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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
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(A.C. 3062 - Sezione 3)
ARTICOLO 1 ED ANNESSI ALLEGATI A E B DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, entro la scadenza del termine di recepimento fissato dalle singole direttive, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. Per le direttive elencate negli allegati A e B il cui termine di recepimento sia già scaduto ovvero scada nei tre mesi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro e non oltre novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per le direttive elencate negli allegati A e B che non prevedono un termine di recepimento, il Governo è delegato ad adottare i decreti legislativi di attuazione entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche europee e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia,
dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perché su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari. Decorsi quaranta giorni dalla data di trasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere. Qualora il termine per l'espressione del parere parlamentare di cui al presente comma, ovvero i diversi termini previsti dai commi 4 e 8, scadano nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 5 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di sessanta giorni.
4. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive che comportino conseguenze finanziarie sono corredati della relazione tecnica di cui all'articolo 11-ter, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni. Su di essi è richiesto anche il parere delle Commissioni parlamentari competenti per i profili finanziari. Il Governo, ove non intenda conformarsi alle condizioni formulate con riferimento all'esigenza di garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione, ritrasmette alle Camere i testi, corredati dei necessari elementi integrativi di informazione, per i pareri definitivi delle Commissioni competenti per i profili finanziari, che devono essere espressi entro venti giorni. La procedura di cui al presente comma si applica in ogni caso per gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive: 2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006; 2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006; 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006; 2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006; 2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006; 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006; 2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006; 2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006; 2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006; 2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006.
5. Entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei princìpi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo può emanare, con la procedura indicata nei commi 2, 3 e 4, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 11-bis della legge 4 febbraio 2005, n. 11, introdotto dall'articolo 6 della presente legge.
6. I decreti legislativi, relativi alle direttive di cui agli allegati A e B, adottati, ai sensi dell'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, nelle materie di competenza legislativa delle regioni e delle province autonome, si applicano alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 11, comma 8, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.
7. Il Ministro per le politiche europee, nel caso in cui una o più deleghe di cui al comma 1 non risultino esercitate alla scadenza del previsto termine, trasmette alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica una relazione che dà conto dei motivi addotti dai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia a giustificazione del ritardo. Il Ministro per le politiche europee ogni sei mesi informa altresì la Camera dei deputati e il Senato della Repubblica sullo stato di attuazione delle direttive da parte delle regioni e delle province autonome nelle materie di loro competenza, secondo modalità di individuazione delle stesse, da definire con accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.
8. Il Governo, quando non intende conformarsi ai pareri parlamentari di cui al comma 3, relativi a sanzioni penali contenute negli schemi di decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese negli allegati A e B, ritrasmette con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni i testi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica. Decorsi venti giorni dalla data di ritrasmissione, i decreti sono emanati anche in mancanza di nuovo parere.
Allegato A
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/137/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 2006/87/CE che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna.
Allegato B
(Articolo 1, commi 1 e 3)
2006/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2006, sulle norme minime per l'applicazione dei regolamenti n. 3820/85/CEE e n. 3821/85/CEE del Consiglio relativi a disposizioni in materia sociale nel settore dei trasporti su strada e che abroga la direttiva 88/599/CEE del Consiglio.
2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio.
2006/46/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, che modifica le direttive del Consiglio 78/660/CEE, relativa ai conti annuali di taluni tipi di società, 83/349/CEE, relativa ai conti consolidati, 86/635/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle banche e degli altri istituti finanziari, e 91/674/CEE, relativa ai conti annuali e ai conti consolidati delle imprese di assicurazione.
2006/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, relativa a pile e accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori e che abroga la direttiva 91/157/CEE.
2006/68/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 6 settembre 2006, che modifica la direttiva 77/91/CEE del Consiglio relativamente alla costituzione delle società per azioni nonché alla salvaguardia e alle modificazioni del loro capitale sociale.
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
2006/86/CE della Commissione, del 24 ottobre 2006, che attua la direttiva 2004/23/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le prescrizioni in tema di rintracciabilità, la notifica di reazioni ed eventi avversi gravi e determinate prescrizioni tecniche per la codifica, la lavorazione, la conservazione, lo stoccaggio e la distribuzione di tessuti e cellule umani.
2006/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che fissa i requisiti tecnici per le navi della navigazione interna e che abroga la direttiva 82/714/CEE del Consiglio.
2006/88/CE del Consiglio, del 24 ottobre 2006, relativa alle condizioni di polizia sanitaria applicabili alle specie animali d'acquacoltura e ai relativi prodotti, nonché alla prevenzione di talune malattie
degli animali acquatici e alle misure di lotta contro tali malattie.
2006/93/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla disciplina dell'utilizzazione degli aerei di cui all'allegato 16 della convenzione sull'aviazione civile internazionale, volume 1, parte II, capitolo 3, seconda edizione (1988) (versione codificata).
2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto.
2006/117/EURATOM del Consiglio, del 20 novembre 2006, relativa alla sorveglianza e al controllo delle spedizioni di rifiuti radioattivi e di combustibile nucleare esaurito.
2006/118/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento.
2006/121/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, che modifica la direttiva 67/548/CEE del Consiglio concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) e istituisce un'Agenzia europea per le sostanze chimiche.
2007/16/CE della Commissione, del 19 marzo 2007, recante modalità di esecuzione della direttiva 85/611/CEE del Consiglio concernente il coordinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative in materia di taluni organismi d'investimento collettivo in valori mobiliari (OICVM) per quanto riguarda il chiarimento di talune definizioni.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE
Capo I
DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI
ART. 1.
(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).
All'articolo 1 premettere il seguente:
Art. 01. - 1. La legge comunitaria, così come previsto dall'articolo 1 della legge 4 febbraio 2005, n. 11, individua la posizione italiana relativamente alla predisposizione di atti comunitari e dell'Unione europea.
2. La posizione italiana sugli argomenti che riguardano atti comunitari e dell'Unione europea è parte integrante della legge comunitaria ed è indicata all'articolo 1.
3. La posizione italiana nella fase di predisposizione o di nuova proposta di atti comunitari, qualora non sia stata prevista nella legge comunitaria, deve essere avanzata dal Governo alle Camere entro tre mesi dall'approvazione della legge comunitaria.
01. 030. Pili.
(Inammissibile)
Al comma 1, allegato B, sopprimere la seguente direttiva:
2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006, che modifica la direttiva 77/388/CEE per quanto riguarda talune misure aventi lo scopo di semplificare la riscossione dell'imposta sul valore aggiunto e di contribuire a contrastare la frode o l'evasione fiscale e che abroga talune decisioni che autorizzano misure derogatorie.
Conseguentemente:
al comma 4, quarto periodo, sopprimere le parole: 2006/69/CE del Consiglio, del 24 luglio 2006;
all'articolo 17, aggiungere, in fine, i seguenti commi:
2. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi da 3 a 8, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante il testo unico delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto, anche al fine di procedere ad un miglior adeguamento delle disposizioni nazionali a quelle contenute nella direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006. Nella redazione del testo unico, il Governo deve tener conto, oltre che dei principi e dei criteri generali di cui all'articolo 2, dei seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in tema di individuazione dei presupposti soggettivi ed oggettivi di imposizione;
b) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in tema di momento di effettuazione e di esigibilità dell'imposta;
c) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in tema di territorialità dell'imposta;
d) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di esenzione dall'imposta;
e) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in tema di base imponibile e previsione del valore normale nelle operazioni tra parti correlate;
f) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in tema di debitore dell'imposta, con particolare riferimento ai casi in cui il debitore dell'imposta è un soggetto diverso da quello che effettua l'operazione;
g) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di detrazione e rettifica della detrazione;
h) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in tema di rimborsi, compresi quelli effettuati mediante compensazione ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, con particolare riferimento ai requisiti cui la richiesta di rimborso è subordinata;
i) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di regimi speciali;
l) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni che disciplinano l'applicazione dell'imposta ai gruppi societari, anche nell'ottica del recepimento della facoltà accordata dall'articolo 11 della predetta direttiva;
m) razionalizzazione e semplificazione degli adempimenti e degli obblighi dei contribuenti;
n) razionalizzazione e semplificazione delle disposizioni in materia di accertamento e riscossione.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, secondo le procedure di cui all'articolo 1, commi da 3 a 8, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri di concetto con il Ministro dell'economia e delle finanze, un decreto legislativo recante riordino delle sanzioni non penali in materia di imposta sul valore aggiunto. Nella redazione del decreto, che dovrà essere coordinato con il testo unico di cui al comma 2 e dovrà prevedere l'inserimento delle disposizioni modificative delle predette sanzioni direttamente nel decreto
legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, il Governo dovrà tener conto, oltre che dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2 del principio e criterio direttivo specifico della proporzionalità, prevedendo in particolare che nella determinazione della sanzione pecuniaria si tenga conto della gravità della violazione e dell'opera prestata per l'eliminazione o attenuazione delle sue conseguenze.
4. Fermo restando quanto stabilito dai commi 2 e 3, il Governo adotta entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con l'osservanza delle procedure di cui all'articolo 1 e dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, un decreto legislativo per il recepimento delle disposizioni di cui all'articolo 72, all'articolo 171, paragrafo 1, secondo comma, e paragrafo 2, secondo comma, e all'articolo 412, paragrafo l, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006.
1. 30. (nuova formulazione) Del Mese, Mungo, Fluvi, Borghesi, Vacca, Fundarò.
Al comma 4, sopprimere l'ultimo periodo.
1. 150. Governo.
(Approvato)
Dopo l'articolo 1, aggiungere il seguente:
Art. 1-bis. - 1. Al fine di adempiere alle disposizioni della legge 4 febbraio 2005, n. 11, relativamente alla formazione della posizione italiana nella fase di predisposizione degli atti comunitari e dell'Unione europea si prevede che il Governo entro tre mesi dall'approvazione della presente legge predisponga, di concerto con il CIACE e d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, e trasmetta alle Camere per l'esame, apposita proposta di posizione italiana sulle seguenti questioni:
a) occupazione, con particolare riferimento al riconoscimento del parametro dell'occupazione come elemento di valutazione delle politiche strutturali e infrastrutturali dell'Unione europea;
b) energia, con particolare riferimento agli sgravi energetici e fiscali da riconoscere a settori e territori che per particolari condizioni economiche o geografiche risultino svantaggiati rispetto al resto dell'Unione europea;
c) ambiente, con particolare riferimento ai provvedimenti in materia di zone di protezione speciale con la previsione di un obbligo a definire tali zone solo di concerto con le regioni e le autonomie locali e articolando con le stesse le regole di gestione al fine di promuovere il concetto dell'uomo protagonista dell'ambiente;
d) fiscalità di vantaggio, con particolare riferimento a zone franche già riconosciute negli statuti regionali e all'estensione di analoghi provvedimenti a settori o territori che per caratteristiche economiche o di regioni insulari o periferiche abbiano limiti strutturali e infrastrutturali oggettivi;
e) continuità territoriale, con particolare riferimento alla misurazione del differenziale economico del costo del trasporto di passeggeri e merci nelle aree insulari e periferiche e ultra periferiche per le quali deve essere sancito l'onere del servizio pubblico;
f) riconoscimento delle autonomie regionali differenziate, con particolare riferimento al pieno riconoscimento in ambito comunitario delle prerogative costituzionalmente riconosciute.
2. Tale proposta di posizione italiana viene trasmessa alle Camere entro tre mesi dall'approvazione della presente legge.
1. 030. Pili.
(Inammissibile)