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Allegato A
Seduta n. 108 del 13/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 13)
ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 14.
(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale).
1. Dopo l'articolo 118 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 118-bis. - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte del Presidente del Consiglio dei ministri). - 1. Il Presidente del Consiglio dei ministri può ottenere dall'autorità giudiziaria competente, anche in deroga al divieto stabilito dall'articolo 329, direttamente o a mezzo del direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, copie di atti di procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto ritenute indispensabili per lo svolgimento delle attività connesse alle sue funzioni di Autorità nazionale per la sicurezza e, in particolare, per le esigenze del Sistema di informazione per la sicurezza.
2. Si applicano le disposizioni dell'articolo 118, commi 2 e 3.
3. L'autorità giudiziaria può altresì trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma 1 anche di propria iniziativa. Ai medesimi fini l'autorità giudiziaria può autorizzare l'accesso diretto di funzionari delegati dal direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza al registro delle notizie di reato anche se tenuto in forma automatizzata».
PROPOSTA EMENDATIVA RIFERITA ALL'ARTICOLO 14 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 14.
(Introduzione dell'articolo 118-bis del codice di procedura penale).
Al comma 1, capoverso Art. 118-bis, comma 1, sostituire le parole: ottenere dall'autorità con le seguenti: richiedere all'autorità.
14. 200. La Commissione.
(Approvato)