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Allegato A
Seduta n. 104 del 6/2/2007
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(A.C. 2112 - Sezione 5)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame sospende l'applicazione della legge della regione Liguria n. 36 del 2006, in materia di prelievo venatorio, in esecuzione dell'ordinanza del Presidente della Corte di giustizia delle Comunità europee del 19 dicembre 2006, assunta nell'ambito della causa C-503/06;
tale legge si poneva assolutamente in contrasto con i principi e le condizioni dettate dalla direttiva 79/409/CEE (sulla tutela degli uccelli selvatici) ed in particolare nei riguardi dell'articolo 9, relativo per l'appunto alla possibilità di derogare al regime vincolistico della direttiva nel rispetto però di determinate condizioni e per precise finalità;
l'Italia negli ultimi anni è stata coinvolta in ottanta procedure di infrazione alla normativa comunitaria ambientale, delle quali ventidue proprio legate alla tutela della biodiversità;
il 27 dicembre 2006 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il decreto-legge in esame, immediatamente applicabile, che sospende l'applicazione della controversa legge regionale ligure;
tale meccanismo, secondo il quale il Presidente della Corte di Giustizia ordina ad uno Stato membro l'immediata sospensione di una legge, oggetto di procedura di infrazione, è un procedimento previsto dal regolamento di procedura della Corte di Giustizia;
l'eccezionalità di tale procedura, che fino a questo momento non era mai stata applicata, dimostra che reiterare l'approvazione di leggi in palese contrasto con le norme comunitarie può dare avvio, oltre alle «normali» procedure di infrazione, anche a provvedimenti di urgenza tesi a bloccare in modo immediato le norme in questione;
il programma del Governo recita, alla pagina 153, «Per quanto riguarda l'attività venatoria proponiamo la difesa e la piena applicazione della legge n. 157 del 1992, il rispetto delle direttive comunitarie in materia di caccia.»,
impegna il Governo
in attuazione del programma di Governo, a garantire un rispetto effettivo su tutto il territorio nazionale della direttiva comunitaria 79/409/CEE, riservandosi di impugnare tutte le leggi regionali che in futuro dovessero risultare in contrasto con la predetta direttiva.
9/2112/1. Mellano, Bonelli, Beltrandi, Poretti, Francescato, Villetti.
La Camera,
premesso che:
con il decreto legislativo 28 dicembre 2004, n. 310, emanato in attuazione
della delega contenuta nella legge n. 3 ottobre 2001, n. 366, sono state apportate modificazioni e integrazioni al testo unico bancario (decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385) allo scopo di coordinare la riforma societaria con la disciplina speciale delle banche costituite in forma cooperativa;
il coordinamento ha reso applicabili nei confronti di dette categorie di banche le disposizioni del riformato codice civile che non incidono su aspetti sostanziali della relativa disciplina speciale contenuta nel testo unico bancario;
le banche di credito cooperativo sono ricondotte alla categoria civilistica delle cooperative «a mutualità prevalente», in quanto tenute ad adottare nei propri statuti le clausole di cui all'articolo 2514 del codice civile, oltre che a rispettare i criteri di operatività prevalente con i soci definiti ai sensi dell'articolo 35 del testo unico bancario e dalle istruzioni di vigilanza in merito;
nel nuovo contesto derivante dal recepimento degli accordi di Basilea 2, le banche di credito cooperativo - vere e proprie banche del territorio - avranno un ruolo importante nel sostegno di un sistema economico fatto in gran parte da piccola e piccolissima impresa;
con il provvedimento in esame il Governo intende recepire le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE in tema di accesso all'attività degli enti creditizi e del relativo esercizio e in tema di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi,
impegna il Governo
nel quadro delle iniziative volte a creare situazioni di uguaglianza nella concorrenza tra le banche ed a determinare il rafforzamento dell'operatività delle banche di credito cooperativo a favore dello sviluppo economico del territorio nel quale prestano la loro attività, a valutare la possibilità di introdurre modifiche legislative per consentire alle banche di credito cooperativo di operare anche con criteri di mutualità non prevalententemente diretta a favore dei soci.
9/2112/2. Fluvi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE;
la nuova regolamentazione comunitaria mira a rafforzare la disciplina di mercato e ad incoraggiare le banche e le imprese a migliorare le strategie, il controllo dei rischi e l'organizzazione interna;
con il provvedimento in esame il Governo intende recepire le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE in tema di accesso all'attività degli enti creditizi e del relativo esercizio e in tema di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi,
impegna il Governo
a porre allo studio tutte le misure necessarie per far sì che le banche e gli intermediari forniscano la più ampia e trasparente informativa al pubblico in tema di strategie di investimento, controllo dei rischi e organizzazione interna.
9/2112/3. Garavaglia.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE;
la nuova regolamentazione comunitaria riconosce alle banche il potere di determinare esse stesse il merito del credito del cliente, sulla base di modelli approvati dall'autorità di vigilanza;
la nuova regolamentazione comunitaria mira a disciplinare le informazioni che devono essere pubblicate dalle banche;
con il provvedimento in esame il Governo intende recepire le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE in tema di accesso all'attività degli enti creditizi e del relativo esercizio e in tema di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi,
impegna il Governo
a porre allo studio tutte le misure necessarie per far sì che le banche e gli intermediari assolvano all'obbligo di illustrare le loro decisioni di rating nel modo più ampio e trasparente.
9/2112/4. Filippi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE;
la nuova regolamentazione comunitaria riconosce alle banche il potere di determinare esse stesse il merito del credito del cliente, sulla base di modelli approvati dall'autorità di vigilanza;
la nuova regolamentazione comunitaria mira a disciplinare le informazioni che devono essere pubblicate dalle banche;
con il provvedimento in esame il Governo intende recepire le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE in tema di accesso all'attività degli enti creditizi e del relativo esercizio e in tema di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi,
impegna il Governo
a porre allo studio tutte le misure necessarie per far sì che le banche e gli intermediari non riversino i maggiori costi derivanti dai nuovi e maggiori obblighi informativi sulle imprese e sui privati clienti.
9/2112/5. Fugatti.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca modifiche al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE;
la nuova disciplina comunitaria prescrive alla Banca d'Italia di definire forme di collaborazione e coordinamento con le autorità di vigilanza degli altri Stati comunitari;
valutata l'intenzione del Governo di recepire le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE in tema di accesso all'attività degli enti creditizi e del relativo esercizio e in tema di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi,
impegna il Governo
a porre in essere forme stabili di coordinamento tra le autorità di vigilanza comunitarie anche per mezzo di riunioni periodiche a cadenza programmata e a riferire ogni sei mesi alle Commissioni parlamentari competenti gli esiti degli incontri.
9/2112/6. Cota.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, in ottemperanza a quanto previsto dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE;
esiste già in Italia l'Agenzia nazionale italiana gioventù, presso il Ministero della solidarietà sociale, che a sua volta
era stato istituita nel 2000 per attuare il programma comunitario «Gioventù» (decisione n. 1031/2000/CE);
per adeguarsi a quanto previsto dalla decisione 1719/2006/CE è stato ritenuto necessario dal Governo sopprimere l'agenzia esistente e trasferirne le dotazioni finanziarie, strumentali e di personale alla istituenda Agenzia nazionale per i giovani;
stante quanto previsto in sede comunitaria, la nuova agenzia e le azioni correlate, espresse dal programma «Gioventù in azione», hanno una durata certa di sei anni, fino al 2013, orizzonte di definizione del bilancio comunitario, senza certezze di più lungo termine;
nonostante ne erediti tutte le dotazioni, la nuova agenzia è destinata ad avere una nuova sede, non ancora definita, che però comporterà una spesa annua di 150.000 euro, più 100.000 euro di strutture informatiche;
nulla preclude che la nuova agenzia, anche se collocata in una sede ministeriale, goda di indipendenza ed autonomia come richiesto in sede europea, posto che deve comunque sottoporsi all'indirizzo e alla vigilanza governativa,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di collocare l'Agenzia nazionale per i giovani nelle sedi della Agenzia nazionale italiana gioventù, con un possibile risparmio fino a 250.000 euro annuali.
9/2112/7. Pini.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in oggetto istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, in ottemperanza a quanto previsto dalla decisione del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1719/2006/CE, e sopprime l'Agenzia nazionale italiana gioventù, che a sua volta era stata creata in attuazione della decisione n. 1031/2000/CE;
la modifica più vistosa provocata dalla nuova decisione comunitaria e conseguentemente dall'articolo 5 del provvedimento in esame è la creazione di un organo di vertice e di controllo dell'Agenzia, che prima rispondeva in linea diretta ad un solo direttore generale già nell'organigramma del Ministero della solidarietà sociale;
seppur giustificabile dalla esigenza comunitaria di avere un'agenzia che goda di ampia indipendenza, lo scorporo dal Ministero ha determinato un aggravio di spesa di 209.000 euro annui, imputati agli stipendi di un direttore generale, di quattro componenti del Consiglio direttivo, di un Presidente del collegio dei revisori e di due componenti del Collegio dei revisori. La cifra costituisce, per importanza, la seconda voce di spesa dell'intero budget dell'Agenzia;
il provvedimento appare in netta contraddizione con le politiche proclamate dal Governo durante la recente legge finanziaria, volte alla riduzione della spesa pubblica e degli organismi caratterizzati da organi di governo di peso sproporzionato all'effettiva complessità degli enti che gestiscono,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di monitorare la disposizione richiamata in premessa, al fine di limitare un simile aggravio di spesa che pare non incidere significativamente in senso migliorativo sull'efficacia delle attività dell'Agenzia.
9/2112/8. Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1 del decreto-legge in esame reca modifiche al testo unico delle
leggi in materia bancaria e creditizia per l'attuazione della direttiva 2006/48/CE;
la nuova regolamentazione comunitaria introduce nuovi obblighi informativi a carico degli istituti di credito in tema di controllo dei rischi e organizzazione interna;
la nuova regolamentazione comunitaria estende i poteri di intervento delle autorità di vigilanza sugli istituti di credito;
con il provvedimento in esame il Governo intende recepire le direttive comunitarie 2006/48/CE e 2006/49/CE in tema di accesso all'attività degli enti creditizi e del relativo esercizio e in tema di adeguatezza patrimoniale delle imprese di investimento e degli enti creditizi;
gli obblighi introdotti dalle direttive comunitarie e recepite dall'ordinamento italiano avranno un notevole impatto sugli istituti di credito di minori dimensioni;
impegna il Governo
a porre allo studio tutte le misure necessarie per far sì che i nuovi obblighi patrimoniali, dimensionali, informativi non pesino in modo eccessivo sulle banche e sugli intermediari a carattere locale e di minori dimensioni, con uno sviluppo territoriale limitato, in modo da non pregiudicare la loro operatività e la loro stessa sopravvivenza.
9/2112/9. Fava.
La Camera,
premesso che:
le norme recate dal provvedimento in titolo contengono disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria 2006/48/CE, in materia di accesso ed esercizio dell'attività degli enti creditizi, nonché della direttiva comunitaria 2006/49/CE, in materia di vigilanza regolamentare sulle imprese di investimento;
l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica dunque il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) per adeguarlo ai contenuti delle direttive richiamate;
le modifiche in larga parte introducono, con riguardo agli intermediari del mercato mobiliare, disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 1 in riferimento alle banche;
quanto al merito, sono previsti nei confronti degli intermediari mobiliari obblighi di informativa al pubblico circa l'adeguatezza patrimoniale, la gestione del rischio e l'organizzazione interna amministrativa e di controllo; circa la possibilità di adottare rating interni, previa autorizzazione della Banca d'Italia e la possibilità da parte della stessa Banca d'Italia di introdurre particolari disposizioni di carattere restrittivo ai fini di tutelare la stabilità del sistema; l'ampliamento ed il rafforzamento della vigilanza consolidata nei confronti di gruppi di SIM, di cui è prevista l'iscrizione in un apposito albo tenuto dalla Banca d'Italia;
le norme relative alle nuove modalità di valutazione del rischio di credito ai fini dell'adeguatezza patrimoniale, previste dalle stesse direttive comunitarie, nei loro effetti applicativi, appaiono suscettibili nel medio periodo di determinare profonde conseguenze sia nell'ambito del sistema bancario che del sistema delle imprese,
impegna il Governo
ad assicurare che dall'attuazione delle disposizioni in esame non derivino nuovi o maggiori oneri ovvero minori entrate a carico della finanza pubblica.
9/2112/10. Alessandri.
La Camera,
premesso che:
le norme recate dal provvedimento in titolo contengono disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria 2006/48/CE,
in materia di accesso ed esercizio dell'attività degli enti creditizi, nonché della direttiva comunitaria 2006/49/CE, in materia di vigilanza regolamentare sulle imprese di investimento;
l'articolo 2 del decreto-legge in esame modifica dunque il testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria (TUIF) per adeguarlo ai contenuti delle direttive richiamate;
le modifiche in larga parte introducono, con riguardo agli intermediari del mercato mobiliare, disposizioni analoghe a quelle previste dall'articolo 1 in riferimento alle banche;
il ruolo della vigilanza consolidata viene ampliato e rafforzato dalle nuove disposizioni comunitarie anche in un'ottica sovranazionale rendendo necessario un efficace coordinamento della terminologia tecnica inerente gli istituti normativi interessati, come ad esempio la nozione stessa di gruppo bancario e di gruppo di imprese di investimento,
impegna il Governo
a garantire l'effettiva e adeguata corrispondenza della terminologia comunitaria con quella nazionale, al fine di scongiurare possibili incongruenze che possano recare pregiudizio all'attività dei soggetti interessati.
9/2112/11. Stucchi.
La Camera,
premesso che:
la regolamentazione dello svolgimento delle attività venatorie sul territorio è materia di competenza esclusiva delle regioni;
rientra tra le competenze esclusive delle regioni la facoltà di derogare alle norme generali per quanto attiene gli aspetti indicati nella legge 3 ottobre 2002, n.221, che, peraltro, fu emanata anche per sanare un'infrazione dello Stato italiano conseguente alla mancata applicazione delle norme comunitarie in materia di deroghe;
l'abrogazione di leggi regionali in materia di regolamentazione dell'esercizio delle attività venatorie sui territori delle stesse regioni è in chiaro contrasto con i principi dell'autonomia regionale che discendono dall'articolo 117 della Costituzione, in base ai quali il Governo può essere, unicamente, titolare del potere straordinario al fine di annullare atti che risultino illegittimi per i profili amministrativi, ma non per abrogare leggi regionali, per di più adottate su materie di competenza esclusiva delle regioni medesime,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative, anche normative, volte a definire, d'intesa con la Conferenza Stato-regioni, il quadro normativo minimo di riferimento, in base al quale le regioni possano esercitare la loro potestà legislativa in materia di caccia, in modo omogeneo tra loro e coerente con l'ordinamento comunitario.
9/2112/12. Dozzo.
La Camera,
premesso che:
gli articoli 1 e 2 del provvedimento in esame contengono disposizioni di attuazione della direttiva comunitaria 2006/48/CE, in materia di accesso ed esercizio dell'attività degli enti creditizi, e della direttiva comunitaria 2006/49/CE, in materia di vigilanza regolamentare sulle imprese di investimento;
l'articolo 3 prevedeva il recepimento della direttiva 96/67/CE, al fine di evitare la procedura di infrazione n. 1999/4472 ex articolo 228 del Trattato istitutivo della Comunità europea, in tema di libero accesso al mercato di assistenza a terra negli aeroporti della Comunità, e la medesima
disposizione era già stata prevista all'interno della legge comunitaria 2006;
l'articolo 4 prevede la sospensione dell'applicazione della legge della Regione Liguria 31 ottobre 2006, n. 36, in tema di attività venatoria;
l'articolo 5 prevede l'istituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione alla decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento e del Consiglio europeo del 15 novembre 2006, che istituisce il programma di intervento «Gioventù in azione»;
il Governo, durante la discussione del provvedimento, ha esteso la portata degli interventi, andando a modificare leggi aventi ad oggetto materie assolutamente non omogenee con le materie comprese nel decreto-legge in esame, quali l'immigrazione, le tasse di concessioni governative, le sponsorizzazioni del tabacco, il Codice delle comunicazioni e l'albo dei Consulenti del lavoro,
impegna il Governo
ad adottare per il futuro una metodologia di lavoro diversa, evitando di inserire nel medesimo decreto modifiche a leggi in ambiti così eterogenei, che meriterebbero discussioni più approfondite e che, ad avviso dei presentatori, in sede di conversione di un unico decreto legge, non possono aver luogo.
9/2112/13. Gibelli.
La Camera,
premesso che:
il contenuto del disegno di legge è assolutamente eterogeneo e l'unico elemento unificante è costituito dall'obbligo di adempiere ad alcuni obblighi comunitari già scaduti o prossimi alla scadenza;
la legge comunitaria per il 2006, già approvata, contiene, all'allegato B, la delega al recepimento delle direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE, in materia di vigilanza regolamentare sulle imprese di investimento;
la disposizione contenuta nell'articolo 3 era già presente nella legge comunitaria 2006, già approvata,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte ad evitare per il futuro forme di sovrapposizione degli strumenti normativi, che possono generare incertezza sulla disciplina operante nelle materie oggetto di intervento legislativo.
9/2112/14. Dussin.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame attua la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013:
i Paesi comunitari sono pertanto tenuti ad istituire agenzie nazionali per l'attuazione delle azioni del programma comunitario a livello nazionale;
di conseguenza il citato articolo 5 istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede a Roma, che sostituirà l'attuale struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale, che verrà conseguentemente soppressa in quanto priva dei requisiti previsti dalla sovracitata normativa comunitaria;
le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per le politiche giovanili, e dal Ministro della solidarietà sociale,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative volte a garantire che vengano fatte salve le competenze
in materia di politiche giovanili costituzionalmente riconosciute alle Regioni ai sensi delle previsioni del Titolo V, parte seconda, della Costituzione.
9/2112/15. Montani.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame attua la decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 novembre 2006, che istituisce il programma «Gioventù in azione» per il periodo 2007-2013;
i Paesi comunitari sono pertanto tenuti ad istituire agenzie nazionali per l'attuazione delle azioni del programma comunitario a livello nazionale;
di conseguenza il citato articolo 5 istituisce l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede a Roma, che sostituirà l'attuale struttura esistente presso il Ministero della solidarietà sociale, che verrà conseguentemente soppressa in quanto priva dei requisiti previsti dalla sovracitata normativa comunitaria;
le funzioni di indirizzo e vigilanza sull'Agenzia saranno esercitate congiuntamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, o dal Ministro delegato per le politiche giovanili, e dal Ministro della solidarietà sociale,
impegna il Governo
a garantire l'effettiva partecipazione all'attività dell'Agenzia nazionale per i giovani sia delle associazioni giovanili maggiormente rappresentative a livello nazionale, sia di quelle a carattere regionale, nel rispetto delle procedure previste dalla Commissione europea.
9/2112/16. (Testo modificato nel corso della seduta) Bricolo.
La Camera,
premesso che:
la decisione 1719/2006/CE ha istituito per gli anni 2007-2013 il programma «Gioventù in azione» per l'attuazione del quale è prevista la costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani di cui all'articolo 5 del decreto in esame;
appare opportuno che l'Agenzia si avvalga di uno staff di personale formato, prevalentemente, se non esclusivamente, da giovani;
tra gli obiettivi del programma «Gioventù in azione» si annoverano quelli di favorire la partecipazione al programma da parte di giovani con minori opportunità, di migliorare la comprensione del settore della gioventù, nell'ambito del rispetto della dignità umana, dell'uguaglianza, del rispetto dei diritti umani, della tolleranza e della non discriminazione;
la tossicodipendenza è un fenomeno prevalentemente legato al mondo giovanile ed al disagio che questo mondo spesso esprime;
in Italia esistono già delle normative specifiche relative al mondo giovanile, quali la legge 19 luglio 1991, n. 216, finalizzata al sostegno ed al recupero di minori a rischio di devianza, e la legge 28 agosto 1997, n. 285, istitutiva del Fondo nazionale per l'infanzia e l'adolescenza, finalizzato alla realizzazione di interventi a livello nazionale, regionale e locale per favorire la promozione dei diritti, la qualità della vita, e lo sviluppo, la realizzazione individuale e la socializzazione nell'infanzia e nell'adolescenza,
impegna il Governo
a prevedere, in sede di costituzione dell'Agenzia nazionale per i giovani, un opportuno collegamento e coordinamento tra l'operato dell'Agenzia e le attività realizzate in attuazione della normativa nazionale vigente, disciplinando, in particolare:
i requisiti di accesso agli organi di vertice dell'Agenzia, con particolare riguardo
all'età e alla realizzazione delle pari opportunità.
9/2112/17. (Testo modificato nel corso della seduta)Germontani, Leo, Antonio Pepe.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 5 del provvedimento in esame, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006, costituisce, ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani, con sede in Roma;
l'articolo 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, disciplina in generale le agenzie, avendo come modello strutture ministeriali complesse e di notevoli dimensioni;
l'Agenzia nazionale per i giovani, i cui compiti venivano svolti precedentemente presso il Ministero della solidarietà sociale, ha invece dimensioni ridotte e compiti limitati all'attuazione del programma comunitario;
da ciò consegue che il trattamento giuridico e retributivo degli organi di vertice debba essere rapportato alle ridotte dimensioni dell'Agenzia medesima, come peraltro previsto nella relazione tecnica,
impegna il Governo
ad adottare le opportune iniziative affinché nello Statuto dell'Agenzia nazionale per i giovani sia prevista una disciplina sul trattamento giuridico e retributivo del direttore generale dell'Agenzia medesima corrispondente alle dimensioni dell'ente e nell'ambito della copertura finanziaria indicata nella relazione tecnica.
9/2112/18. Mungo.
La Camera,
considerata la particolare natura e le funzioni dell'Agenzia nazionale per i giovani;
considerata l'importanza di dare un segnale che contribuisca alla creazione di una nuova classe dirigente consapevole delle problematiche europee,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità, nelle procedure di nomina degli organi di vertice dell'Agenzia e in quelle di selezione del suo personale, di effettuare la scelta tra persone di età inferiore ai 35 anni, motivando l'eventuale deroga a questo criterio con un puntuale richiamo alla particolare competenza delle stesse ed alla loro specifica professionalità;
a garantire una periodica consultazione tra l'Agenzia e il Dipartimento per le politiche giovanili e le attività sportive.
9/2112/19. Leddi Maiola, Fluvi, Vacca.
La Camera,
premesso che:
con il decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, è stata costituita l'Agenzia nazionale per i giovani, in attuazione della decisione n. 1719/2006/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2006,
impegna il Governo
a considerare come criterio preferenziale nella regolamentazione del personale operante nell'Agenzia nazionale per i giovani il rispetto del principio delle pari opportunità di genere, la giovane età e le competenze specifiche richieste dalla decisione comunitaria.
9/2112/20. Baldelli, Gioacchino Alfano, Gianfranco Conte, Di Virgilio, Grimoldi.
La Camera,
premesso che:
la costituzione dell'Agenzia nazionale dei giovani, di cui all'articolo 5, comma 1, del provvedimento in esame, viene attuata, al comma 2 del medesimo articolo 5, attraverso il trasferimento delle dotazioni finanziarie, strumentali e di personale dell'Agenzia nazionale italiana della gioventù, già costituita presso il Ministero della solidarietà sociale che, di conseguenza, viene soppressa;
si dovrebbe pertanto attendere un'invarianza dei costi di gestione; al contrario dalla relazione tecnica si evince una previsione di aumento di svariate spese (affitto nuova sede, assistenza tecnica, beni di consumo, organi di vertice),
impegna il Governo
ad ottimizzare l'impiego della dotazione finanziaria, anche valutando l'opportunità di rivedere le previsioni di spesa al ribasso, con particolare riferimento agli organi di vertice.
9/2112/21. Borghesi, Fundarò, Leddi Maiola, Fluvi, Del Mese.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge in esame reca norme volte ad accrescere la concorrenza tra le banche con vantaggi che si ripercuotono anche sull'utenza;
le carte di credito prepagate stanno avendo una grande diffusione a causa dell'incremento del turismo, specialmente giovanile, e che all'estero per timore di furti, smarrimenti e truffe sempre più spesso i cittadini italiani ricorrono all'uso di carte denominate «soldi in tasca»;
rilevato che le commissioni richieste dalle banche agli utenti, hanno un costo fisso indipendentemente dalla cifra versata per l'accredito, così come qualsiasi accredito effettuato tramite servizio bancomat e che, conseguentemente, ad avviso del presentatore, si tratta di una tipica operazione di «cartello»effettuata dalle banche,
impegna il Governo
ad adottare, nell'ambito delle misure volte ad accrescere la concorrenza tra gli operatori bancari e finanziari, ulteriori iniziative affinché venga eliminato o diminuito il costo di questa commissione.
9/2112/22. (nuova formulazione) (Testo modificato nel corso della seduta). Buontempo.