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Allegato A
Seduta n. 108 del 13/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 10)
ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 11.
(Formazione e addestramento).
1. È istituita nell'ambito del DIS, ai sensi dell'articolo 4 comma 6, la Scuola di formazione con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale del DIS e dei servizi di sicurezza.
2. La Scuola ha una direzione della quale fanno parte, oltre a rappresentanti dei Ministeri interessati, esponenti qualificati dei centri di eccellenza universitari nei settori di interesse.
3. Il direttore generale del DIS, i direttori dei servizi di sicurezza e il direttore della Scuola definiscono annualmente i programmi di formazione in relazione alle esigenze operative dei servizi di sicurezza, ai mutamenti dello scenario internazionale e all'evoluzione del quadro strategico internazionale.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 11 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 11.
(Formazione e addestramento).
Sostituirlo con il seguente: Art. 11. - (Istituto superiore della sicurezza nazionale). - 1. È istituito presso il DIS l'Istituto superiore della sicurezza nazionale con il compito di assicurare l'addestramento e la formazione di base e continuativa del personale di DIS, SIE e SIN, con particolare riferimento al settore dell'analisi.
2. L'Istituto è guidato da un comitato direttivo del quale fanno parte il direttore generale del DIS e i direttori di SIE e SIN. I programmi sono definiti annualmente dal comitato direttivo in relazione alle esigenze operative di SIE e SIN e all'evo luzione dello scenario nazionale e del quadro strategico internazionale.
11. 1. Bocchino, Gasparri, Benedetti Valentini, Giorgio Conte, Holzmann.