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Allegato A
Seduta n. 196 del 27/7/2007
...
(A.C. 2900 - Sezione 4)
ARTICOLO 5 ED ANNESSA TABELLA B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE IDENTICO A QUELLO APPROVATO DAL SENATO
Art. 5.
(Disposizioni varie).
1. Il numero dei laureati da ammettere alle scuole di specializzazione per le professioni legali è determinato, fermo quanto previsto nel comma 5 dell'articolo 16 del decreto legislativo 17 novembre 1997, n. 398, in misura non superiore a dieci volte il numero dei posti considerati negli ultimi due bandi di concorso per la nomina a magistrato ordinario.
2. Nei confronti dei magistrati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, le valutazioni periodiche operano alla scadenza del primo periodo utile successivo alla predetta data, determinata
utilizzando quale parametro iniziale la data del decreto di nomina come uditore giudiziario.
3. Le disposizioni in materia di temporaneità degli incarichi direttivi e semidirettivi di cui agli articoli 45 e 46 del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 160, come modificati dall'articolo 2 della presente legge, si applicano a decorrere dal centottantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge e pertanto, fino al decorso del predetto termine, i magistrati che ricoprono i predetti incarichi mantengono le loro funzioni. Decorso tale periodo, coloro che hanno superato il termine massimo per il conferimento delle funzioni senza che abbiano ottenuto l'assegnazione ad altro incarico o ad altre funzioni decadono dall'incarico restando assegnati con funzioni non direttive né semidirettive nello stesso ufficio, eventualmente anche in soprannumero da riassorbire con le successive vacanze, senza variazione dell'organico complessivo della magistratura e senza oneri per lo Stato. Nei restanti casi le nuove regole in materia di limitazione della durata degli incarichi direttivi e semidirettivi si applicano alla scadenza del primo periodo successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.
4. Ai magistrati ordinari è attribuito, all'atto della nomina, il trattamento economico iniziale previsto dalla tabella relativa alla magistratura ordinaria allegata alla legge 19 febbraio 1981, n. 27, come sostituita dall'articolo 2, comma 11, della presente legge.
5. In relazione alle aumentate attività, il ruolo autonomo del Consiglio superiore della magistratura è aumentato fino a tredici unità. Con proprio regolamento il Consiglio superiore della magistratura disciplina:
a) il trattamento giuridico ed economico, fondamentale ed accessorio, le funzioni e le modalità di assunzione del personale compreso quello con qualifica dirigenziale, tenendo conto sia di quanto previsto per il personale di posizione professionale analoga del Ministero della giustizia, sia delle specifiche esigenze funzionali ed organizzative del Consiglio superiore stesso correlate a particolari attività di servizio;
b) le indennità del personale non appartenente al ruolo organico del Consiglio superiore della magistratura che svolga la propria attività presso il Consiglio superiore stesso in relazione a particolari attività di servizio correlate alle specifiche esigenze funzionali ed organizzative.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato né oltrepassare i limiti della dotazione finanziaria del Consiglio superiore della magistratura.
7. L'articolo 2 del decreto legislativo 14 febbraio 2000, n. 37, è abrogato.
8. Le disposizioni della presente legge che prevedono ipotesi di collocamento fuori ruolo di magistrati non comportano nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
9. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, e successive modificazioni, è sostituita dalla tabella B allegata alla presente legge.
Tabella B
(Articolo 5, comma 9)
RUOLO ORGANICO DELLA MAGISTRATURA
PIANTA ORGANICA DELLA MAGISTRATURA ORDINARIA | |
Magistrato con funzioni direttive apicali giudicanti di legittimità: Primo Presidente della Corte di cassazione | 1 |
Magistrato con funzioni direttive apicali requirenti di legittimità: Procuratore generale presso la Corte di cassazione | 1 |
Magistrati con funzioni direttive superiori di legittimità: Presidente aggiunto della Corte di cassazione | 1 |
Procuratore generale aggiunto | 1 |
Presidente del Tribunale superiore delle acque pubbliche | 1 |
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti direttive di legittimità | 59 |
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di legittimità | 368 |
Magistrato con funzioni direttive: Procuratore nazionale antimafia | 1 |
Magistrati con funzioni direttive di merito di secondo grado, giudicanti e requirenti | 52 |
Magistrati con funzioni direttive di merito di primo grado elevate giudicanti e requirenti | 36 |
Magistrati con funzioni direttive di merito giudicanti e requirenti di primo grado | 381 |
Magistrati con funzioni giudicanti e requirenti di merito di primo e di secondo grado, di collaborazione al coordinamento presso la Direzione nazionale antimafia e semidirettive di primo grado e di secondo grado | 9.207 |
Magistrati ordinari in tirocinio | (Numero pari a quello dei posti vacanti nell'organico) |
Totale ... | 10.109 |
».
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
(Disposizioni varie).
Sopprimerlo.
5. 400. Pecorella, Laurini, Gelmini.
Al comma 1, premettere il seguente:
01. Gli incarichi direttivi e semidirettivi sono assegnati mediante concorso per titoli ed esami fino a quando non siano effettuate le valutazioni di professionalità dal Consiglio superiore della magistratura.
5. 300. Pecorella, Laurini, Gelmini.
Sopprimere il comma 1.
5. 1. Pecorella, Bondi, Costa, Craxi, Gelmini, Laurini, Mormino, Paniz, Mario Pepe, Vitali.
Sopprimere il comma 3.
5. 2. Lussana.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centottantesimo giorno con le seguenti: trecentosessantacinquesimo giorno.
*5. 3. Lussana.
Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: centottantesimo giorno con le seguenti: trecentosessantacinquesimo giorno.
*5. 301. Pecorella, Laurini, Gelmini.
Sopprimere il comma 4.
5. 4. Lussana.
Sopprimere i commi 5, 6 e 7.
5. 7. Lussana.
Sopprimere i commi 5 e 6.
5. 5. Lussana.
Sopprimere il comma 6.
5. 6. Lussana.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6 All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
*5. 302. Pecorella, Laurini, Gelmini.
Sostituire il comma 6 con il seguente:
6. All'attuazione del comma 5 si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie previste a legislazione vigente per il funzionamento del Consiglio superiore della magistratura.
*5. 303. Contento.
Al comma 8, sostituire le parole: non comportano con le seguenti: non devono comportare.
**5. 304. Contento.
Al comma 8, sostituire le parole: non comportano con le seguenti: non devono comportare.
**5. 305. Pecorella, Gelmini, Laurini.
Sopprimere il comma 9.
5. 8. Lussana.