento della stessa.
22-bis. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo degli agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge 3 febbraio 1989, n. 39, il notaio è obbligato ad effettuare specifica segnalazione all'agenzia delle entrate di competenza. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei dati di cui al comma 22, si applica la sanzione amministrativa da 500 euro a 10.000 euro e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati a rettifica di valore ai sensi dell'articolo 52, comma 1, del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.
28-ter. Le disposizioni di cui al comma 22 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, trovano applicazione con riferimento ai pagamenti effettuati a decorrere dal 4 luglio 2006.
5. 171. (ex 5. 393) (Nuova formulazione) Lulli.
(Approvato)
Sopprimere il comma 34.
5. 83. (ex 5. 326.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: d'intesa con la Conferenza unificata.
5. 85. (ex 5. 195.) Osvaldo Napoli.
Al comma 34, dopo le parole: Ministero dell'economia e delle finanze aggiungere le seguenti: acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari.
5. 84. (ex 5. 327.) Garavaglia, Fugatti, Filippi.
(Approvato)
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente:
34-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:
«Art. 48-bis. - (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine di dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento.
2. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui al precedente comma procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
3. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni dei commi 1 e 2».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere i seguenti:
Art. 214-bis.
1. Per gli anni 2007, 2008 e 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferispettivamente, del 10 per cento, del 12 per cento e del 12 per cento.
Art. 215-ter.
1. All'articolo 1, comma 460, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a) le parole: «per la quota del 20 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 40 per cento»;
b) alla lettera b) le parole: «per la quota del 30 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «per la quota del 60 per cento».
2. Le disposizioni del comma 1 si applicano al periodo d'imposta in corso al 1o gennaio 2006.
5. 86. (ex 5. 192.) Armani, Alberto Giorgetti.
Dopo il comma 34 aggiungere il seguente.
34-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del
debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
*5. 87. (ex 5. 73.) Lupi, Stradella, Di Cagno Abbrescia, Fasolino, Germanà, Mondello, Osvaldo Napoli, Paroli, Simeoni, Tortoli.
Dopo il comma 34, aggiungere il seguente.
34-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, dopo l'articolo 48 è aggiunto il seguente:
«Art. 48-bis. (Disposizioni sui pagamenti delle pubbliche amministrazioni). - 1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo marzo 2001, n. 165, e le società a prevalente partecipazione pubblica, prima di effettuare, a qualunque titolo, il pagamento di un importo superiore a diecimila euro, verificano, anche in via telematica ed entro il termine di dieci giorni decorrenti dal momento in cui il credito è divenuto esigibile, se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo e, in caso affermativo, non procedono al pagamento nei limiti del debito del beneficiario e segnalano la circostanza all'agente della riscossione competente per territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo. Nel caso di mancata verifica nel termine dei dieci giorni di cui al periodo precedente, le amministrazioni pubbliche e le società a prevalente partecipazione pubblica procedono in ogni caso al pagamento. Qualora il beneficiario abbia contestato la o le cartelle di pagamento nelle competenti sedi amministrative o giurisdizionali, i soggetti di cui ai precedenti periodi procedono comunque al pagamento di quanto dovuto.
2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, a 400, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni di cui al comma 1».
*5. 88. (ex 5. 242.) Peretti, Zinzi.
Sopprimere il comma 35.
**5. 89. (ex 5. 41; 5. 139.) Leo, Cosenza, Alberto Giorgetti, Buonfiglio, Bellotti, Patarino.
Sopprimere il comma 35.
**5. 92. (ex 5. 171.) Garavaglia, Filippi, Fugatti.
Sopprimere il comma 35.
**5. 93 (ex 5. 178; 5. 101.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo, Cicu, Zanetta, Uggè, Mondello, Di Centa, Fallica.
Sopprimere il comma 35.
**5. 94 (ex 5. 243.) Ruvolo, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. I dati essenziali relativi agli attori ed al contenuto in termini monetari risultanti nel processo verbale di conciliazione sottoscritto a norma degli articoli 409, 410, 410-bis, 411, del codice di procedura civile, devono essere inviati, in forma telematica, entro il mese successivo dalla data di sottoscrizione, all'anagrafe tributaria. In caso di mancato invio si applica, a carico del soggetto obbligato alla comunicazione, una sanzione pari a 300 euro per processo verbale. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti nell'anno 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5. 95. (ex 5. 152.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 36, aggiungere il seguente:
36-bis. Gli agenti della riscossione devono segnalare all'anagrafe tributaria i nominativi assegnatari delle vendite degli immobili, di cui all'articolo 82, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, entro il mese successivo dalla data delle vendita. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate saranno emanate, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni attuative. Per gli atti sottoscritti negli anni 2005 e 2006, i relativi dati dovranno essere trasmessi entro il 30 giugno 2007.
5. 96. (ex 5. 153.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), nel primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente:
«La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole: «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste
dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia.
L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;
f) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;
37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-quater, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
*5. 97. (ex 5. 72.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. 1. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata.»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In
caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «a lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»;
f) al comma 3, le parole: «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582»;
37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-quater, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322.
*5. 98. (ex 5. 17.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».
37-ter. Salva l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 37-bis si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-quater, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*5. 99. (ex 5. 261.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti «da euro 258 ad euro 2.582 ovvero, se il minimo edittale risulta di tre volte superiore alla maggiore imposta liquidata, la sanzione sarà pari alla maggiore imposta liquidata»;
b) al comma 1, lettera a), il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e l'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
c) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 516 ad euro 5.165»;
d) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata»;
e) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici territoriali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti»;
f) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582».
37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 1 si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3 del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-quater, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322».
*5. 100. (ex 5. 317.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 39 del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, lettera a), primo periodo, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 258 ad euro 2.582» e il secondo periodo è sostituito dal seguente: «La violazione è punibile solamente in caso di rettifica della dichiarazione ai sensi dell'articolo 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e, comunque, a condizione che non debba trovare applicazione l'articolo 12-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602. In caso di ripetute violazioni, ovvero di violazioni particolarmente gravi, è disposta a carico dei predetti soggetti la sospensione dalla facoltà di rilasciare il visto di conformità e 1'asseverazione, per un periodo da uno a tre anni; si considera violazione particolarmente grave il mancato pagamento della suddetta sanzione»;
b) al comma 1, lettera b), le parole «da lire un milione a lire dieci milioni» sono sostituite dalle seguenti: «da euro 516 ad euro 5.165»;
c) dopo il comma 1, è inserito il seguente: «1-bis. Nei casi di violazioni commesse ai sensi del presente comma 1, del successivo comma 3 e dell'articolo 7-bis, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. In ogni caso, alle violazioni della stessa indole commesse ai sensi delle disposizioni di cui al precedente periodo, si applica una sanzione calcolata con le modalità previste dall'articolo 12 del medesimo decreto legislativo. Il centro di assistenza fiscale per il quale abbia operato il trasgressore è obbligato solidalmente con il trasgressore stesso al pagamento di una somma pari alla sanzione irrogata.»;
d) il comma 2 è sostituito dal seguente: «Le sanzioni per le violazioni dei commi 1 e 3 del presente articolo e dell'articolo 7-bis sono irrogate dalla direzione regionale dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del trasgressore, sulla base delle segnalazioni inviate dagli Uffici locali della medesima Agenzia. L'atto di contestazione è unico per ogni anno solare di riferimento, ma, fino al compimento dei termini di decadenza, può essere integrato o modificato dalla direzione regionale, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi. I provvedimenti ivi previsti sono trasmessi agli ordini di appartenenza dei soggetti che hanno commesso la violazione per l'eventuale adozione di ulteriori provvedimenti.»,
e) al comma 3, le parole «da lire cinquecentomila a lire cinque milioni» sono sostituite dalle parole «da euro 258 ad euro 2.582»,
37-ter. Salvo l'applicazione dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, le disposizioni del comma 37-bis si applicano alle violazioni non ancora contestate o per le quali la sanzione non sia ancora irrogata alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quater. Le penalità previste a carico dei soggetti incaricati di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica del 22 luglio 1998, n. 322, per la tardiva o errata trasmissione telematica delle dichiarazioni ricevute dai predetti soggetti fino al 31 dicembre 2004, sono ridotte ad una somma pari al 10 per cento della sanzione minima prevista dall'articolo 7-bis del decreto legislativo del 9 luglio 1997, n. 241. Tale beneficio si applica a condizione che il versamento della penalità ridotta avvenga:
a) per le penalità già contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro trenta giorni dalla data medesima;
b) per le penalità non ancora contestate alla data di entrata in vigore della presente legge, entro dieci giorni dalla notifica dell'invito al pagamento da parte dell'Agenzia delle entrate. Il beneficio stesso non si applica alle penalità già versate alla data di entrata in vigore della presente legge.
37-quinquies. Per le dichiarazioni di cui al comma 37-quater, per le quali i soggetti incaricati della trasmissione abbiano effettuato il pagamento delle penalità ridotte, non trova applicazione né l'articolo 19, comma 1, del decreto ministeriale 31 luglio 1998, né l'articolo 3, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998 n. 322.
5. 101. (ex 5. 142.) Gioacchino Alfano.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Sono riaperti i termini di cui all'articolo 29 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e all'articolo 13 della legge 18 febbraio 1999, n. 28 e successive modificazioni e integrazioni, per le società non operative alla data del 1o gennaio 2007, di cui all'articolo 30 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni e integrazioni, che deliberano lo scioglimento e assegnano o cedono ai soci beni immobili di qualsiasi categoria catastale non utilizzati direttamente dalle medesime società e gli altri beni ivi indicati, ovvero deliberano la trasformazione in società semplice, entro il 31 dicembre 2007, a condizione che tutti i soci siano persone fisiche e che risultino iscritti nel libro dei soci ove previsto, alla data del 31 dicembre 2006 ovvero che vengano iscritti entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in forza di titolo di trasferimento avente data certa anteriore al 31 dicembre 2006.
37-ter. Le società che si avvalgono delle disposizioni di cui al comma 37-bis devono versare l'imposta sostitutiva in un'unica soluzione nel termine stabilito per il pagamento dei saldo dell'imposta sui redditi delle società relativo all'esercizio di assegnazione dei beni, di cessione o di trasformazione ovvero in tre rate di pari
ammontare di cui la prima nel termine predetto e le restanti due, maggiorate degli interessi legati, entro i termini di pagamento del saldo della medesima imposta relativo ai due esercizi successivi. Con provvedimento direttoriale sono stabilite le modalità di versamento e di esposizione in dichiarazione.
37-quater. Ai fini dell'assegnazione il costo della partecipazione rileva anche per la rivalutazione della stessa assoggettata ad imposta sostitutiva e la differenza rispetto al valore normale non è soggetta ad imposta né costituisce costo fiscalmente rilevante per il socio assegnatario.
37-quinquies. Entro trenta giorni dall'avvenuta assegnazione degli immobili, gli assegnatari sono obbligati a presentare apposita denuncia di accatastamento o di revisione dello stesso conformemente alle procedure DOCFA, contenente eventuali atti di aggiornamento redatti ai sensi dei regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994, n. 701.
5. 102. (ex 5. 400.) Sanza.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 86, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo al fermo amministrativo esattoriale, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Il provvedimento di fermo amministrativo può essere effettuato se il debito totale supera complessivamente cinquecento euro e sul bene di minor valore; in caso di più provvedimenti sul medesimo bene, al concessionario compete il rimborso spese esecutive esclusivamente al primo provvedimento di fermo. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di fermo è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure di cui ai commi successivi e la corresponsione delle spese esecutive relative al fermo».
37-ter. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99, 133 e 199.
5. 103. (ex 5. 158.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
*5. 104. (ex 5. 12.) Leo.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 1, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 4, commi 3-bis e 4-bis, le parole: «entro il 31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 aprile».
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, e successive modificazioni ed integrazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b) all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole: «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
*5. 105. (ex 5. 75.) Misuraca, Marinello, Marras, Giudice, Cicu.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b), all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
**5. 107. (ex 5. 177.) Misuraca, Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Marinello, Minardo, Romele, Paolo Russo, Fallica.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. Al comma 1 dell'articolo 2 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, le parole: «tra il 1o maggio ed il 30 giugno ovvero in via telematica entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «tra il 1o maggio ed il 31 luglio ovvero in via telematica entro il 30 settembre».
37-ter. Al regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 31 maggio 1999, n. 164, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 16, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre»;
b), all'articolo 17, comma 1, lettera c), le parole «entro il 31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 settembre».
**5. 106. (ex 5. 138; 5. 132.) Cosenza, Alberto Giorgetti, Buonfiglio, Bellotti, Patarino.
Dopo il comma 37, aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;
b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
37-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 è sostituto dal seguente:
«Art. 7-bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
*5. 109. (ex 5. 16.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché»;
b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis
e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
12-bis. I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
37-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituto dal seguente:
«Art. 7-bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
*5. 110. (ex 5. 65.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere i seguenti:
37-bis. All'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 6, dopo le parole «commi 2-bis e 3 rilasciano al contribuente o al sostituto di imposta» sono inserite le seguenti: «la ricevuta di presentazione della dichiarazione nonché »;
b) al comma 8, le parole «ovvero è trasmessa all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche direttamente o tramite uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3» sono sostituite dalle seguenti: «o a uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 ovvero è trasmessa direttamente all'Agenzia delle entrate mediante procedure telematiche»;
c) il comma 10 è sostituto dal seguente: «La prova della presentazione della dichiarazione è data dalla ricevuta della banca» dell'ufficio postale o di uno dei soggetti di cui ai commi 2-bis e 3 o dalla ricevuta di invio della raccomandata di cui al comma 5, ovvero dalla comunicazione dell'amministrazione finanziaria attestante l'avvenuto ricevimento della dichiarazione presentata direttamente in via telematica.»;
d) dopo il comma 12 è aggiunto il seguente:
12-bis I soggetti incaricati alla trasmissione telematica dichiarazioni di cui all'articolo 3, commi 2-bis e 3 comunicano all'Agenzia delle entrate in via telematica, entro il mese di marzo di ogni anno» i dati relativi alle dichiarazioni per le quali è stato rilasciato l'impegno alla trasmissione telematica nell'anno solare precedente. In particolare dovranno essere trasmessi:
a) il nome e cognome e il codice fiscale del soggetto che presenta la dichiarazione;
b) la data di rilascio dell'impegno alla trasmissione telematica delle dichiarazioni ed il protocollo progressivo assegnato ad ogni dichiarazione. I dati medesimi devono essere annotati, dai soggetti incaricati alla trasmissione, in un apposito registro tenuto anche con sistemi informatici; i dati stessi devono essere resi disponibili all'Agenzia delle entrate e stampati ad ogni richiesta avanzata dagli organi di controllo. Le modalità tecniche di trasmissione e di conservazione dei dati ed i termini per la trasmissione telematica degli stessi sono stabiliti con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale.
37-ter. L'articolo 7 bis del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, è sostituto dal seguente:
«Art. 7-bis. (Violazioni in materia di trasmissione telematica delle dichiarazioni). 1. In caso di tardiva od omessa trasmissione di una o più dichiarazioni da parte dei soggetti indicati nel comma 3 dell' articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, a carico dei medesimi si applica la sanzione amministrativa tributaria da euro 258 a euro 2.065 ridotta a euro 100 se il ritardo non è superiore a 5 mesi».
*5. 111. (ex 5. 253.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 3-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 4-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
**5. 112. (ex 5. 15.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio
1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 3-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 4-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
**5. 113. (ex 5. 64.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 3-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 4-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
**5. 114. (ex 5. 301.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2:
1) al comma 1, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 2, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti «del nono mese»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 3-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
2) al comma 4-bis, le parole «31 marzo» sono sostituite dalle seguenti «30 settembre»
c) all'articolo 5:
1) al comma 1, le parole «settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «nono mese», e le parole «sette mesi» sono sostituite dalle seguenti «nove mesi»;
2) al comma 4, le parole «del settimo mese» sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
d) all'articolo 5-bis, le parole «del settimo mese», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «del nono mese»;
e) all'articolo 8, le parole «31 luglio» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre»;
**5. 115. (ex 5. 254.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
*5. 116. (ex 5. 28.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
*5. 117. (ex 5. 52.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
*5. 118. (ex 5. 259.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «Entro sessanta giorni dal termine previsto per la presentazione della comunicazione di cui ai precedenti commi,» sono sostituite dalle seguenti: «Entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione annuale in materia di imposta sul valore aggiunto,».
*5. 119. (ex 5. 296.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
**5. 120. (ex 5. 27.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
**5. 121. (ex 5. 53.) Campa, Marinello.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
**5. 122. (ex 5. 297.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «il contribuente» sono aggiunte le seguenti «con un volume d'affari superiore a 20.000 euro».
**5. 123. (ex 5. 258.) Mazzoni, Peretti, Zinzi, Delfino.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».
*5. 124. (ex 5. 61.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti «titolari di partita IVA».
*5. 125. (ex 5. 26.) Leo, Benedetti Valentini.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5. 126. (ex 5. 298.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, dopo le parole: «presenta l'elenco dei soggetti» sono aggiunte le seguenti: «titolari di partita IVA».
*5. 127. (ex 5. 257.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5. 128. (ex 5. 14.) Leo, Benedetti Valentini.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5. 129. (ex 5. 62.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5. 130. (ex 5. 255.) Mazzoni, Peretti, Zinzi, Lion.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 8-bis, comma 4-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive modificazioni, le parole: «il codice fiscale» sono sostituite dalle seguenti: «il numero di partita IVA».
**5. 131. (ex 5. 300.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;
b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.».
*5. 132. (ex 5. 18.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;
b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo di permanenza
nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».
*5. 133. (ex 5. 68.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 32-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole «sono esonerati» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'esonero»;
b) al comma 6, le parole «ne fanno comunicazione all'Agenzia delle entrate» sono sostituite dalle seguenti: «possono optare per l'applicazione del regime»;
c) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. L'opzione per il regime di cui al presente articolo, valida per almeno un triennio, è comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata Trascorso il periodo minimo di permanenza nel regime, l'opzione resta valida per ciascun anno successivo, fino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata».
*5. 134. (ex 5. 252.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 7 dell'articolo 5, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, alle parole: «I trasferimenti erariali» premettere le seguenti; «Solo per l'anno 2007»
Conseguentemente, ridurre il fondo di cui all'articolo 115 in misura pari alla riduzione dei trasferimenti erariali in favore dei comuni per il maggior gettito derivante in relazione all'imposta comunale sugli immobili dalle disposizioni del presente articolo.
5. 135. (ex 5. 362.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
*5. 136. (ex 5. 31.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
*5. 137. (ex 5. 50.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
*5. 138. (ex 5. 264.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 8 dell'articolo 36 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono aggiunte, in fine, le parole: «le quote di ammortamento, dedotte prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui al comma 7, sono imputate proporzionalmente al terreno e al fabbricato.».
*5. 139. (ex 5. 324.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5. 140. (ex 5. 13.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5. 141. (ex 5. 63.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5. 142. (ex 5. 256.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. All'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, il comma 9 è sostituito dal seguente:
«9. L'elenco di cui al comma 8 deve essere presentato a decorrere dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto».
**5. 143. (ex 5. 299.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*5. 144. (ex 5. 22.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*5. 145. (ex 5. 58.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*5. 146. (ex 5. 319.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo le parole «della legge 30 dicembre 2004, n. 311,» sono inserite le seguenti: «con volume d'affari superiore a 20.000 euro»;
b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I contribuenti con volume d'affari non superiore a 20.000 euro possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».
*5. 147. (ex 5. 248.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 148. (ex 5. 23.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti
di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 149. (ex 5. 57.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 150. (ex 5. 304.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «trasmettono telematicamente» sono aggiunte le seguenti: «, entro il mese di liquidazione dell'imposta sul valore aggiunto ovvero entro il 28 febbraio di ciascun anno in relazione all'ultimo trimestre per i soggetti di cui all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1999, n. 542,».
**5. 151. (ex 5. 247.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 152. (ex 5. 21.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 153. (ex 5. 54.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 154. (ex 5. 303.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 34 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole «modalità tecniche» sono aggiunte le seguenti: «, comprese quelle per la correzione di eventuali errori,».
*5. 155. (ex 5. 249.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 5 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, le parole: «non superiore al 2 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore al 4 per cento».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata , ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 156. (ex 5. 180.) Bernardo.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione Europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 157. (ex 5. 25.) Leo.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 158. (ex 5. 60.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione
mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 159. (ex 5. 245.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. I soggetti che, nelle dichiarazioni dei redditi i cui termini di presentazione sono scaduti alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno omesso di indicare, in ottemperanza alle disposizioni dell'articolo 110, comma 11, ultimo periodo, del testo unico delle imposte sui redditi approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le spese e gli altri componenti negativi derivanti da operazioni intercorse con imprese domiciliate fiscalmente in Stati e territori non appartenenti all'Unione europea aventi regimi fiscali privilegiati, possono sanare tale omissione mediante la presentazione, entro la data del 31 gennaio 2007, di una dichiarazione integrativa ai sensi dell'articolo 2, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, anche nei casi in cui siano iniziati accessi, ispezioni o verifiche o sia stato notificato avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio. In tal caso, per ogni periodo d'imposta è dovuta una somma, da versare entro la stessa data del 31 gennaio 2007, pari all'1 per cento degli importi non indicati e comunque non superiore ad euro 50.000.
*5. 160. (ex 5. 305.) Filippi, Fugatti, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 1 dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le parole: «ottomila euro» sono sostituite dalle seguenti: «diecimila euro».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 161. (ex 5. 155.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 1 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «L'iscrizione dell'ipoteca sui beni può essere effettuata se il debito totale supera complessivamente i duemila euro; in caso di più di una iscrizione di ipoteca sul medesimo bene da parte del concessionario, spetta il rimborso spese esecutive esclusivamente alla prima iscrizione. Tale limite può essere aggiornato con decreto ministeriale. Il concessionario prima di emettere il provvedimento di iscrizione dell'ipoteca sugli immobili è tenuto ad inviare al contribuente o ai coobbligati una comunicazione contenente l'invito ad effettuare, entro trenta giorni dalla data della stessa ed esclusivamente presso i propri sportelli, il versamento delle somme iscritte a ruolo pena l'attivazione delle procedure relative all'ipoteca e conseguenti nonché la corresponsione delle spese esecutive».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 162. (ex 5. 157.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Il comma 2 dell'articolo 77 del decreto del Presidente della Repubblica
n. 602 del 1973, relativo all'iscrizione dell'ipoteca sui beni immobili, è sostituito dal seguente:
«2. Se l'importo complessivo del credito per cui si procede non supera il dieci per cento del valore dell'immobile da sottoporre ad espropriazione determinato a norma dell'articolo 79, il concessionario, prima di procedere all'esecuzione, deve iscrivere ipoteca. Decorso un anno, ovvero 18 mesi, in presenza di abitazione principale del contribuente o suoi familiari conviventi, dall'iscrizione senza che il debito sia stato estinto, il concessionario procede all'espropriazione».
Conseguentemente, sopprimere gli articoli 99 e 199.
5. 163. (ex 5. 156.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. Al comma 2 dell'articolo 72 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1973, n. 602, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le spese di citazione e processuali sono poste a carico della parte soccombente".
5. 164. (ex 5. 154.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37, aggiungere il seguente:
37-bis. A decorrere dal 1o gennaio 2007, con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate, sono emanate nuove disposizioni relative al procedimento di vendita dei beni immobili, ai sensi dell'articolo 78 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e dei beni mobili registrati, mediante offerta pubblica di acquisto, in busta chiusa, secondo le procedure regolate dal codice di procedura civile.
5. 165. (ex 5. 159.) Filippi, Garavaglia.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 7 giugno 2006, n. 206 convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*5. 166. (ex 5. 67.) Campa.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni previste dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156 e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006,
n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*5. 167. (ex 5. 32.) Leo.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*5. 168. (ex 5. 262.) Mazzoni, Peretti, Zinzi.
Dopo il comma 37 aggiungere il seguente:
37-bis. Le disposizioni in materia di riduzione delle sanzioni di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni, nonché all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 462, e successive modificazioni, sono applicabili in caso di violazione dell'obbligo di versamento a saldo dell'imposta regionale sulle attività produttive di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 17 giugno 2005, n. 106, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 156, e dell'acconto relativo al periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge 7 giugno 2006, n. 206, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 234, conseguenti all'errata determinazione della deduzione di cui all'articolo 11, commi 4-quater e 4-quinquies, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, e successive modificazioni.
*5. 169. (ex 5. 316.) Fugatti, Filippi, Garavaglia.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Disposizioni relative al contratto collettivo per i lavoratori dei servizi di trasporto pubblico locale). - Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 del 1997».
2. Il primo periodo del comma 3 dell'articolo 1 del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
3. Il comma 1 dell'articolo 16 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
4. La procedura di compensazione di cui ai commi 1, 2 e 3 si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007, negli anni dal 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
5. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguite.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre uniformemente tutte le voci di parte corrente nella misura del 5 per cento per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 01. (ex 5. 030. e 5. 013.) Leone, Gianfranco Conte, Floresta, Fallica.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - 1. All'articolo 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 16 sono aggiunti i seguenti:
«16-bis. Al comma 1 dell'articolo 23 del decreto-legge 24 dicembre 2003, n. 355, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 27 febbraio 2004, n. 47, le parole da: «; i trasferimenti erariali» a: «decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281» sono sostituite dalle seguenti: «Le risorse di cui al presente comma sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
16-ter. L'articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito, con modificazioni, dall'articolo 1 della legge 22 aprile 2005, n. 58, è sostituito dal seguente: «le risorse di cui al comma 2 sono attribuite ai soggetti aventi diritto, nella misura ad essi spettante, sotto forma di credito d'imposta utilizzabile in compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241».
16-quater. Il comma 1 dell'articolo del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
16-quinquies. La procedura di compensazione di cui ai commi 16-bis e 16-ter si applica alle somme spettanti ai soggetti beneficiari a partire dal 1o gennaio 2007 in poi, con riferimento ai dipendenti in forza in ciascun mese.
16-sexies. Con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le modalità di attuazione delle disposizioni di cui ai commi 17, 18 e 20 del presente articolo, ivi comprese le procedure di controllo relative alla spettanza delle compensazioni eseguiti.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 02. (ex 5. 024.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5 aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 7 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, dopo il comma 14 sono inseriti i seguenti:
«14-bis. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio
per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
14-ter. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recante disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 2997, n. 446.
14-quater. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 21 febbraio 2005, n. 16, convertito con modificazioni, dalla legge 22 aprile 2005, n. 58».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre tutte le spese di parte corrente del 5 per cento per gli anni 2005, 2008, 2009.
5. 03. (ex 5. 025.) Leone, Gianfranco Conte
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 1 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:
«8-bis. Al comma 33 dell'articolo 37, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: "I soggetti di cui all'articolo 22" e prima delle parole "del decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1972, n. 633" sono aggiunte le seguenti "comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6"».
5. 04. (ex 5. 023.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al comma 12 dell'articolo 35 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, le parole da: «i compensi in denaro», fino alla fine del comma sono soppresse.
5. 05. (ex 5. 09.) Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Il comma 12-bis dell'articolo 35 del decreto-legge 5 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è abrogato.
5. 06. (ex 5. 010.) Marinello, Angelino Alfano, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
(Trasmissione telematica dei corrispettivi).
1. Al comma 33 dell'articolo 37 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, dopo le parole: «I soggetti di cui all'articolo 22» sono aggiunte le seguenti: «comma 1, numeri 1, 2, 4, 5 e 6».
5. 07. (ex 5. 014 e 5. 029.) Leone, Gianfranco Conte. Floresta, Fallica.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'atto della cessione dell'immobile, anche se assoggettata ad IVA, le parti hanno l'obbligo di rendere apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà recante l'indicazione analitica delle modalità di pagamento del corrispettivo. Con le medesime modalità ciascuna delle parti ha l'obbligo di dichiarare:
a) se si è avvalsa di un mediatore e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, ragione sociale ed il legale rappresentante e/o mediatore non legale rappresentante che ha operato per la stessa società;
b) il codice fiscale per la ditta individuale e la partita IVA per la società;
c) il numero di iscrizione al ruolo agenti affari in mediazione e la camera di commercio di riferimento all'iscrizione stessa per il titolare della ditta individuale, per la società e/o per il legale rappresentante e/o mediatore che ha operato per la stessa società;
d) se si è avvalso di altro soggetto o società diversa dal mediatore per gli adempimenti e la consulenza relativa alla conclusione dell'affare e nell'ipotesi affermativa, ha l'obbligo di dichiarare l'esatta denominazione, del soggetto e la sua ragione sociale;
e) il codice fiscale per la ditta individuale professionista e la partita IVA per la società;
f) l'ammontare della spesa sostenuta per tale attività, le analitiche modalità di pagamento della stessa.
2. In caso di assenza dell'iscrizione al ruolo di agenti d'affari in mediazione ai sensi della legge n. 39 del 1989, il notaio sarà obbligato a effettuare specifica segnalazione al competente Ufficio dell'Agenzia delle Entrate.
3. In caso di omessa, incompleta o mendace indicazione dei predetti dati si applica la sanzione amministrativa da euro 500 a euro 10.000 e, ai fini dell'imposta di registro, i beni trasferiti sono assoggettati ad accertamento di valore senza alcun vincolo al valore catastale.
5. 08 (ex 5. 07.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 7, comma 4, lettera f), del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo le parole «ovvero da stabili organizzazioni operanti in detti territori», sono aggiunte, in fine, le seguenti: «nonché le prestazioni di intermediazione inerenti alle suddette prestazioni o operazioni».
Conseguentemente, all'articolo 120, le parole «5 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti: «3,5 milioni di euro».
5. 09. (ex 5. 06.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. (Disposizioni in materia di IVA). - 1. Nella Tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica del 26 ottobre 1972, n. 633, al numero 30), dopo le parole: «oculistica ed altre», sono aggiunte le seguenti: «compresi i liquidi di manutenzione per lenti e per lenti a contatto».
Conseguentemente, dopo l'articolo 214 aggiungere il seguente:
Art. 214-bis. - 1. Per gli anni 2007, 2008, 2009 gli stanziamenti di bilancio relativi ai trasferimenti correnti alle imprese sono ridotti rispettivamente del 6 per cento, dell'8 per cento, dell'8 per cento.
5. 010. (ex 5. 020.) Alberto Giorgetti, Alemanno.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al comma 2 dell'articolo 54 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «1 milione di lire», sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 012. (ex 5. 08.) Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. All'articolo 102, comma 5, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole: «516,46 euro» sono sostituite dalle seguenti: «2.000 euro».
Conseguentemente all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 4 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 013. (ex 5. 011.) Marinello, Angelino Alfano.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. I commi 25 e 26 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006 n. 262 sono abrogati.
5. 014. (ex 5. 017.) Verro.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Al comma 25 dell'articolo 7 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, la lettera a) è soppressa.
5. 015. (ex 5. 016.) Verro.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. Per i redditi prodotti da nuovi investimenti nelle aree ex obiettivo 1 delle regioni Calabria, Campania, Puglia, Sicilia, Basilicata, Sardegna, Abruzzo e Molise, a decorrere dal 1o gennaio 2007 e per il primo triennio di attività, tutte le imposte, subordinatamente all'autorizzazione delle competenti autorità europee, sono ridotte della metà.
2. La concessione della predetta agevolazione resta condizionata all'effettivo mantenimento, per tutto il triennio di cui al comma 1, delle attività derivanti dai nuovi investimenti. La cessazione dell'attività non causata da documentati stati di crisi determina una sanzione pari a cinque volte l'importo dello imposte non versate.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre proporzionalmente tutte le voci fino a concorrenza dell'importo di 1.300 milioni di euro annui.
5. 016. (ex 5. 015.) Alberto Giorgetti.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis.
1. A partire dal 1o gennaio 2007, l'aliquota prevista nell'allegato I annesso al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 e successive modificazioni, per il gasolio per autotrazione utilizzato dalle imprese esercenti trasporto pubblico locale è ridotta di euro 45 per mille litri di prodotto.
2. Per ottenere il rimborso di quanto spettante, anche mediante la compensazione di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n 241, i destinatari del beneficio presentano, entro il termine del 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento, apposita dichiarazione ai competenti uffici dell'Agenzia delle dogane, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal regolamento recaste disciplina dell'agevolazione fiscale a favore degli esercenti le attività di trasporto merci, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n 277. Tali effetti rilevano altresì ai fini delle disposizioni di cui al titolo I del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.
3. Sono fatti salvi gli effetti derivanti dalla disposizione di cui al comma 14 del presente articolo e dall'articolo 1 comma 10 del decreto legge 21 febbraio 2005, n 16 convertito con modificazioni nella legge 22 aprile 2005, n. 58.
Conseguentemente, all'articolo 216, comma 2, Tabella C allegata, ridurre del 5 per cento tutte le voci di parte corrente per gli anni 2007, 2008 e 2009.
5. 017. (ex 5. 031.) Leone, Gianfranco Conte.
Dopo l'articolo 5, aggiungere il seguente:
Art. 5-bis. - (Norme di carattere antielusivo). 1. Al comma 3 dell'articolo 37-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dopo la lettera f) è aggiunta la seguente:
«f-bis) pattuizioni intercorse tra società collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, aventi ad oggetto il pagamento di somme a titolo di clausola penale, multa, caparra confirmatoria o penitenziale».
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data del 1o gennaio 2007.
5. 018. (ex 5. 026.) Napoletano, Sgobio, Diliberto, Bellillo, Cesini, Cancrini, Crapolicchio, De Angelis, Galante, Licandro, Pagliarini, Pignataro, Soffritti, Tranfaglia, Vacca, Venier.