Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 10 del 13/6/2006
...
ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta immediata:
TRANFAGLIA. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
il Governo Berlusconi ha a suo tempo approvato il decreto legislativo n. 59 del 2004, come previsto dalla legge n. 53 del 2003, relativo al primo ciclo dell'istruzione;
tale decreto vuole definire norme sulla scuola dell'infanzia e primaria relative agli anticipi scolastici, alla figura del tutor, al «portfolio», al «temposcuola» ed alle cosiddette indicazioni nazionali sui «programmi» scolastici;
con altro provvedimento, il decreto legislativo n. 226 del 2005, attuativo della legge n. 53 del 2003, viene sancita la canalizzazione precoce e il nuovo assetto duale della scuola italiana, che, dopo la scuola media inferiore, sarebbe costituita dai licei statali da un lato e dal sistema dì istruzione e formazione professionale regionale dall'altro, assetto che dovrebbe partire dall'anno scolastico 2007-2008;
fin dal mese di settembre 2006 le scuole superiori si vedrebbero costrette a programmare la propria offerta formativa per l'anno scolastico 2007-2008 in ottemperanza al citato decreto legislativo. La vigenza di tale decreto determinerebbe, inoltre, nel periodo novembre-gennaio 2006-2007, scelte degli studenti delle classi terminali della scuola media tali da sancire la presenza di un sistema duale e la canalizzazione precoce;
tale quadro normativo, secondo l'interrogante, disegna un sistema scolastico discriminante e classista, che contraddice il dettato costituzionale in relazione al fondamentale diritto di istruzione per tutti ed allo stesso obbligo di istruzione;
tali provvedimenti sono stati legittimamente respinti dalla scuola reale, in ragione della propria autonomia, in quanto contrastanti con le finalità costituzionali della scuola italiana, quali quelle di garantire un'uguale offerta educativa a tutti i ragazzi nella scuola di base e pari opportunità di sviluppo per tutti e di escludere «precocismi», anticipi forzati e canalizzazioni precoci;
i contenuti di tali decreti si contrappongono ai programmi presentati agli elettori dalle forze politiche dell'Unione;
l'autonomia scolastica con le sue norme garantisce da subito un riferimento certo e di piena legittimità, al fine di un avvio dell'anno scolastico;
mostrando grande sensibilità istituzionale, il 31 maggio 2006, il Ministro interrogato ha responsabilmente e con tempestività deciso di sospendere il decreto legislativo n. 226 del 2005 sulla sperimentazione del secondo ciclo scolastico, iniziativa alla quale, a parere dell'interrogante, dovrebbe fare seguito entro il 1o settembre 2006 la definitiva revoca del decreto attuativo;
sempre a parere dell'interrogante, analoga iniziativa il Ministro interrogato dovrebbe adottare nei confronti del decreto legislativo n. 59 del 2004, attuativo del primo ciclo della scuola primaria;
nel solo quadrienno 2000-2004 si è assistito all'inquietante fenomeno di crescita delle maturità in scuole private, che da 200 sono salite a 14.000, fenomeno che, a parere dell'interrogante, potrebbe essere sensibilmente arginato dalla revisione, a partire dall'anno scolastico 2006-2007, del vigente decreto sulla formazione delle commissioni di esame nelle scuole pubbliche e paritarie, prevedendo la presenza di commissari esterni ed interni in eguale misura e la nomina di un presidente di commissione esterno alla scuola;
l'elevamento dell'obbligo di istruzione a 18 anni costituisce un obiettivo strategico per il futuro di tutti. L'estensione del diritto per tutti ad un'istruzione qualificata costituisce l'imprescindibile premessa su cui costruire la società della democrazia e dell'uguaglianza -:
quali siano le intenzioni del Ministro interrogato sulle riforme richiamate in premessa.
(3-00047)
Interrogazione a risposta orale:
PIRO. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
con il decreto legislativo n. 226 del 17 ottobre 2005, recante modifiche del testo per la riforma del secondo ciclo, è stato previsto all'articolo 25 secondo comma che l'insegnamento della seconda lingua comunitaria passi da insegnamento obbligatorio a insegnamento facoltativo, in ragione della scelta che viene consentita ai genitori, che desiderassero potenziare lo studio per i loro figli della lingua inglese, di utilizzare allo scopo il monte ore destinato alla seconda lingua;
togliere la seconda lingua comunitaria dall'insegnamento obbligatorio significa favorirne la scomparsa vista anche la forte spinta che è stata data dall'apprendimento dell'inglese, con grave pregiudizio per la pluralità linguistica in sede comunitaria;
l'Unione europea in diversi documenti invita i cittadini europei ad apprendere
almeno altre due lingue oltre la materna e ribadisce la necessità che gli stati membri promuovano l'apprendimento di almeno due lingue oltre la madrelingua fin dall'infanzia;
a seguito anche delle proteste degli oltre tredicimila insegnanti di seconda lingua e delle critiche di numerosi esperti e tecnici del settore, il ministro dell'istruzione ha emanato una circolare che ha rinviato l'applicazione del decreto al prossimo anno scolastico -:
quali intendimenti abbia e quali iniziative intenda intraprendere per la modifica di quanto previsto dal decreto legislativo 226 del 2005 in materia di insegnamento della seconda lingua comunitaria.
(3-00032)
Interrogazione a risposta scritta:
NACCARATO. - Al Ministro dell'istruzione. - Per sapere - premesso che:
in attuazione dell'articolo 29 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 è indetto il Corso-Concorso per dirigenti scolastici (DDG 22 novembre 2004) attualmente in fase di svolgimento per la regione Veneto;
la procedura concorsuale prevista per la selezione risulta particolarmente selettiva e ciò appare congruo rispetto alle funzioni che i candidati, una volta esaurita la procedura, saranno chiamati a ricoprire;
uno dei passaggi della detta procedura (articolo 11, comma 18), tuttavia, genera una situazione iniqua e poco rispondente alle necessità del reclutamento dei dirigenti scolastici: in particolare dopo la definizione, attraverso prove scritte e colloqui orali, di una prima graduatoria generale di merito, vengono ammessi al successivo corso di formazione 25 candidati per la scuola secondaria superiore e 74 per la scuola secondaria di primo grado, mentre è prevista la totale cancellazione per coloro che, essendo entrati nella graduatoria generale, eccedono tali posti;
il numero dei posti messi a concorso in sede regionale è calcolato (articolo 29, comma 2 decreto legislativo n. 165 del 2001) sommando i posti già vacanti e disponibili per la nomina in ruolo alla data della sua indizione e i posti che si libereranno nel corso del triennio successivo per collocamento a riposo per limiti di età, maggiorati della percentuale media triennale di cessazioni dal servizio per altri motivi e di un'ulteriore percentuale del 25 per cento, tenendo conto dei posti da riservare alla mobilità;
l'associazione nazionale dirigenti e alte professionalità della scuola ha eseguito tale calcolo producendo tabelle per il triennio 2006-2007, 2007-2008, 2008-2009 per un totale di quasi 4000 posti su base nazionale;
a fronte di tali risultati appare insufficiente il numero dei vincitori rispetto ai posti vacanti che per la Regione Veneto sono circa il doppio;
per la prima volta non è prevista l'idoneità e, ciò che è più grave, viene annullata la permanenza, almeno triennale, della graduatoria di merito per il reclutamento necessario alla copertura dei posti vacanti;
addirittura, superata la prima fase di esami, si nega accesso non già ad un posto, ma ad un corso di formazione -:
se il Governo sia al corrente della situazione generata dal bando di concorso e quali iniziative intenda adottare il Ministro al fine di garantire sia l'ammissione di tutti gli inclusi nella graduatoria generale al corso di formazione, sia la permanenza della graduatoria finale per la copertura dei posti effettivamente disponibili, quantomeno fino all'espletamento del successivo bando ovvero per un periodo di almeno tre anni.
(4-00193)