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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
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(A.C. 3062 - Sezione 7)
ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
1. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, con le modalità e secondo i princìpi ed i criteri di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, entro il termine di diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici o codici di settore delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite dalla presente legge per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le altre norme legislative vigenti nelle stesse materie.
2. All'articolo 8 della legge 25 gennaio 2006, n. 29, dopo il comma 1 è inserito il seguente:
«1-bis. Il termine di cui al comma 1 è fissato al 30 giugno 2008, con riguardo all'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia».
3. I testi unici e i codici di settore di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici o nei codici di settore non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l'indicazione puntuale delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 5 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 5.
(Delega al Governo per il riordino normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).
Sostituire il comma 2, con il seguente: Il termine di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 25 gennaio 2006, n. 29, per l'adozione di un testo unico di coordinamento delle disposizioni attuative della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, con le norme legislative vigenti nella stessa materia, è prorogato dal 30 giugno 2008.
5. 150. Governo.
(Approvato)