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Allegato A
Seduta n. 224 del 16/10/2007
...
(A.C. 2161 - Sezione 8)
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Responsabilità dirigenziale).
1. Dopo il comma 1 dell'articolo 21 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
«1-bis. Ferme restando le disposizioni contrattuali relative al trattamento economico accessorio, al dirigente non può essere attribuito, in tutto o in parte, in relazione al grado di responsabilità e tenuto conto degli eventuali inadempimenti del responsabile del procedimento, nonché della gravità dei casi, valutata con i sistemi e le garanzie di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, il trattamento economico accessorio nel caso in cui, per i procedimenti amministrativi che ricadono nella competenza dell'ufficio da lui diretto, si verifichi:
a) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di provvedere entro i termini fissati per ciascun procedimento;
b) grave e ripetuta inosservanza dell'obbligo di predisporre, aggiornare e rendere noto agli interessati gli elenchi di cui al comma 1 dell'articolo 57 del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni;
c) grave e ripetuta inosservanza del divieto di esigere dal privato la presentazione di documenti per i quali la normativa vigente consente il ricorso alle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto di notorietà, nonché l'acquisizione diretta di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Responsabilità dirigenziale).
Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, dopo le parole: al dirigente aggiungere le seguenti: e al titolare di posizione organizzativa.
8. 70. Cota, Stucchi, Garavaglia, D'Alia.
Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sostituire la parola: può con la seguenti: deve.
8. 1. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, D'Alia.
Al comma 1, capoverso 1-bis, alinea, sopprimere le parole da: in tutto o in parte fino a: 30 luglio 1999, n. 286.
8. 72. Boscetto, Bruno, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, La Loggia, Santelli, Verdini, D'Alia.
(Approvato)
Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera a), sopprimere le parole: grave e ripetuta.
Conseguentemente, al medesimo capoverso:
lettera b), sopprimere le parole: grave e ripetuta;
lettera c), sopprimere le parole: grave e ripetuta.
8. 74. Costantini, Belisario, Donadi, Mura, Borghesi, Pedica.
Al comma 1, capoverso 1-bis, lettera c), sostituire la parola: consente con la seguente: prevede.
8. 101. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, dopo il capoverso 1-bis, aggiungere il seguente:
1-ter. Le disposizioni di cui al comma 1-bis si applicano, in quanto compatibili, ai titolari di posizioni organizzative, ove istituite, con riferimento alle indennità specificamente riconosciute per lo svolgimento delle relative funzioni.
8. 71. (Testo modificato nel corso della seduta) Cota, Stucchi, Garavaglia.
(Approvato)
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Incompatibilità per i dirigenti competenti in materia di gestione del personale). - 1. È fatto divieto ai dirigenti, di prima e di seconda fascia, responsabili degli uffici e dei servizi competenti in materia di gestione del personale, comunque denominati, di iscrizione alle organizzazioni sindacali. Il divieto di conferimento di incarico dirigenziale in tali servizi è previsto per il personale dirigenziale che sia stato iscritto nei due anni precedenti l'incarico. Il divieto si estende ai due anni successivi alla scadenza dell'incarico. La presente disposizione costituisce norma non derogabile dai contratti o accordi collettivi.
8. 07. (già 10. 07) Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 3, le parole: «comma 6» sono sostituite dalle seguenti: «comma 3-bis»;
b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:
«3-bis. Gli incarichi di cui al comma 3 possono essere conferiti da ciascuna amministrazione, a tempo determinato, anche a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno
un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che provengano da altri settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato. La durata di tali incarichi non può eccedere il termine di tre anni. Il trattamento economico può essere integrato da una indennità commisurata alla specifica qualificazione professionale, tenendo conto della temporaneità del rapporto e delle condizioni di mercato relative alle specifiche competenze professionali. Per il periodo di durata dell'incarico, i dipendenti delle pubbliche amministrazioni sono collocati in aspettativa senza assegni, con riconoscimento dell'anzianità di servizio»;
c) il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. Gli incarichi di funzione dirigenziale di livello generale sono conferiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro competente, a dirigenti della prima fascia dei ruoli di cui all'articolo 23 o, in misura non superiore al 70 per cento della relativa dotazione, agli altri dirigenti appartenenti ai medesimi ruoli»;
d) il comma 6 è abrogato.
8. 036. La Russa, Bocchino, Benedetti Valentini, Leo, Contento, Proietti Cosimi, Lamorte, Antonio Pepe, Filipponio Tatarella, Menia, Migliori, Raisi, Bellotti.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - 1. All'articolo 19 del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, il comma 6 è abrogato.
8. 039. La Russa, Bocchino, Benedetti Valentini, Leo, Contento, Proietti Cosimi, Lamorte, Antonio Pepe, Filipponio Tatarella, Menia, Migliori, Raisi, Bellotti.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Disciplina del conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti estranei alle pubbliche amministrazioni). - 1. All'articolo 19, comma 6, primo periodo, del decreto legislativo 31 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la parola «10» è sostituita dalla seguente «5»;
b) le parole «dell'8» sono sostituite dalle seguenti: «del 5».
8. 014. (già 10. 014) Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.
Dopo l'articolo 8 aggiungere il seguente:
Art. 8-bis. - (Risorse per l'incentivazione dei dirigenti negli enti locali strutturalmente deficitari). - 1. Gli enti locali strutturalmente deficitari individuati ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, o in situazione di dissesto ai sensi dell'articolo 244 del richiamato decreto, o che non abbiano rispettato il patto di stabilità interno adottano piani di riduzione del personale prevedendo una riduzione della spesa non inferiore al 3 per cento rispetto a quella certificata l'anno precedente. Il fondo di amministrazione del personale dirigenziale di detti enti è ridotto del 50 per cento per ogni anno in cui persiste lo stato di deficitarietà, dissesto o di mancato rispetto del patto di stabilità. I nuclei di valutazione e gli organi di controllo sono tenuti a valutare le responsabilità del personale dirigenziale e gli effetti sul trattamento accessorio del personale degli enti di cui al presente comma. Ai fini del presente comma, i componenti dei nuclei di valutazione e degli organi di controllo interno sono soggetti alla responsabilità contabile e perseguibili per illecito omissivo.
8. 015. (già 10. 015). Boscetto, Bruno, La Loggia, Bertolini, Biancofiore, Carfagna, Cicchitto, Fitto, Santelli, Verdini.