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Allegato A
Seduta n. 275 del 19/2/2008
...
(A.C. 3062 - Sezione 10)
ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Art. 8.
(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova).
1. In applicazione dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova, le regioni e le province autonome competenti per territorio autorizzano, previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti, i centri di imballaggio a classificare le uova ed attribuiscono a detti centri il prescritto codice di identificazione sulla base delle disposizioni adottate dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano, ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1028/2006, ai produttori aventi fino a 50 galline ovaiole, a condizione che il nome e l'indirizzo del produttore siano indicati nel punto di vendita con un cartello a caratteri chiari e leggibili.
3. L'autorizzazione di cui al comma 1 dispiega efficacia a decorrere dall'inclusione del centro di imballaggio, con relativo codice di identificazione, in un apposito elenco pubblicato nel sito Internet del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali adotta le opportune norme tecniche che consentono alle regioni e alle province autonome che ne facciano richiesta di aggiornare direttamente, per i centri di imballaggio di propria competenza, l'elenco di cui al periodo precedente, provvedendo di propria iniziativa all'inclusione dei centri nel predetto elenco e alla cancellazione di cui al comma 4.
4. Le regioni e le province autonome verificano che i centri di imballaggio autorizzati rispettino le prescrizioni previste dalle norme comunitarie vigenti e dispongono, se del caso, il ritiro dell'autorizzazione, la cui efficacia decorre dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3.
5. I controlli di cui all'articolo 7 del regolamento (CE) n. 1028/2006 sono svolti dall'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
6. Le sanzioni di cui all'articolo 5 della legge 3 maggio 1971, n. 419, restano in vigore. Le rimanenti disposizioni della citata legge 3 maggio 1971, n. 419, e quelle della legge 10 aprile 1991, n. 137, restano in vigore limitatamente agli adempimenti derivanti dall'applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006, del Consiglio, del 19 giugno 2006.
7. Le spese relative alle autorizzazioni di cui al comma 1 sono poste a carico dei richiedenti, secondo tariffe basate sul costo
del servizio e modalità di versamento da stabilire con disposizioni delle regioni e delle province autonome competenti per territorio. I soggetti pubblici interessati all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti provvedono ai rispettivi adempimenti nell'ambito delle attuali dotazioni strumentali, finanziarie e di risorse umane disponibili a legislazione vigente.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 8 DEL DISEGNO DI LEGGE
ART. 8.
(Applicazione del regolamento (CE) n. 1028/2006 del Consiglio, del 19 giugno 2006, recante norme di commercializzazione applicabili alle uova).
Sopprimerlo.
8. 31. Pini.
Al comma 1, sostituire le parole: le regioni e le province autonome con le seguenti: i comuni.
8. 32. Pini.
Al comma 1, dopo la parola: autorizzano aggiungere le seguenti: entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
8. 33. Pini.
Al comma 1, sostituire le parole: previo accertamento delle condizioni previste dalle norme comunitarie vigenti con le seguenti: dopo opportuna procedura di accreditamento dei siti alla luce di quanto richiesto dalle normative comunitarie in materia.
8. 34. Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le autorizzazioni rilasciate sulla base del presente comma sono soggette a verifica e conferma entro il 30 giugno di ogni anno da parte della regione o della provincia autonoma che le ha emesse.
8. 38. Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le regioni e le province autonome possono porre in essere forme di cooperazione e di condivisione delle procedure di autorizzazione ai fini di quanto disposto dal presente comma.
8. 39. Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono essere autorizzati i centri di imballaggio che non siano in possesso della certificazione ISO 9001.
8. 40. Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Non possono in ogni caso essere autorizzati i centri di imballaggio che siano situati ad una distanza inferiore di 10 chilometri da una discarica.
8. 41. (nuova formulazione) Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per ciascuna regione non possono in ogni caso essere autorizzati centri di imballaggio in misura maggiore di uno ogni diecimila abitanti.
8. 42. Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Qualora più centri di imballaggio che hanno sede in regioni diverse facciano capo ad un unico proprietario, è possibile prevedere, con apposito decreto del Ministro per le politiche
agricole, alimentari e forestali, procedure semplificate di autorizzazione per i centri successivi al primo autorizzato.
8. 43. Pini.
Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Le spese connesse alle procedure di verifica e all'eventuale rilascio della autorizzazione sono interamente a carico dei centri di imballaggio.
Conseguentemente, sopprimere il comma 7.
8. 44. Pini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e che le uova di tali produzioni siano esposte separatamente da ogni altro tipo di uova.
8. 52. Pini.
Al comma 2, aggiungere, in fine, le parole: e che la consegna al punto vendita sia effettuata direttamente dal produttore o da suoi incaricati.
8. 53. Pini.
Sopprimere il comma 3.
8. 55. Pini.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in quello della Presidenza del Consiglio dei ministri.
8. 56. Pini.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed in quello del Dipartimento per le politiche comunitarie.
8. 57. Pini.
Al comma 3, primo periodo, aggiungere, in fine, le parole: ed inviato per conoscenza, a mezzo informatico o cartaceo, a tutte le amministrazioni interessate.
8. 58. Pini.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: novanta giorni con le seguenti: sessanta giorni.
8. 59. Pini.
Al comma 3, secondo periodo, sostituire le parole: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali con le seguenti: il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro per le politiche europee,
8. 60. Pini.
Sopprimere il comma 4.
8. 61. Pini.
Al comma 4, dopo la parola: ritiro aggiungere le seguenti: o la sospensione temporanea.
8. 64. Pini.
Al comma 4, sostituire le parole: dalla cancellazione dall'elenco di cui al comma 3 con le seguenti: dal momento in cui il centro di imballaggio riceve comunicazione dell'avvenuta cancellazione da parte dell'ente territoriale competente.
8. 65. Pini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, le parole: o da altro termine esplicitamente dichiarato nell'elenco, accanto al nome del centro di imballaggio oggetto di cancellazione.
8. 67. Pini.
Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Se il centro di imballaggio registra difformità non gravi da quanto
previsto dalla normativa, l'ente territoriale può inviare al riguardo comunicazioni scritte al centro stesso allo scopo di concordare modifiche per evitare la revoca dell'autorizzazione.
8. 68. Pini.
Al comma 5, sostituire le parole da: dall'Ispettorato fino a: agroalimentari del con la seguente: dal.
8. 72. Pini.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: secondo modalità da definirsi con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali.
8. 74. Pini.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: che può avvalersi, per svolgere le attività di cui al presente comma, di risorse umane messe a disposizione a livello territoriale dalle regioni e dalle province autonome.
8. 75. Pini.
Al comma 5, aggiungere, in fine, le parole: e da appositi uffici delle Regioni e delle Province autonome di Trento e di Bolzano individuati con decreto dell'assessore regionale della sanità competente per materia.
8. 30. Pili.
Al comma 5, aggiungere, in fine, il seguente periodo: Per le finalità di cui al presente comma l'Ispettorato può avvalersi del supporto di altri enti ed organismi, che operano sotto il coordinamento dell'Ispettorato stesso.
8. 76. Pini.
Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:
5-bis. Se a livello regionale esistono istituti corrispondenti, per funzioni e finalità, all'Ispettorato centrale per il controllo della qualità dei prodotti agroalimentari, o se istituti simili saranno creati in futuro, spetta all'istituto regionale svolgere i compiti individuati dal comma 5.
8. 77. Pini.
Sopprimere il comma 6.
8. 78. Pini.
Al comma 6, sostituire le parole: (CE) n. 1028/2006, del Consiglio, del 19 giugno 2006 con le seguenti: (CEE) n. 1907/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990.
8. 150. Governo.
(Approvato)
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: dei richiedenti con le seguenti: del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali.
8. 84. Pini.
Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: basate sul costo del servizio con le seguenti: uniformi su tutto il territorio nazionale.
8. 88. Pini.