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Allegato A
Seduta n. 126 del 14/3/2007
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(Sezione 8 - Iniziative per contrastare il fenomeno del bullismo nelle scuole)
MARONI, GOISIS, ALESSANDRI, ALLASIA, BODEGA, BRICOLO, BRIGANDÌ, CAPARINI, COTA, DOZZO, DUSSIN, FAVA, FILIPPI, FUGATTI, GARAVAGLIA, GIBELLI, GIANCARLO GIORGETTI, GRIMOLDI, LUSSANA, MONTANI, PINI, POTTINO e STUCCHI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il fenomeno del bullismo ha avuto, di recente, un'espansione notevole e preoccupante, fino a riempire quotidianamente le pagine dei giornali;
da un'ampia indagine condotta nel 2001 sulla condizione dell'infanzia e dell'adolescenza, in varie parti d'Italia, emerge che il bullismo a scuola costituisce un fenomeno diffuso, con indici che vanno dal 41 per cento nella scuola primaria al 26 per cento nella scuola media, per quanto riguarda il numero degli alunni vittime di comportamenti di prevaricazione da parte di compagni di scuola;
dai predetti dati, noti all'Osservatorio nazionale per l'infanzia (Presidenza del Consiglio dei ministri - dipartimento per gli affari sociali), emerge, in concreto, che le vittime dei «bulli» sono almeno tre per classe;
i dati della citata ricerca, messi a confronto con quelli di altri Paesi, risultano più elevati, se non addirittura raddoppiati, come nel raffronto con il Regno Unito;
il divario tra i dati italiani e quelli internazionali è probabilmente determinato da atteggiamenti tolleranti da parte di taluni docenti, che spesso sperimentano modelli pedagogici inadeguati;
il fenomeno in parola costituisce una manifestazione dell'aggressività tra le più distruttive e deleterie, che si estrinseca attraverso un comportamento illecito o illegittimo nei confronti di un altro soggetto, tendenzialmente debole per condizione fisica, psicologica, sociale o economica;
da ricerche condotte da esperti analisti del settore, sarebbero state smentite le ipotesi spesso avanzate dagli insegnanti, che ricondurrebbero detto fenomeno all'alto numero di studenti per classe. Neppure avrebbero incidenza lo scarso rendimento scolastico e lo svantaggio socioeconomico del «bullo»;
le ricerche in proposito avrebbero evidenziato come «non si possa sempre correlare il fenomeno del "bullismo" a deficit di natura sociocognitiva, vale a dire l'espressione di un comportamento di natura impulsiva, che si caratterizza per la compromissione della funzione cognitiva, spesso in concomitanza ad un'alterazione delle funzioni eccitatorie»;
dette ricerche ascriverebbero piuttosto ai «bulli» «un'elevata capacità di pianificazione dell'azione aggressiva, di manipolazione delle situazioni per ricavare un vantaggio personale, come pure l'abilità di tenere conto degli stati mentali dell'altro», mentre l'ipotesi del deficit sociocognitivo si applicherebbe con maggior successo alle vittime, che risultano incapaci di opporsi al comportamento vessatorio del bullo;
gli studi relativi al rapporto relazionale con la famiglia avrebbero evidenziato l'incidenza negativa di uno stile di vita permissivo o coercitivo, nonché i valori trasmessi dai genitori ai figli. In particolare, nelle famiglie con alto potere gerarchico, i figli tenderebbero ad assumere il ruolo del bullo;
i comportamenti prevaricatori del bullo producono conseguenze nei confronti di chi li subisce e sarebbe opportuno considerare e valutare gli stessi comportamenti sotto il profilo del diritto, perché l'atto di bullismo viola, il più delle volte, la legge penale e quella civile;
la responsabilità penale è personale, ma nel caso di minori che non abbiano compiuto 14 anni le manifestazioni di bullismo nella scuola pongono problemi di responsabilità in ordine alla culpa in educando dei genitori, estensibile, per taluni profili, anche al personale docente, nonché alla culpa in vigilando degli insegnanti, che, in base all'articolo 2048, comma 2o, del codice civile devono assicurare detta vigilanza all'interno e fuori della struttura scolastica;
nel bullismo scolastico è altresì responsabile, per una sorta di «culpa organizzativa», la direzione scolastica, nella misura in cui non consenta un monitoraggio continuo sui comportamenti degli studenti;
per il danno causato all'ipotetica vittima ne risponde tanto l'insegnante quanto lo Stato (articolo 28 della Costituzione), se l'istituto scolastico è statale;
gli insegnanti si sentono impotenti di fronte ai problemi di convivenza che nascono da nuovi scenari e si trovano in una situazione di solitudine nell'affrontare i nuovi problemi posti alla scuola; la preparazione che hanno ricevuto non è sempre adeguata all'impostazione di corrette relazioni all'interno del gruppo classe e alla gestione del conflitto;
sarebbe necessario aumentare i controlli sull'uso e abuso di sostanze stupefacenti, che, spesso, rafforzano i comportamenti aggressivi del bullo -:
quali iniziative intenda intraprendere, al di là dello studio delle dimensioni del fenomeno del bullismo, e, in particolare, se non ritenga che sarebbe più opportuno dare indicazioni operative, predisponendo strutture ad hoc, con equipe interistituzionali, sia per rafforzare la cultura della legalità e della responsabilità individuale e collettiva, sia per mettere in atto strategie preventive al fine di costruire un percorso, basato sull'accoglienza,
sulla sicurezza, sulla crescita dell'autostima e del benessere dello studente, sulle relazioni interne, sulla capacità di lettura delle dinamiche relazionali ed emotive, sulla consapevolezza e la condivisione dei problemi, sul rapporto col territorio, sull'attenzione al processo di insegnamento/apprendimento e alla sua personalizzazione, sulle metodologie didattiche, sulla definizione del sistema valoriale e, infine, sull'attenzione a costruire abilità sociali. (3-00723)
(13 marzo 2007)