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Allegato A
Seduta n. 224 del 16/10/2007
...
(A.C. 2161 - Sezione 13)
ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO DEL GOVERNO
Art. 16.
(Disposizioni in materia di adozione internazionale).
1. All'articolo 29-bis della legge 4 maggio 1983, n. 184, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Copia della dichiarazione
depositata presso il tribunale per i minorenni è da loro inviata anche ai servizi socio-assistenziali del comune di residenza affinché provvedano agli adempimenti di cui al comma 4»;
b) il comma 3 è sostituito dal seguente:
«3. Il tribunale per i minorenni, se ritiene di dover dichiarare immediatamente l'inidoneità degli aspiranti all'adozione per manifesta carenza dei requisiti, pronuncia decreto motivato e lo comunica, oltre che agli interessati, ai servizi dell'ente locale di cui al comma 1. Nelle altre ipotesi, trasmette copia della dichiarazione di disponibilità ai servizi medesimi».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 16 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 16.
(Disposizioni in materia di adozione internazionale).
Sopprimerlo.
16. 70. Giudice.