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Allegato B
Seduta n. 100 del 30/1/2007
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UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazione a risposta scritta:
LATTERI. - Al Ministro dell'università e della ricerca, al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
negli ultimi anni è stato avviato, seppure con gradualità, un processo di adeguamento dell'iter formativo medico specialistico italiano agli standard europei, a partire dalla normativa di recepimento della direttiva europea sulla libera circolazione dei medici e il reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e titoli (decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368);
in seguito, la Legge Finanziaria 2006 (legge n. 266 del 23 dicembre 2005, all'articolo 1, comma 300), introducendo il «contratto di formazione specialistica», prevede che ai medici specializzandi, ossia coloro che iscritti alle scuole universitarie di specializzazione in medicina e chirurgia svolgano attività professionale presso le aziende ospedaliere, venga applicato un vero e proprio contratto di «formazione specialistica» (per la cui attuazione viene indicato uno stanziamento economico specifico) e la posticipazione della trasformazione del loro rapporto di lavoro a partire dall'anno accademico 2006-2007;
la modifica normativa apportata dalla Legge Finanziaria 2006 e l'avvenuta trasformazione dello stato giuridico dei medici specializzandi, non più retribuiti mediante assegnazione di borse di studio ma in virtù di contratti di lavoro subordinati, anche se di contenuto formativo, e in coerenza con il decreto legislativo
n. 368 del 1999, implica un diverso riconoscimento delle prestazioni professionali dei medici specializzandi che garantiscono, a tutt'oggi, buona parte delle attività prodotte nelle Aziende sanitarie e universitarie; ciò sembra configurare l'equiparazione della posizione dei medici in formazione specialistica a quella dei dirigenti ospedalieri, anche se i primi sono collocati nelle fasce inferiori, con conseguente possibilità - peraltro non esclusa espressamente dalle previsioni legislative - di effettuare anche la libera attività professionale regolamentata, come quella intramoenia -:
se il Ministri interessati non ritengano di dover esplicitare, anche in sede attuativa delle modifiche legislative su citate, se e in quale misura le figure a contratto dei medici specializzandi, conseguentemente alla trasformazione del loro status all'interno delle strutture ospedaliere, possano svolgere attività intramoenia e se possano effettuarla con i dirigenti ospedalieri che già operano in tale regime nelle forme di collaborazione in equipe.
(4-02366)