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Allegato A
Seduta n. 106 dell'8/2/2007
...
(Sezione 3 - Convenzione stipulata dall'ospedale San Carlo di Potenza con l'Associazione «Centro aiuto alla vita»)
C)
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
l'ospedale San Carlo di Potenza ha il 4 ottobre 2000 stipulato una convenzione con l'associazione di volontariato Centro aiuto alla vita, al fine di prevenire l'interruzione volontaria di gravidanza;
detta convenzione, contestata dal movimento delle donne di Basilicata, secondo le dichiarazioni pubbliche del direttore generale dell'azienda ospedaliera San Carlo, non è stata rinnovata, ma l'associazione continuerà a svolgere la sua attività
di volontariato all'interno dell'azienda in un locale «all'uopo assegnato»;
tale convenzione, o autorizzazione a svolgere la propria azione, permette ai volontari del Centro aiuto alla vita di essere presente in ospedale, indossando camici bianchi, consentendo loro, come giustamente fanno rilevare le donne, di confondersi con il personale ospedaliero. Questo scenario facilita l'avvicinamento alle donne che si trovano lì, in ospedale evidentemente perché hanno già scelto. Le azioni svolte dal Centro aiuto alla vita sono dunque, secondo gli interpellanti, una violazione alla privacy, all'autonomia delle donne ed allo spirito della legge n. 194 del 1978, che disciplina l'interruzione volontaria di gravidanza;
la legge n. 194 del 1978, in combinato disposto con la legge n. 405 del 1975 (istitutiva dei consultori), assegna ai consultori e non alle aziende ospedaliere, quali il San Carlo, la funzione della prevenzione e della informazione adeguata alle donne in maternità, compresa quella che riguarda le donne che scelgono di interrompere in modo volontario la gravidanza;
la competenza di sollecitare l'ospedale San Carlo spetta alla regione Basilicata, che, tuttavia, non può non tenere conto dello spirito della legge n. 194 del 1978 e della legislazione nazionale in materia, che ha inteso garantire alla donna di decidere di sé -:
se non ritenga che dette convenzioni e altre simili siano in netta violazione della legge n. 194 del 1978 e della legge n. 405 del 1975, che hanno appunto individuato nei consultori il luogo della prevenzione e della informazione e assegnano alle donne la decisione libera e consapevole;
come intenda procedere per rafforzare la funzione e la presenza nel territorio dei consultori, che sono luoghi pubblici dove è garantita la pluralità e la laicità necessaria.
(2-00346)
«Lombardi, Deiana, Nicchi, Provera, Dato, Buffo, Mungo, Sasso, Perugia, Frias, Guadagno detto Vladimir Luxuria, Duranti, Dioguardi, Poretti, Cesini, Schirru, Di Salvo, Trupia, Bandoli, Bellillo, Cardano, Mascia, Zanotti, Daniele Farina, De Zulueta, Francescato, De Simone, Mariani, Siniscalchi, Bellanova, Cinzia Maria Fontana, Smeriglio, Iacomino, Andrea Ricci, Ferrara».
(1o febbraio 2007)