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Allegato A
Seduta n. 106 dell'8/2/2007
PROPOSTE DI LEGGE: ASCIERTO; ZANOTTI ED ALTRI; NACCARATO; MATTARELLA ED ALTRI; ASCIERTO; GALANTE ED ALTRI; DEIANA; FIANO; GASPARRI ED ALTRI; MASCIA; BOATO; BOATO; BOATO; SCAJOLA ED ALTRI; D'ALIA; MARONI ED ALTRI; COSSIGA; COSSIGA: SISTEMA DI INFORMAZIONE PER LA SICUREZZA DELLA REPUBBLICA E NUOVA DISCIPLINA DEL SEGRETO (A.C. 445-982-1401-1566-1822-1974-1976-1991-1996-2016-2038-2039-2040-2070-2087-2105-2124-2125)
(A.C. 445 - Sezione 1)
PARERE DELLA V COMMISSIONE SUL TESTO DEL PROVVEDIMENTO E SULLE PROPOSTE EMENDATIVE PRESENTATE
Sul testo elaborato dalla Commissione di merito:
preso atto dei chiarimenti del Governo secondo cui:
all'attuazione della riforma prospettata per quanto concerne l'istituzione del nuovo Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica si provvederà senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica avvalendosi, in tutti i casi in cui ciò risulti possibile, delle risorse umane, strumentali e finanziarie già disponibili a legislazione vigente;
le risorse iscritte a bilancio per l'anno in corso ed effettivamente disponibili, al netto dell'accantonamento disposto dall'articolo 1, comma 507 della legge n. 296 del 2006, risultano pari a 537.690.569 euro;
è comunque indispensabile inserire nel testo una disposizione volta a stabilire esplicitamente che, in sede di prima applicazione, nella istituenda unità previsionale di base, di cui al comma 1 dell'articolo 29, debbano confluire le risorse già disponibili a bilancio;
con specifico riferimento alle disposizioni in materia di dotazioni organiche e del personale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza e dei Servizi di informazione per la sicurezza interna ed esterna, il combinato disposto della lettera m) del comma 2 dell'articolo 21 e dei commi 5 e 6 del medesimo articolo è idoneo a garantire l'invarianza della spesa;
PARERE FAVOREVOLE
con le seguenti condizioni, volte a garantire il rispetto dell'articolo 81, quarto comma, della Costituzione:
all'articolo 29, aggiungere infine il seguente comma: «6. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica»;
conseguentemente, sostituire la rubrica con la seguente: «Norme di contabilità e disposizioni finanziarie»;
all'articolo 44, aggiungere in fine il seguente comma: «2. In sede di prima applicazione, all'attuazione della presente legge si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie già previste a legislazione vigente. A tal fine, nell'unità previsionale di base di cui al comma 1 dell'articolo 29 confluiscono gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».
Sugli emendamenti trasmessi dall'Assemblea:
PARERE CONTRARIO
sugli emendamenti 3.100, 4.100, 4.20, 5.100, 6.100, 6.64, 7.100, 8.100, 9.100, 10.100, 10.60, 21.68, 21.100, 29.100 e sull'articolo aggiuntivo 4.0100, in quanto suscettibili di determinare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica privi di idonea quantificazione e copertura;
NULLA OSTA
sui restanti emendamenti contenuti nel fascicolo n. 2.