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Allegato B
Seduta n. 102 del 1/2/2007
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INTERNO
Interrogazioni a risposta orale:
FRASSINETTI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 30 dicembre 2006 a Parabiago la comunità islamica, in occasione della Aid ed Adha, Festa del Sacrificio, ha perpetrato in un terreno a cielo aperto una vera e propria mattanza di pecore ed agnelli, seguendo la prescrizione della macellazione rituale;
tale macellazione rituale consiste nel far uscire più sangue possibile, tagliando di netto la gola dell'animale, che è in stato di assoluta lucidità;
alla Festa dei Sacrificio di Parabiago è stato dato notevole risalto su quotidiani ed emittenti locali;
il comune di Parabiago non vuole essere ricordato con le immagini della sgozzatura degli agnelli e delle teste di animali bruciate con la fiamma ossidrica;
in Italia vi sono delle norme in materia di macellazione molto chiare e severe che tengono conto sia della tutela della salute del cittadino, imponendo l'osservanza di tutte le necessarie norme igieniche, sia del rispetto degli animali che vengono sottoposti ad uno stordimento preventivo per evitare loro inutili sofferenze;
ogni anno in occasione della Festa del Sacrificio in tutta Italia, come è ormai tristemente prevedibile, si ripetono episodi di turbativa dell'ordine pubblico e gravi violazioni del rispetto delle norme igienico-sanitarie;
l'uccisione di animali con macellazione rituale, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera h), e dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 333 del 1998, deve avvenire solo in macelli autorizzati all'effettuazione della macellazione rituale, con esclusione assoluta - a prescindere dal consumo familiare o a fini commerciali - della possibilità di procedere al di fuori di questi impianti, dove, ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto legislativo citato, la macellazione è permessa solo per consumo familiare ma con stordimento obbligatorio per le specie ovina e caprina e, quindi, non per la macellazione rituale;
l'articolo 20 del decreto legislativo n. 286 del 1994 prevede che chiunque proceda alla macellazione degli animali, al sezionamento o al deposito delle carni in stabilimenti non riconosciuti o non autorizzati, è punito con la pena dell'arresto fino a due anni o con l'ammenda fino a 60 mila euro;
l'articolo 544-ter del codice penale sanziona con la reclusione da tre mesi a un anno o con la multa da 3.000 a 15.000 euro, aumentata della metà nel caso di morte, chiunque utilizzi animali in attività che provochino lesioni o sevizie, così come è, secondo gli interroganti, l'utilizzo di
animali per la macellazione al di fuori della normativa speciale di tutela degli animati per la macellazione;
la pratica della macellazione rituale, senza il preventivo stordimento dell'animale, è vietata dalle leggi di molti Paesi europei, quali l'Austria, la Germania e l'Olanda -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda adottare per impedire il ripetersi in futuro delle oramai più volte denunciate situazioni di pericolo, in particolare sul fronte dell'ordine pubblico, derivanti da queste pratiche di macellazione, che l'interrogante giudica incivili;
se il Ministro interrogato, sentito e di concerto con il Ministro della salute non intenda attivarsi per una necessaria campagna informativa rivolta ai cittadini, periodicamente ed in particolar modo in prossimità di periodi tradizionalmente dedicati a queste pratiche, volta a far conoscere gli obblighi di legge che regolano la macellazione per consumo familiare.
(3-00587)
PINI e LUSSANA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
nella seduta del 17 luglio 2006, il sottoscritto interrogante aveva presentato l'interrogazione a risposta scritta numero 4-00570, con cui si chiedeva al Governo se fosse a conoscenza dei fatti indicati nell'atto stesso, relativi alla struttura di «Villa Salus», a Bologna, e se intendesse in qualche modo porre rimedio a quella che l'interrogante giudicava l'evidente compromissione della legalità in tale sito;
ad oggi, dopo oltre sei mesi, tale interrogazione non ha ancora avuto risposta;
ora, da organi di stampa locale si apprende la notizia che il Consigliere comunale di Bologna eletto nella lista di Forza Italia, Avv. Lorenzo Tommasini, è stato iscritto sul registro degli indagati della Procura di Bologna; sembra che il reato addebitato al Consigliere azzurro consista nella rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio;
tale ipotesi di reato contestato potrebbe essere correlato ad una conferenza stampa con cui il Consigliere Tommasini ha evidenziato e reso pubbliche alcune anomalie relative alla gestione della struttura per immigrati sita nel comune di Bologna, denominata «Villa Salus», una ex-clinica del quartiere Savena dove l'amministrazione comunale ha trasferito da un paio di anni alcune famiglie armene che vivevano abusivamente al «Ferrhotel»; le rivelazioni del Consigliere comunale di Forza Italia sono state possibili grazie al contenuto di un dossier, costituito da comunicazioni cartacee o via e-mail avvenute tra i servizi sociali del Comune di Bologna e i gestori della struttura ospitante le numerose famiglie extracomunitarie; la consultazione di tali documenti era stata inizialmente negata al Tommasini da parte del Vice-Sindaco di Bologna Adriana Scaramuzzino e solo successivamente una sentenza del Tar di Bologna, in ragione del diritto speciale di accesso riconosciuto in favore dei consiglieri comunali e provinciali dal testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000), ha riconosciuto in capo al consigliere il diritto di prendere visione della documentazione amministrativa;
il Comune di Bologna, tramite il Vice-Sindaco Scaramuzzino, aveva più volte negato l'esistenza di problemi nella struttura in oggetto, ma la pubblicazione dei documenti, messi a disposizione del Consigliere Tommasini a seguito della sentenza del Tar di Bologna, ha - secondo l'interrogante - palesemente smentito le precedenti dichiarazioni del Vice-Sindaco tese a minimizzare comportamenti illeciti e anomalie strutturali all'interno di Villa Salus;
risulta verosimile che l'iscrizione sul registro degli indagati del consigliere sia dunque conseguente ad una denuncia di parte del Comune di Bologna;
la eventuale presentazione, da parte del Comune di Bologna, di una denuncia
nei confronti di un Consigliere di opposizione, per compiti svolti nell'esercizio di una funzione costituzionalmente garantita quale il controllo delle funzioni amministrative dell'ente locale, sembra all'interrogante rappresentare un atto di grave intimidazione che lede l'intero sistema democratico;
di contro, suscita perplessità il fatto che non vi sia notizia di alcun procedimento a carico dei gestori di «Villa Salus» o dei rappresentanti dell'amministrazione Bolognese, nonostante i documenti citati abbiano evidenziato l'esistenza di gravi responsabilità e comportamenti illeciti;
lo speciale diritto di accesso riconosciuto dal legislatore in favore dei consiglieri comunali e provinciali dall'articolo 43, comma 2 del testo unico degli enti locali (decreto legislativo n. 267 del 2000) comporta il diritto di ottenere dagli uffici pubblici nonché dalle loro aziende ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni in loro possesso che risultino utili all'espletamento del loro mandato ed assicurare così che il diritto all'informazione sia funzionale alla cura dell'interesse pubblico connesso all'incarico ricoperto, espressione quest'ultimo del principio democratico dell'autonomia locale e della rappresentanza della collettività;
alla luce dei recenti fatti, assume una sempre maggiore importanza - quale elemento chiarificatore - il fatto di poter disporre degli elementi conoscitivi già richiesti al Governo con l'interrogazione precedentemente citata -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti generalizzati nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-00570;
se abbia assunto o abbia intenzione di assumere iniziative in merito alla situazione ivi segnalata, di «Villa Salus», e - in caso affermativo - quali siano e quale sia stato il loro esito.
(3-00591)
Interrogazioni a risposta scritta:
GALANTE. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
per il prossimo 10 febbraio il Movimento Fiamma Tricolore ha annunciato l'intenzione di organizzare una manifestazione per «commemorare la tragedia degli esuli di Istria e Dalmazia e delle vittime dell'eccidio delle Foibe» a Livorno;
a giudizio dell'interrogante, la scelta della suddetta città, medaglia d'argento della guerra di Liberazione dal fascismo e dal nazismo, risulta particolarmente provocatoria e si inquadra chiaramente nel pesante tentativo in atto di screditare il valore, storico e politico, della Resistenza nella costruzione morale e civile del nostro Paese;
già l'ANPI, l'ANPPIA e l'ANEI si sono attivate per impegnare sia il Comune che la Provincia di Livorno a negare l'autorizzazione allo svolgersi di tale manifestazione, che offende la cultura democratica della città di Livorno e rappresenta l'ennesimo attacco alla Resistenza come valore fondante della Repubblica Italiana -:
se il Ministro non ritenga opportuno attivarsi presso le autorità competenti al fine di impedire lo svolgimento di tale manifestazione, anche in sede privata, per motivi di ordine pubblico e soprattutto per dare piena applicazione alla Legge Mancino.
(4-02410)
CINZIA MARIA FONTANA. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la sede del distaccamento permanente dei Vigili del Fuoco di Crema (Cremona) soffre da tempo di pesanti problemi strutturali e non è più ormai adeguata agli attuali standard operativi sia in merito all'alloggiamento del personale che agli spazi di ricovero dei mezzi di soccorso;
al fine di trovare una soluzione ai problemi evidenziati e verificata maggiormente percorribile la proposta di realizzazione di una nuova caserma anziché di ristrutturazione e ampliamento della caserma
esistente, il comune di Crema, individuata l'area, si è attivato di concerto con il Comando provinciale di Vigili del Fuoco per sviluppare un progetto di massima in base alle caratteristiche generali fornite dal Ministero dell'interno;
tale progetto preliminare è stato presentato nello scorso mese di ottobre a codesto Ministero;
con altrettanta importante attenzione, oltre ai problemi strutturali della sede, è da considerare la cronica carenza di organico che sta diventando sempre meno sostenibile in presenza di una crescita continua degli interventi effettuati dal distaccamento di Crema (ben 1.100 interventi nel corso dell'anno 2006 con un organico pari a 6 unità);
il territorio cremasco, infatti, comprende 50 comuni e quasi la metà della popolazione provinciale ed è caratterizzato, oltre che da una costante crescita demografica, da un rilevante tessuto artigianale ed industriale a rischio urbano ed in forte espansione;
per tutti questi motivi si ritiene non più rinviabile un potenziamento dell'organico esistente, così come si ritiene necessario promuovere il passaggio del distaccamento di Crema in classe D2, considerato anche che la collocazione strategica della città (che dista circa 40 chilometri da Cremona, Brescia, Milano, Bergamo e circa 20 chilometri da Lodi) potrebbe far assumere al distaccamento di Crema una funzione interprovinciale -:
quali iniziative ed azioni intenda adottare il Ministero al fine di trovare risposte positive per superare la pesante situazione di carenze di struttura e di organico non adeguate alle esigenze dei territorio, alle quali oggi si riesce comunque a far fronte con serietà grazie alla dedizione e all'impegno dei personale addetto.
(4-02419)
COLUCCI. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 241 del 1990 e successive modificazioni prevede all'articolo 1 che l'attività amministrativa sia retta dal principio di trasparenza;
tale enunciazione costituisce, a sua volta, traduzione sul piano dell'azione amministrativa del principio fondante lo stesso ordine costituzionale: quello democratico;
la giunta comunale di Biccari ha adottato in data 20 luglio 2006 una delibera con cui - nell'affidare al legale di fiducia dell'amministrazione l'incarico di impedire ad un cittadino di quel comune di avanzare richieste di atti amministrativi oppure di avviare ricorsi straordinari al Capo dello Stato - ha, di fatto, provveduto a qualificare come obiettivo programmatico prioritario dell'azione amministrativa comunale l'impedire ad un cittadino di agire per la tutela dei propri diritti ed interessi legittimi; tale atto della giunta risulta adottato, come esso stesso recita, allo scopo di garantire l'imparzialità ed il buon andamento dei servizi e la trasparenza dell'azione amministrativa;
il supposto interesse che la citata delibera dovrebbe tutelare risiederebbe nell'esigenza di evitare che gli uffici comunali siano impegnati nelle attività di ricerca d'archivio e di realizzazione di copie di atti amministrativi occorrenti a soddisfare le richieste del cittadino in questione e concernenti vari procedimenti nei settori degli impianti eolici, delle aree cimiteriali, degli insediamenti produttivi e dell'edilizia;
non risulta che il consiglio comunale di Biccari abbia adottato atti od assunto iniziative volti a sconfessare l'operato della giunta;
le attività poste in essere da parte degli organi di vertice del comune di Biccari sono, secondo l'interrogante, ostentamente e protervamente lesive dei principi costituzionali di imparzialità, buon andamento e legalità ma anche, di fatto, offensive dello stesso principio democratico -:
se non ritenga necessario sottoporre la questione all'esame della Commissione
per l'accesso ai documenti amministrativi, affinché la stessa eserciti i propri poteri di vigilanza e di accesso, ai sensi della richiamata legge n. 241 del 1990.
(4-02433)