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Allegato A
Seduta n. 101 del 31/1/2007
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(A.C. 2081 - Sezione 5)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il disegno di legge in esame dà piena ed intera esecuzione alla Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali, fatta a Parigi il 20 ottobre 2005, e rappresenta non solo un atto dovuto, ma anche e soprattutto, un atto di civiltà giuridica;
in un Paese come l'Italia dare spazio appropriato alle identità culturali dei cittadini di altri Paesi rappresenta un chiaro indice di democrazia e di civiltà, che si pone in linea con le migliori tradizioni del popolo italiano,
impegna il Governo:
ad usare tutta la cautela necessaria affinché l'apertura verso le altre espressioni culturali non travalichi verso il multiculturalismo o, peggio, verso il relativismo culturale che può comportare, soprattutto per le giovani generazioni, un indebolimento della consapevolezza delle radici storico-culturali del popolo italiano;
ad evitare tassativamente che il riconoscimento delle diversità culturali possa consentire comportamenti al di fuori o contro i principi dell'ordinamento giuridico costituzionale e possa determinare un ingiusto disvalore per l'identità storico-culturale nazionale;
a considerare le gravi problematiche che potrebbero verificarsi nel Paese qualora si concedesse spazio eccessivo a espressioni culturali molto diverse da quelle italiane, soprattutto in ambiti molto delicati come, ad esempio, il diritto matrimoniale e la garanzia piena della assoluta parità uomo donna.
9/2081/1. Marinello, Angelino Alfano, Gioacchino Alfano, Giuseppe Fini, Iannarilli, Licastro Scardino, Misuraca, Pili, Romele.
La Camera,
premesso che:
la Conferenza Generale dell'UNESCO il 17 ottobre 2003 ha adottato la convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale intangibile, redatta con l'attiva partecipazione dell'Italia, che è uno degli Stati firmatari;
la convenzione stabilisce che il patrimonio culturale intangibile si manifesta, tra l'altro, attraverso le seguenti espressioni:
le tradizioni e le espressioni orali, tra cui il linguaggio inteso come veicolo del patrimonio culturale intangibile;
le arti dello spettacolo;
le pratiche sociali, i riti e le feste;
le conoscenze e le pratiche relative alla natura e all'universo;
i saperi artigianali tradizionali;
la convenzione del 2003 definisce il patrimonio culturale intangibile come le pratiche, le rappresentazioni, le espressioni, così come le conoscenze e i mestieri che le comunità, i gruppi e, in alcuni casi, gli individui, riconoscono come parte del patrimonio culturale;
appare, quindi, evidente la complementarietà e il sostegno reciproco tra la convenzione sul patrimonio culturale intangibile, del 17 ottobre 2003, e la Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali del 20 ottobre 2005, che insieme alla Convenzione internazionale sul patrimonio culturale e naturale, di cui la lista del patrimonio culturale mondiale costituisce il principale e più noto strumento di tutela, costituiscono l'impalcatura complessiva del processo di tutela e salvaguardia culturale tracciato a partire dal 1972;
con la ratifica della Convenzione sulla protezione e la promozione delle diversità delle espressioni culturali si evidenzia in modo ancora più marcato e, quindi, incomprensibile la mancata ratifica da parte dell'Italia della Convenzione sul patrimonio culturale intangibile, peraltro redatta oltre due anni prima;
alla data del 3 gennaio 2007, gli Stati che hanno ratificato la Convenzione del patrimonio culturale intangibile erano già ben sessantanove, mentre appare in una fase molto avanzata il processo per la definizione dei criteri per l'iscrizione dei beni nella lista;
fino a quando l'Italia non avrà ratificato la Convenzione sul patrimonio culturale intangibile, non potrà entrare a far parte del Comitato intergovernativo e dell'Assemblea generale, potendo partecipare ai lavori solo in veste di osservatore e, quindi, senza potere di intervenire sulle decisioni da assumere;
gli interessi dell'Italia, Paese ricco di patrimonio culturale intangibile, perdurando la mancata ratifica, rischiano di essere fortemente compromessi, e ciò in palese contraddizione con la detenzione del primato mondiale, conquistato nel 2003, nella lista del patrimonio culturale e naturale;
la mancata ratifica della Convenzione è ancora più grave alla luce delle aspettative che un Paese come l'Italia crea nel mondo, anche in ragione del ruolo riconosciuto dall'UNESCO in tema di pronto intervento per la tutela del patrimonio culturale mondiale, minacciato da eventi bellici, terroristici o da calamità naturali;
dal 23 al 27 maggio 2007 è in programma a Pechino la prossima sessione straordinaria del Comitato intergovernativo, con, all'ordine del giorno, la definizione dei criteri per la selezione e conseguente iscrizione dei beni nella lista del patrimonio intangibile,
impegna il Governo
a procedere, quanto prima, alla ratifica della convenzione UNESCO sul patrimonio intangibile, fatta a Parigi il 17 ottobre 2003.
9/2081/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Bono, Giulietti.