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Allegato A
Seduta n. 108 del 13/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 11)
ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).
1. Nell'ambito delle rispettive attribuzioni, le Forze armate, le Forze di polizia, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza forniscono ogni possibile cooperazione, anche di tipo tecnico-operativo, al personale addetto ai servizi di sicurezza, per lo svolgimento dei compiti a questi affidati.
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 12 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 12.
(Collaborazione delle Forze armate e delle Forze di polizia).
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
2. Il Comitato di analisi strategica antiterrorismo, istituito presso il Ministero dell'interno, fornisce ogni possibile cooperazione
al Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica per lo svolgimento dei compiti a questo affidati dalla presente legge.
12. 60. D'Alia.
(Approvato)