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Allegato B
Seduta n. 106 dell'8/2/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
DI CENTA. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per gli affari regionali e le autonomie locali. - Per sapere - premesso che:
nelle scuole secondarie la percentuale dei docenti precari è molto elevata, soprattutto in quelle dei piccoli comuni e, in misura, preoccupante, in quelli di montagna, in cui si arriva a volte addirittura al 100 per cento;
in particolare, nella scuola media di Paularo (Udine), piccolo paese della montagna friulana, la situazione è diventata insostenibile: dodici insegnanti su tredici, infatti, sono precari, situazione che comporta un grave pregiudizio per la continuità
e la qualità dell'insegnamento e per la formazione degli studenti e se tale scuola dovesse entrare irrimediabilmente in crisi, verrebbe meno per questo piccolo centro una infrastruttura essenziale per la vita civile e sociale;
la predetta situazione genera una violazione del diritto costituzionalmente garantito ad una corretta istruzione in condizioni di uguaglianza e finalizzato al pieno sviluppo della persona umana;
il perdurare di tali situazione di precarietà e discontinuità rischia di compromettere fortemente la stabilità degli istituti scolastici, potendo determinare addirittura la chiusura delle scuole e sta creando uno sconcerto generale dei genitori degli studenti che assistono ad un trend, in negativo del percorso scolastico dei figli, come si evince dalla percentuale degli insuccessi nelle prime classi elle scuole superiori della zona montana del Friuli, arrivata nel 2006 al 40 per cento -:
quali iniziative intenda intraprendere per garantire una continuità dei docenti nelle realtà periferiche di montagna e nei piccoli comuni dove il fenomeno della precarietà e discontinuità didattica è molto diffuso;
se non ritenga di dover inserire nel Regolamento delle supplenze di prossima emanazione, a seguito delle modifiche concordate con leorganizzazioni sindacali, la possibilità di riassegnare da parte dei dirigenti degli USP, supplenze pluriennali in linea con la vigenza pluriennale delle graduatorie provinciali e di Istituto o, in subordine, la possibilità del rinnovo della supplenza stessa con precedenza a coloro che hanno insegnato nell'anno precedente sui posti vacanti e disponibili, così come peraltro previsto nella legislazione regionale del Trentino.
(4-02515)
CARDANO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro delle comunicazioni. - Per sapere - premesso che:
la creazione e l'uso in internet di siti didattici e culturali a libero accesso si sta diffondendo sempre più nelle scuole tra le comunità di docenti e di studenti;
tali siti non sono di natura commerciale;
da diverse segnalazioni ricevute (ad esempio per il sito www.homolaicus.com) risulta che la SIAE richiede il pagamento dei diritti d'autore per l'uso di alcune immagini utilizzate in ipertesti didattici sulla base della legge 22 aprile 1941, n. 633 modificata con legge 22 maggio 2004, n. 128, non individuando essa alcuna differenza tra uso didattico-formativo-culturale-istituzionale e uso commerciale;
l'articolo 70 della citata legge 633 prevede la possibilità di citazione o riproduzione di brani o parti di opera e la loro comunicazione al pubblico se effettuati per uso di critica, di discussione e di insegnamento, nei limiti giustificati da tali fini e purché non costituiscano concorrenza all'utilizzazione economica dell'opera e che, se effettuati a fini di insegnamento o ricerca scientifica, l'utilizzo deve avvenire per finalità illustrative e per fini non commerciali;
citare vuol dire anche riprodurre immagini in modo incompleto o degradato (come ad esempio nel caso delle risoluzioni adottate negli ipertesti didattici sugli attuali personal computer con il formato JPEG), quindi la SIAE dovrebbe distinguere tra copie identiche dell'opera, non ammesse, e citazioni delle stessa, ammissibili per legge;
secondo l'articolo 90 della suddetta legge la riproduzione è considerata abusiva quando la foto originale riporta nome del fotografo (o ditta), data, nome dell'autore dell'opera d'arte fotografata, ma non lo è se nella foto originale mancano tali indicazioni;
la soluzione spesso proposta dalla SIAE ai docenti (mettere «sotto chiave», in area riservata gli ipertesti didattici) non
è utile, perché rende inefficace e spesso anche inefficiente l'utilizzo degli stessi siti;
esiste una petizione organizzata da Altroconsumo, associazione per la difesa dei consumatori (www.altroconsumo.it) per una modifica della legge sul diritto d'autore, basata sull'idea che la condivisione di opere multimediali, resa possibile da internet, sia un'occasione di crescita sia del singolo che della collettività;
nella nostra legislazione è assente il concetto di Fair Use o «equo utilizzo» presente invece nella legislazione degli USA, che permette di pubblicare materiali sotto copyright senza autorizzazione, purché a certe condizioni ben definite (eccezioni ai diritti d'autore o diritti connessi), ogni Paese dovrebbe promuovere il diritto di accesso all'informazione come bene comune mondiale, anche alle fasce di utenza svantaggiate -:
se i Ministri interrogati non ritengano che il principio della libera fruizione dei materiali didattici sia un presupposto che garantisce l'accesso democratico al sapere e che quindi vada salvaguardato in modo particolare;
se non ritengano necessario, considerata la nuova situazione dovuta all'utilizzo di internet anche nel mondo della scuola, adoperarsi affinché venga modificata la normativa esistente in modo che siano ben differenziati i comportamenti da seguire nel caso di siti culturali e in quello dei siti commerciali, adottando per la scuola, nell'ambito della propria e specifica funzione educativa, formativa e didattica, i presupposti del Fair Use;
se non ritengano necessario adoperarsi affinché venga fornita agli insegnanti un'adeguata informazione sugli aspetti giuridici della gestione dei siti internet;
se non ritengano necessario, in attesa di modifiche legislative, invitare la SIAE ad una moratoria di almeno un anno per consentire ai docenti, e a quanti gestiscono siti culturali senza scopo di lucro, di controllare i loro patrimoni digitali rispetto all'elenco di artisti le cui opere sono oggetto di tutela.
(4-02516)
FEDI, BAFILE, NARDUCCI e BUCCHINO. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro degli affari esteri. - Per sapere - premesso che:
il ministero della pubblica istruzione è in procinto di rivedere i criteri per la formulazione della graduatoria delle candidature utili per l'assegnazione delle supplenze, ivi compresa l'attribuzione dei punteggi;
tale revisione dovrebbe portare ad una definitiva formulazione di tale graduatoria;
il ministero della pubblica istruzione, attraverso l'Ufficio IV della Direzione Generale per gli Affari Internazionali dell'Istruzione Scolastica del Dipartimento per l'Istruzione, rende disponibili ogni anno dei posti di assistenti di lingua italiana all'estero presso scuole di vario ordine e grado;
si ritiene lesiva dei nostri interessi nazionali, ai fini della diffusione di lingua e cultura italiane in tutto il mondo, ed in particolare in quei paesi dove è forte la presenza di comunità italiane e dove è comunque forte la richiesta per l'apprendimento della lingua italiana, l'esclusione dei Paesi extra-UE da queste tipologie di iniziative;
sono in vigore Accordi culturali e Protocolli esecutivi con vari Paesi extra-UE;
da alcuni anni, in molti Paesi extra-UE, tra i quali ad esempio l'Australia, sono in corso esperienze riconducibili, nel merito, al programma degli assistenti di lingua italiana -:
quali misure intendano adottare per un opportuno riconoscimento, in termini di punteggio ai fini della graduatoria, del periodo passato all'estero come insegnante
o supporto all'insegnamento della lingua italiana, e quali misure si intendono adottare per estendere tale possibilità anche ai programmi e progetti in corso in Paesi extra-UE.
(4-02517)
ALESSANDRI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
il 15 per cento degli alunni della scuola primaria dell'Istituto comprensivo di Busseto risulta essere di nazionalità indiana e araba;
gli alunni italiani che frequentano il sopra menzionato Istituto si vedono sottrarre ore di lezione, durante le quali potrebbero approfondire eventuali carenze derivanti dalla completa assimilazione di alcune materie, a vantaggio degli alunni stranieri in parola che, supportati da mediatori culturali indiani e arabi, utilizzano dette ore di lezione per lo studio delle lingue e tradizioni del Paese di provenienza;
i genitori dei bambini italiani hanno manifestato un certo disagio, nel constatare che i loro figli tornano da scuola con tatuaggi indiani e alfabeto arabo;
la presenza di alunni stranieri nella scuola dell'obbligo determina de facto difficoltà oggettive d'insegnamento e di apprendimento per gli studenti;
il diverso grado di alfabetizzazione linguistica si rivela di per sé un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare lo studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici italiani, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante riduzione dell'offerta didattica», a causa dei rallentamenti degli insegnamenti, dovuti alle specifiche esigenze di apprendimento degli studenti stranieri;
l'obiettivo delle scuole «italiane», oltre a quello degli apprendimenti è anche quello di integrare i bambini stranieri nel sistema scolastico sociale del nostro Paese, con il supporto di tutor per la loro lingua;
l'intelligentia di sinistra parla della scuola, paragonandola ad un laboratorio di intercultura, in cui «la vera integrazione non dovrebbe fermarsi al concetto di multiculturalità, separando la nostra cultura da quella dell'altro e, quindi, creando due culture che potrebbero convivere ciascuna per conto proprio, ciascuna indipendente, ciascuna libera fino al punto di non impedire la libertà dell'altra, sulla base di un confronto e di un'integrazione tra i programmi scolastici italiani e quelli del Paese d'origine», dimenticando che le indicazioni contenute nelle normative sull'immigrazione del 1998 e del 2002 (testo unico di cui al decreto legislativo n. 386 del 1998 e legge n. 189 del 2002) in merito all'uso dei cosiddetti «spazi dotati di strumenti appositamente dedicati», demandano alle scuole e agli enti locali l'iniziativa e la gestione di spazi e strumenti mirati unicamente all'istituzione di percorsi specifici di alfabetizzazione della lingua italiana, di durata variabile;
un progetto di scuola che preveda un ciclo di studi di base in modo da permettere agli alunni stranieri di integrarsi nella società italiana, mantenendo la lingua, le tradizioni e la cultura del proprio Paese può essere adottato «esclusivamente da una scuola privata bilingue», al termine della quale, gli alunni stranieri possono andare nella scuola pubblica -:
se non ritenga opportuno sollecitare da parte della Direzione scolastica regionale competente un'indagine per verificare se quanto lamentato dai genitori degli allievi dell'Istituto comprensivo di Busseto corrisponda al vero;
nel caso, quali iniziative intenda intraprendere nei confronti del menzionato Istituto scolastico che, in deroga alle normative vigenti, attua un'offerta didattica che concorre all'insuccesso scolastico degli studenti italiani.
(4-02536)