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Allegato A
Seduta n. 135 del 27/3/2007
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(A.C. 2340 - Sezione 4)
MODIFICAZIONI APPORTATE DAL SENATO
All'articolo 1:
al comma 2, capoverso 7-bis, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «quattro»;
al comma 3, dopo le parole: «come introdotto dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;
dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.
3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell'intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l'ingresso in caso di difformità, nonché a coloro che sono sprovvisti del documento.
3-quater. Salvo che il fatto costituisca reato, il personale addetto alla vendita ed al controllo dei titoli di accesso, che omette di osservare le disposizioni di cui ai commi 3-bis e 3-ter, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 5.000 a 20.000 euro.
3-quinquies. È fatto divieto alle società sportive o concessionarie del servizio di vendita e controllo dei titoli di accesso di adibire a tale servizio personale nei cui confronti il prefetto abbia irrogato la sanzione amministrativa di cui al comma 3-quater. In caso di violazione, è irrogata dal prefetto della provincia in cui le medesime società hanno la sede legale o operativa la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 20.000 a 100.000 euro».
All'articolo 2:
al comma 1, lettera a), numero 1), le parole: «ed all'articolo 6-bis» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 6-bis»;
al comma 1, dopo la lettera a), è inserita la seguente:
«a-bis) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
"1-bis. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la potestà genitoriale."»;
al comma 1, lettera b), le parole: «a tre mesi e superiore a tre anni» sono sostituite dalle seguenti: «a un anno e superiore a cinque anni»;
al comma 1, lettera c), le parole: «da 6 mesi a tre anni e con la multa fino a 10.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «da uno a tre anni e con la multa da 10.000 euro a 40.000 euro»;
al comma 1, lettera d), alinea, le parole: «è sostituito dal seguente» sono sostituite dalle seguenti: «è sostituito dai seguenti»;
al comma 1, lettera d), capoverso, le parole: «da sei mesi a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «da due a otto anni» ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo.»;
al comma 2, capoverso 1-bis, sono soppresse le parole: «risiedono, ovvero in cui» e dopo la parola: «legale» sono inserite le seguenti: «o operativa».
Dopo l'articolo 2, sono inseriti i seguenti:
«Art. 2-bis. - (Divieto di manifestazioni esteriori). - 1. Sono vietati, negli impianti sportivi, striscioni, cartelli, simboli, emblemi nonché rappresentazioni esteriori anche verbali, relativi ad organizzazioni di sostenitori i cui partecipi siano stati condannati per reati commessi in occasione di manifestazioni sportive. Salvo che costituisca più grave reato, la violazione del suddetto divieto è punita con l'arresto da tre mesi ad un anno.
2. Il rifiuto di cessare le manifestazioni esteriori di cui al comma 1, nonché di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, a richiesta della forza pubblica costituisce il reato di cui all'articolo 337 del codice penale.
3. All'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 aprile 1993, n. 122, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 giugno 1993, n. 205, le parole: "fino a tre anni e con la multa da lire duecentomila a lire cinquecentomila" sono sostituite dalle seguenti: "da uno a cinque anni e con la multa da 10.000 a 50.000 euro".
Art. 2-ter. - (Norme sul personale addetto agli impianti sportivi). - 1. Con decreto del Ministro dell'interno, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti i requisiti, le modalità di selezione e la formazione del personale incaricato dei servizi di controllo dei titoli di accesso agli impianti sportivi, nonché di instradamento degli spettatori e di verifica del rispetto del regolamento d'uso degli impianti medesimi. Il medesimo decreto stabilisce le modalità di collaborazione con le Forze dell'ordine. Il decreto è sottoposto al parere delle Commissioni parlamentari competenti che vi provvedono entro sessanta giorni. Decorso tale termine, il decreto può essere egualmente emanato.
2. Le società sportive e incaricate dei servizi di cui al comma 1 comunicano i nominativi del personale da impiegare nei predetti servizi al prefetto della provincia che, se constata la mancanza dei requisiti per taluni soggetti, ne dispone il divieto di impiego comunicandolo alla società».
All'articolo 3:
al comma 1, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,», il secondo periodo è soppresso e il terzo periodo è sostituito dal seguente: «La pena è aumentata se dal fatto deriva un ritardo rilevante dell'inizio, la sospensione, l'interruzione o la cancellazione della manifestazione sportiva.»;
al comma 2, capoverso 1, nel primo periodo, dopo le parole: «nelle immediate adiacenze di essi,» sono inserite le seguenti: «nelle ventiquattro ore precedenti o successive allo svolgimento della manifestazione sportiva, e a condizione che i fatti avvengano in relazione alla manifestazione sportiva stessa,» e le parole: «e con la multa da 500 a 2.000» sono sostituite
dalle seguenti: «e con la multa da 1.000 a 5.000» e il secondo periodo è soppresso.
Dopo l'articolo 3, è inserito il seguente:
«Art. 3-bis. - (Aggravante del reato di danneggiamento). - 1. All'articolo 635, secondo comma, del codice penale, dopo il numero 5), è aggiunto il seguente:
"5-bis) sopra attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive"».
All'articolo 4, al comma 1, lettera a), dopo le parole: «all'articolo 6-ter ed all'articolo 6, commi 1 e 6,» sono inserite le seguenti: «della presente legge,».
All'articolo 5, al comma 1 è premesso il seguente:
«01. All'articolo 1-septies, comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "sanzione amministrativa pecuniaria da 30 a 300 euro" sono sostituite dalle seguenti: "sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro"».
All'articolo 6, al comma 1, capoverso «Art. 7-ter», comma 1, le parole: «di cui all'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401,» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 6 della presente legge».
All'articolo 7:
il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Dopo l'articolo 583-ter del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 583-quater. - (Lesioni personali gravi o gravissime in occasione di servizi di ordine pubblico). - Chiunque procuri ad un pubblico ufficiale in servizio di ordine pubblico lesioni personali gravi o gravissime è punito con le pene rispettivamente previste dall'articolo 583 aumentate della metà."»;
la rubrica è sostituita dalla seguente: «Modifiche al codice penale in materia di lesioni personali a pubblico ufficiale nonché in materia di violenza e resistenza a pubblico ufficiale».
All'articolo 8, il comma 4 è sostituito dal seguente:
«4. In deroga al divieto di cui al comma 1, è consentito alle società sportive stipulare con associazioni legalmente riconosciute, aventi tra le finalità statutarie la promozione e la divulgazione dei valori e dei princìpi della cultura sportiva e della non violenza e della pacifica convivenza, come sanciti dalla Carta olimpica, e non aventi tra i loro associati persone a cui è stato notificato il divieto di cui al comma 1 dell'articolo 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, e successive modificazioni, contratti e convenzioni in forma scritta aventi ad oggetto progetti di interesse comune per la realizzazione delle predette finalità».
All'articolo 9, al comma 3, le parole: «da 20.000 a 100.000» sono sostituite dalle seguenti: «da 40.000 a 200.000».
All'articolo 10, al comma 1, capoverso 5-bis, nel primo periodo, le parole: «possono provvedere» sono sostituite dalle seguenti: «provvedono» e, nel secondo periodo, la parola: «, convoca» è sostituita dalle seguenti: «o convoca».
Dopo l'articolo 11, sono inseriti i seguenti:
«Art. 11-bis. - (Iniziative per promuovere i valori dello sport). - 1. Il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione, con il Ministro dell'università e della ricerca e con il Ministro delle politiche per la famiglia, predispone, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, un programma di iniziative nelle
istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nelle università e nei luoghi ove si svolge attività sportiva a livello giovanile, con l'obiettivo di promuovere l'adesione e la partecipazione ai valori ed ai princìpi fondamentali della cultura sportiva, come sanciti dalla Carta olimpica. Al medesimo fine il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive ed il Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali assicurano, insieme al Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), la definizione delle opportune forme di intesa con le regioni e gli enti locali; il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive promuove la realizzazione di specifiche azioni ed iniziative, essenzialmente rivolte ai giovani, con le associazioni riconosciute e sostenute dalle organizzazioni sportive nazionali ed internazionali.
Art. 11-ter. - (Estensione delle misure strutturali ed organizzative agli impianti minori). - 1. Al comma 1 dell'articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, le parole: "di capienza superiore alle diecimila unità" sono sostituite dalle seguenti: "di capienza superiore alle 7.500 unità".
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano a decorrere dall'inizio della stagione calcistica 2007-2008.
Art. 11-quater. - (Modifiche al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177). - 1. Al testo unico della radiotelevisione, di cui al decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modifiche:
a) la rubrica del capo II del titolo IV è sostituita dalla seguente: "Tutela dei minori e dei valori dello sport nella programmazione televisiva";
b) la rubrica dell'articolo 34 è sostituita dalla seguente: "Disposizioni a tutela dei minori e dei valori dello sport";
c) all'articolo 34, dopo il comma 6, è inserito il seguente:
"6-bis. I soggetti di cui al comma 3, nelle trasmissioni di commento degli avvenimenti sportivi, in particolare calcistici, sono tenuti all'osservanza di specifiche misure, individuate con codice di autoregolamentazione recepito con decreto del Ministro delle comunicazioni di concerto con il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive e con il Ministro della giustizia, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere della Commissione parlamentare di cui alla legge 23 dicembre 1997, n. 451, anche al fine di contribuire alla diffusione tra i giovani dei valori di una competizione sportiva leale e rispettosa dell'avversario, per prevenire fenomeni di violenza o di turbativa dell'ordine pubblico legati allo svolgimento di manifestazioni sportive.";
d) all'articolo 35, comma 2, le parole: "per un periodo da uno a dieci giorni" sono sostituite dalle seguenti: "per un periodo da tre a trenta giorni";
e) all'articolo 35, dopo il comma 4, è inserito il seguente:
"4-bis. In caso di inosservanza delle disposizioni del codice adottato ai sensi del comma 6-bis dell'articolo 34, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo".
Art. 11-quinquies. - (Modifica alla legge 27 dicembre 2006, n. 296, concernente il consiglio di amministrazione dell'Istituto per il credito sportivo). - 1. All'articolo 1, comma 1297, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo e il secondo periodo sono sostituiti dal seguente: "Al fine di contenere i costi di funzionamento, di conseguire risparmi di spesa e di adeguare la composizione degli organi dell'Istituto per il credito sportivo alle disposizioni contenute nell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, il consiglio di amministrazione dell'Istituto è composto da un membro designato dal Presidente del Consiglio dei ministri o dal Ministro delegato, da un membro designato dal Ministro dell'economia e delle finanze e da
un membro designato dal Ministro per i beni e le attività culturali, tra i quali è scelto il presidente, nonché da un membro designato in rappresentanza delle regioni e delle autonomie locali, da un membro designato dalla Cassa depositi e prestiti spa, da un membro designato dalla giunta nazionale del Comitato olimpico nazionale italiano (CONI) e da tre membri designati dai restanti soggetti partecipanti al capitale dell'Istituto"».