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Allegato B
Seduta n. 104 del 6/2/2007
...
DIFESA
Interrogazione a risposta scritta:
BRIGANDÌ, FUGATTI e BRICOLO. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
a seguito dell'approvazione dell'articolo 5 «Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio» della legge 2 dicembre 2004 n. 299, che così dispone: «Gli ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento...», con il quale il Parlamento ha inteso sostituire il testo previgente dell'articolo 34 della legge
20 settembre 1980, n. 574, che concedeva tale promozione solo agli ufficiali appartenenti ai «ruoli speciali e di complemento dei ruoli ad esaurimento, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536», molteplici ufficiali cessati dal servizio in data antecedente l'entrata in vigore della norma hanno chiesto al Ministero della difesa il provvedimento di promozione al grado superiore a loro spettante per gli effetti della citata novella legislativa;
in relazione ed a seguito delle richieste inoltrate dagli ufficiali che ritenevano giustamente di essere i destinatari dell'applicazione nei loro confronti delle disposizioni previste dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, così come sostituito dall'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, risulta la direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, abbia emanato, ai fini applicativi del citato articolo 5, la circolare prot. n. MD/GMIL-03-II/4/2/2005/26702, con data del 21 marzo 2005;
nella predetta circolare è stato sancito il rigetto delle istanze di tutti gli ufficiali già cessati dal servizio, venendo negata la promozione al grado superiore di costoro, per aver disposto che non potesse essere riconosciuto all'articolo 5 il preteso effetto retroattivo vantato dagli ufficiali richiedenti, sulla base della seguente disposizione che qui di seguito viene riportata integralmente: «Con riguardo agli ufficiali cessati dal servizio permanente prima dell'entrata in vigore di tale ultima disposizione, la relativa richiesta non può che essere rigettata in quanto non può essere riconosciuto al citato articolo 5 il preteso effetto retroattivo. Infatti, come previsto dall'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale, «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo».La norma in questione è entrata in vigore - come previsto dall'articolo 17 della stessa legge n. 299 del 2004 - dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e, quindi, dal 17 dicembre 2004. La promozione al grado superiore, quindi, potrà essere riconosciuta soltanto in favore di coloro che siano collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento a far data dal 17 dicembre 2004, sempre che ricorrano le altre condizioni di legge.»;
l'assioma creato con l'emanazione della circolare in esame, rappresenta secondo gli interroganti una interpretazione innaturale e illegittima dell'articolo 11 delle preleggi; assioma sconfessato dalla costante giurisprudenza in materia e dalla stessa prassi legislativa che hanno ritenuto costantemente doversi ritenere non retroattiva solo la legge a carattere penale. Basterebbe fare riferimento all'applicazione dell'indulto, per esempio, per sottolineare quanto sia illegittima tale circolare, secondo la quale i destinatari dell'indulto non avrebbero potuto usufruire di tale beneficio;
dagli atti parlamentari relativi alla legge n. 299 del 2004 emerge come l'articolo 5 sia stato voluto dal Sottosegretario di Stato come sostituzione dell'articolo 34 della legge n. 574 del 1980 e che sia stato dotato della rubrica «avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio», che invece nel testo previgente non esisteva;
in particolare, nella seduta della Commissione Difesa del Senato, del 7 aprile 2004, il relatore, senatore Manfredi, sull'articolo 3, come pervenuto dalla Camera dei deputati, che recava «Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio», ha precisato nel suo intervento esplicativo ed illustrativo dell'articolo pervenuto dalla Camera come articolo 3 «...che l'articolo aveva uno scopo particolare "La legislazione vigente, infatti, mi riferisco alla legge n. 224 del 1986, consente a tutti gli ufficiali, a prescindere dal ruolo di appartenenza, di essere promossi il giorno precedente a quello di collocamento in quiescenza per raggiunti limiti di età. Il problema posto riguarda quegli ufficiali che lasciano il servizio anticipatamente rispetto ai limiti di età. In questo caso, ai sensi dell'articolo 34 della legge n. 574 del 1980, la promozione è riconosciuta soltanto
il giorno successivo a quello del collocamento in congedo e quindi senza oneri per lo Stato. Questa norma vale solo per gli ufficiali appartenenti ai ruoli speciali ad esaurimento. Sono attualmente esclusi gli ufficiali dei ruoli tecnicooperativi, previsti dalla legge n. 212 del 1983 e quelli dei ruoli normali. In sostanza, l'articolo estende tale beneficio a tutti gli ufficiali», e detto relatore nona fatto alcuna menzione alla non applicazione della novella legislativa nei confronti degli ufficiali già cessati dal servizio,
anche nell'intervento dell'onorevole Pisa in data 4 novembre 2004 emergeva la palese e diretta volontà del legislatore di voler intervenire in favore degli ufficiali cessati dal servizio, come prova il fatto che così si esprimesse: «Come ricordato dal collega Cossiga, il provvedimento quest'oggi all'esame ha seguito un iter particolare. È stato originato dall'iniziativa di alcuni parlamentari di questa Commissione, per apportare una limitata, e da noi condivisa, modifica alla materia dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali. La discussione che ne è seguita, però, ha introdotto argomenti molto più consistenti, intervenendo con disposizioni riguardanti le promozioni per gli ufficiali cessati dal servizio», senza che alcun altro parlamentare procedesse ad alcuna puntualizzazione discriminatoria;
il legislatore non ha inserito conseguentemente nell'articolo 16 «entrata in vigore» (e non nell'articolo 17 - inesistente - come indicato nella circolare) della legge n. 299 del 2004 nessuna disposizione di salvaguardia dei provvedimenti sull'avanzamento antecedenti tale legge, che fosse paritetica a quella dell'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 490 del 1997, che così recita «Alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano comunque validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme sull'avanzamento in vigore fino al 31 dicembre 1997» e che risulta essere l'ultima norma di salvaguardia inserita in una legge sull'avanzamento che tuteli tutti gli atti anteriori al 1o gennaio 1998 -:
quale sia l'opinione del Governo circa i fatti generalizzati nella premessa e in merito all'opportunità di restaurare il diritto secondo gli interroganti così palesemente violato, annullando la citata circolare emanata sotto il precedente Governo che, al riguardo, non ha espletato il doveroso controllo sull'applicazione dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004 n. 299, e disponendo conseguentemente l'emanazione dei decreti di promozione al grado superiore degli ufficiali cessati dal servizio tra la data del 1o gennaio 1998 e quella del 16 dicembre 2004.
(4-02466)