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Allegato A
Seduta n. 170 del 14/6/2007
...
(Sezione 5 - Presunte disparità nel sistema dei crediti formativi e scolastici derivanti dall'ordinanza ministeriale n. 26 del 2007)
E)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri e il Ministro della pubblica istruzione, per sapere - premesso che:
l'ordinanza ministeriale 15 marzo 2007, n. 26, ai commi 13 e 14 dell'articolo 8, introduce surrettiziamente l'insegnamento della religione tra le materie che concorrono a formare la valutazione degli studenti per gli esami di Stato; infatti, il comma 13 afferma che »i docenti che svolgono l'insegnamento della religione cattolica partecipano a pieno titolo alle deliberazioni del consiglio di classe concernenti l'attribuzione del credito scolastico agli alunni che si avvalgono di tale insegnamento« e il comma 14 statuisce che »l'attribuzione del punteggio tiene conto del giudizio formulato dai docenti, di cui al precedente comma 13, riguardante l'interesse con il quale l'alunno ha seguito l'insegnamento della religione cattolica ovvero l'attività alternativa e il profitto che ne ha tratto«. Tale disposizione determina una situazione di discriminazione e disparità fra gli studenti che si avvalgono e quelli che non si avvalgono dell'insegnamento della religione cattolica, senza poter o voler usufruire di attività alternative;
la Corte costituzionale, con le sentenze n. 203 del 1989 e n. 13 del 1991, ha stabilito che gli studenti che non si avvalgono dell'insegnamento di religione cattolica non possono essere sottoposti ad alcun obbligo alternativo;
l'ordinanza ministeriale n. 26 viola l'articolo 309, comma 4, del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione (decreto legislativo n. 297 del 1994) ed il principio di laicità stabilito dalla Costituzione;
il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione, Maria Letizia De Torre, nella risposta all'interpellanza urgente n. 2-00561 del 29 maggio 2007, a firma Poretti, Beltrandi, Turco, D'Elia, Buemi, Piazza, Crema, Di Gioia, Turci, Villetti, ha chiarito in modo esplicito che: »l'insegnamento della religione non può essere valutato ai fini dell'attribuzione del credito scolastico«;
nella medesima occasione il Sottosegretario ha sostenuto, invece, la necessità che l'insegnamento della religione concorra al »credito formativo« perché »se così non fosse, la religione non verrebbe valutata né come credito scolastico, né come credito formativo che attiene propriamente alle attività extrascolastiche, mentre vengono valutate come crediti formativi anche attività quali: attività culturali, artistiche, ricreative, di volontariato, di sport ed altre, secondo il decreto ministeriale n. 449 del 2000«;
negli stessi giorni il tribunale amministrativo regionale del Lazio, con ordinanza 24 maggio 2007, n. 2048, ha sospeso l'articolo 8, commi 13 e 14, dell'ordinanza ministeriale n. 26, perché »sul piano didattico, l'insegnamento della religione non può, a nessun titolo, concorrere alla formazione del «credito scolastico» di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica n. 323 del 1998, per gli esami di maturità, che darebbe postumamente luogo ad una disparità di trattamento con gli studenti che non seguono né l'insegnamento religioso, né usufruiscono di attività sostitutive«;
avverso tale ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, il Ministro interpellato ha presentato ricorso al Consiglio di Stato, che, senza contraddittorio e senza motivazione, ha sospeso l'esecutività della stessa ordinanza del tribunale amministrativo regionale del Lazio, fissando la camera di consiglio per il giorno 12 giugno 2007, cioè 2 giorni dopo il termine degli scrutini per gli esami di Stato, consentendo così che gli scrutini si svolgessero in violazione della legge e della Costituzione -:
quali determinazioni il Governo intenda assumere per eliminare le suddette misure che comportano disparità e discriminazione nel sistema dei crediti formativi e scolastici.
(2-00597)
«Fiano, Dato, De Biasi, Benzoni, Cuperlo, Crisci, Codurelli, Fasciani, Giulietti, Carta, Crema, De Zulueta, Fundarò, Bimbi, Fincato, Leddi Maiola, Caldarola, Di Gioia, Poretti, Pellegrino, Francescato, Zanella, Marchi, Giovanelli, Galeazzi, Buglio, Beltrandi, Gentili, Mancini, Camillo Piazza».
(12 giugno 2007)