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Allegato B
Seduta n. 100 del 30/1/2007
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COMUNICAZIONI
Interrogazioni a risposta immediata:
NARDI. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
è da tempo in atto da parte della criminalità organizzata una subdola azione di truffa telematica mediante l'invio di false (ma verosimili) e-mail, con le quali in realtà si carpiscono a ignari risparmiatori le password di accesso ai propri conti correnti bancari, propedeutiche alla successiva rapina telematica;
tale insidiosa e non facilmente identificabile azione di phishing sembrava essere stata sufficientemente denunciata alla pubblica opinione, messa in grado di proteggersi mediante la divulgazione, attraverso organi di stampa e televisivi, di consigli di difesa a favore dei cittadini possessori di conti correnti on line, e, soprattutto, sembrava stroncata ad opera della competente polizia postale;
ciononostante, a tutt'oggi, risulta all'interrogante che e-mail trabocchetto, perfettamente simili a quelle della banca di riferimento, continuano impunemente ad essere inviate a cittadini incolpevoli e non sempre in grado - magari per motivi di età - di difendersi adeguatamente -:
se non intenda verificare i risultati dell'azione di prevenzione intrapresa dalla polizia postale, in particolare con la predetta campagna anti-phishing, e quali iniziative intenda assumere e in che tempi, ove il pericolo risultasse persistente, per debellare alla fonte la predetta azione delittuosa dei pirati informatici.
(3-00573)
VACCA e DILIBERTO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
l'emittente televisiva Catalan Tv, con sede in Alghero (Sassari), irradia le sue trasmissioni dalla postazione di Monte Palmavera sul canale Uhf 64;
nel marzo del 2004 venne assegnata alla predetta emittente televisiva la frequenza per le trasmissioni in tecnica analogica,
verosimilmente sulla base della legge n. 78 del 1999, articolo 3, che consente «l'esercizio di emittenti televisive per la ricezione e trasmissione in simultanea integrale di segnali televisivi di emittenti estere in favore delle minoranze linguistiche riconosciute», ovvero in alternativa la trasmissione in una lingua minoritaria;
la lingua minoritaria, riconosciuta dall'articolo 2 della legge n. 482 del 1999 tra le lingue e culture tutelate e diffusamente parlata nella città di Alghero, è il catalano;
detto esercizio è limitato ai soggetti espressamente previsti dall'articolo 6, comma 4, del regolamento approvato dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, con deliberazione 1o dicembre 1998, n. 78, quali fondazioni, associazioni riconosciute o non riconosciute, società cooperative prive di scopo di lucro;
in data 5 maggio 2005, l'avvocato Giulio Spanu, residente in Alghero, inviava un esposto al Corerat, nel quale manifestava alcune incongruenze circa l'esercizio di attività radiotelevisiva da parte di quella emittente, incongruenze che, a parere dell'esponente, atterrebbero alla qualificazione della società Media web società cooperativa, titolare dell'emittente, relativamente alla quale è posto in dubbio il fine di mutualità prevalente, sicuramente contemplato dalla sopra citata deliberazione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, alla prevalenza nel palinsesto di trasmissioni autoprodotte in lingua italiana, alla trasmissione di spot pubblicitari a pagamento in lingua italiana, alla produzione e programmazione anche durante le campagne elettorali di tribune elettorali e confronti politici in lingua italiana e secondo una ripartizione degli spazi assolutamente non rispettosa delle norme sulla cosiddetta par condicio;
con nota del 1o giugno 2005, il Corerat invitava a procedere alle indagini di competenza su quanto contenuto nel sopra citato esposto l'ispettorato territoriale delle comunicazioni, che, con nota del 3 giugno 2005, inviava la pratica al ministero delle comunicazioni per la trattazione a livello normativo;
il ministero delle comunicazioni, con nota a firma del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione, in data 3 agosto 2005 dichiarava che l'emittente svolgeva la propria attività in forza di autorizzazione alla trasmissione in lingua minoritaria riconosciuta;
le osservazioni dell'esponente avvocato Spanu hanno trovato puntuale conferma nell'istruttoria espletata dal componente del Corerat all'uopo nominato, i cui risultati sono stati presentati al comitato stesso nel corso della seduta del 3 novembre 2005;
il comitato, nella seduta del 23 novembre 2005, ritenendo di non avere poteri d'intervento, ma, nel contempo, intendendo porre in essere ogni utile iniziativa atta a favorire la corretta applicazione delle norme, inviava, con nota del 30 novembre 2005 (protocollo n. 1752), ogni atto fino a quel momento raccolto al ministero delle comunicazioni per l'adozione dei provvedimenti di legge;
con atto in data 12 dicembre 2005, l'originario esponente avvocato Spanu informava, altresì, della vicenda l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
quest'ultima autorità, con propria nota del 20 ottobre 2006, chiedeva informativa al ministero delle comunicazioni sull'attività ispettiva svolta ed eventualmente l'inoltro della segnalazione di violazione, onde poter procedere all'esercizio delle proprie competenze in materia sanzionatoria;
l'assenza a tutt'oggi d'informazione da parte del ministero delle comunicazioni in ordine a quanto richiestogli, indurrebbe l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni a ritenere che gli accertamenti effettuati abbiano sortito esito negativo -:
se il Ministro interrogato intenda dar corso alla richiesta dell'Autorità per le
garanzie nelle comunicazioni e quali provvedimenti intenda adottare per la verifica delle prospettazioni dell'esponente e del Corerat, onde consentire l'applicazione delle necessarie sanzioni nel caso di effettiva violazione delle norme sopra richiamate.
(3-00574)
ZACCARIA, MORRI, SERENI, BRESSA, QUARTIANI, GIACHETTI, GIULIETTI, GAMBESCIA, NICCHI, BARBI, GHIZZONI, RUSCONI e META. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
i limiti in materia di pubblicità, in particolare in materia di interruzioni pubblicitarie, costituiscono oggetto di una specifica e puntuale disciplina a livello comunitario nell'articolo 11, n. 3, della direttiva del Consiglio dell'Unione europea del 3 ottobre 1989, n. 89/552/CEE, ed a livello interno nell'articolo 37, primo comma, del testo unico sulla radiotelevisione;
il Parlamento europeo ha approvato in prima lettura una proposta che mira a ridisegnare le regole per la pubblicità nei programmi televisivi in Europa. La proposta tende a rivedere, in senso più permissivo, alcuni aspetti della cosiddetta direttiva «tv senza frontiere» del 1989, già rivista nel 1997;
la Corte costituzionale, a partire dalla sentenza n. 231 del 1985, ha richiamato il Parlamento sulla necessità che i limiti in materia di pubblicità radiotelevisiva siano sempre rigorosamente osservati, in quanto posti a tutela degli utenti e della libertà della stampa;
l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, che ha competenze in materia di applicazioni dei limiti legislativi e di adozione di norme regolamentari, in data 23 novembre 2006 ha approvato provvedimenti sanzionatori nei confronti di alcune emittenti, in seguito alle ripetute violazioni delle norme riguardanti le interruzioni pubblicitarie durante la trasmissione dei film;
detti comportamenti confermano l'esistenza di un problema acuto in questa materia, in presenza di strumenti molto deboli a difesa non solo dei minori, ma in generale degli utenti meno protetti, che non possono certo tutelarsi direttamente e non sono neppure in grado di controllare individualmente la durata lorda dei film e il numero delle interruzioni, che dovrebbero comunque essere indicate all'inizio e alla fine dei programmi registrati;
le emittenti televisive tendono ad adottare con sempre maggiore frequenza comportamenti oggettivamente elusivi delle regole predette, aumentando vistosamente, anche attraverso l'inserimento di altri programmi, nel corso dei film, il numero delle interruzioni consentite dalla legge, portando la durata della trasmissione dei film a tempi decisamente insopportabili per gli utenti;
le cifre complessive della pubblicità televisiva rispetto a quella sugli altri mezzi sono in Italia le più alte in Europa e il predominio di singoli operatori nel mercato pubblicitario determina distorsioni anche nei mercati contigui;
la stessa Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, di fronte alla gravità del fenomeno, anziché imporre comportamenti più rigorosi, si accingerebbe a rivedere in senso più permissivo le regole esistenti e il presidente dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato sembra nutrire dubbi su determinate modalità di intervento del legislatore -:
se non ritenga che, nonostante le indicazioni che dovessero emergere in sede di nuova direttiva europea, rimanga centrale in questa materia - che la Costituzione fa oggetto di particolare tutela e di riserva di legge - il ruolo del Parlamento e comunque del legislatore nazionale, il quale, anche attraverso opportune iniziative del Governo, a tutela della concorrenza e degli utenti, debba prevedere, come accade in molti Paesi europei, opportuni e articolati interventi sul piano dei limiti alla durata di spot e telepromozioni, del numero tassativo delle interruzioni
pubblicitarie e delle quote di mercato complessivo controllabili da un singolo operatore.
(3-00575)
ZIPPONI e BURGIO. - Al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
Poste italiane s.p.a. ha assunto, nell'arco temporale 1997-2005, 30.000 lavoratori a tempo determinato, utilizzando vari e svariati istituti legali e contrattuali;
Poste italiane s.p.a. ha ridotto di circa 80.000 unità, in un decennio, il complesso della forza lavoro occupata, passando dai 234.000 assunti del 1994 ai 153.000 del 2004;
questa sostanziosa riduzione dell'organico ha prodotto un altrettanto significativo abbassamento del costo del lavoro, sceso dall'88 per cento del 1994 al 56 per cento del 2005 (inferiore alla media europea);
l'azienda ha dichiarato di avere conseguito nel 2005, in seguito alla ristrutturazione posta in essere negli anni scorsi, un utile consolidato di 349 milioni di euro e un dividendo di 118 milioni di euro;
l'esasperato ricorso a forme di lavoro precario ha provocato decine di migliaia di ricorsi alla magistratura ed ingentissime spese legali e risarcitorie a carico dell'azienda in ragione della produzione di sentenze di condanna nei confronti di Poste italiane s.p.a. da parte della Corte di cassazione;
la Corte dei conti, nella sua relazione del 23 dicembre 2006, ha rilevato e censurato questo incredibile «sperpero» di denaro pubblico;
in risposta a 13.000 di questi ricorsi, la Corte di cassazione ha espresso sentenze favorevoli alle domande di reintegro, previa declaratoria di trasformazione dei contratti a termine in contratti a tempo indeterminato;
in data 13 gennaio 2006 Poste italiane s.p.a. ha diffuso un accordo, sottoscritto con le sei organizzazioni sindacali concertative (Slp-Cisl, Slc-Cgil, Uil-Post, Failp-Cisal, Sailp-Confsal, Ugl-Com), che prevede, da parte di Poste italiane s.p.a., l'astensione dal proseguire qualsiasi azione giuridica e, da parte dei 13.000 lavoratori reintegrati, la totale rinuncia agli effetti favorevoli delle sentenze e la restituzione all'azienda delle somme assegnate dai giudici ai lavoratori quale risarcimento per l'illecito comportamento datoriale;
l'accordo del 13 gennaio 2006 si rivolge anche agli altri «ricorsisti», che hanno avuto rapporti di lavoro precario e che, a quella data, non avevano ancora ottenuto la sentenza di primo grado; ad essi si propone, a fronte della loro contestuale rinuncia alla causa, l'ingresso - senza alcuna garanzia di assunzione - in una graduatoria con scadenza nel luglio 2009, cui attingere secondo esigenze temporanee o definitive -:
se il Ministro interrogato non ritenga censurabili le scelte aziendali che hanno condotto all'utilizzo di un così consistente numero di lavoratori precari, ai quali, il 13 gennaio 2006, si è negato il diritto di godere appieno delle disposizioni contenute nelle sentenze emesse dalla Corte di cassazione, e quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda promuovere per salvaguardare, insieme al diritto ad un lavoro stabile per i 30.000 precari, le prerogative stabilite dalle sentenze della Corte di cassazione.
(3-00576)