Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 237 del 7/11/2007
(Sezione 10 - Iniziative normative per definire criteri di priorità nella trattazione dei processi in relazione all'applicazione dell'indulto concesso con la legge n. 241 del 2006)
PALOMBA. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con la legge n. 241 del 2006 è stato approvato un provvedimento di indulto di straordinarie dimensioni;
esso si applica anche ai reati commessi entro il 2 maggio 2006, pur se non ancora giudicati con sentenza definitiva di condanna;
non è stato approvato un provvedimento di amnistia;
gli uffici giudiziari si trovano, così, a dover svolgere un'attività giurisdizionale di grande portata relativa a molti reati per i quali non potrà essere eseguita la pena irrogata, cosa che potrebbe rappresentare una seria demotivazione o quanto meno dar luogo ad una frustrazione per gli operatori istituzionali, quali magistrati e forze dell'ordine, e potrebbe scoraggiare testimoni e vittime dal denunciare e sostenere l'accusa, soprattutto per reati di più forte impatto sulla persona e sul patrimonio;
questa situazione, data la scarsità delle risorse e la difficoltà di portare a definizione i processi, può determinare la necessità di una scelta tra i procedimenti da portare a compimento, distinguendo da una parte quelli potenzialmente coperti da indulto, dall'altra tutti gli altri;
evidentemente consapevole di questa seria disfunzione, il Ministro interrogato, con nota del 12 settembre 2006, interpellò il Consiglio superiore della magistratura per sapere se questo organo intendesse impartire agli uffici giudiziari direttive volte ad indicare le priorità nella trattazione dei procedimenti, analogamente a quanto era avvenuto con il decreto legislativo del 1999 che introdusse la figura del giudice di pace;
con la risoluzione in data 9 novembre 2006 il Consiglio superiore della magistratura, premesso che il numero dei processi potenzialmente coperti da indulto riguardava una misura statisticamente superiore all'80 per cento dei processi iscritti e pendenti, e cioè un numero di grande rilievo nell'economia del lavoro giudiziario, espresse il convincimento che esso non potesse impartire direttive nel senso richiesto, ma che queste sarebbe potute essere impartite solo con un provvedimento legislativo, di competenza del Parlamento, e non amministrativo;
nel frattempo, diverse procure della Repubblica si erano autoorganizzate nel senso di stabilire graduatorie di priorità nella trattazione degli affari giudiziari che vedevano i processi coperti da indulto in posizione residuale. Famosa in tal senso è la cosiddetta «circolare Maddalena», ritenuta dal Consiglio superiore della magistratura non incompatibile con l'ordinamento, neanche sotto il profilo dell'obbligatorietà dell'azione penale;
sta di fatto che, in assenza di disposizioni normative, gli uffici giudiziari, stretti dalla necessità, sono costretti ad una sorta di «fai da te» sulla base di criteri non omogenei, mentre dovrebbe essere responsabilità del legislatore provvedere in merito;
ciò malgrado, nessuna iniziativa governativa è stata assunta in proposito -:
se il Ministro interrogato sia ancora convinto dell'urgente necessità di stabilire criteri normativi di priorità nella trattazione dei processi e se intenda farsi promotore di iniziative in tal senso, ai fini dell'urgente definizione della questione segnalata in premessa.
(3-01404)
(6 novembre 2007)