Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato A
Seduta n. 109 del 14/2/2007
...
(A.C. 445 - Sezione 12)
ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO DELLA COMMISSIONE
Art. 40.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).
1. Ai pubblici ufficiali, ai pubblici impiegati e agli incaricati di pubblico servizio è fatto divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato. Nel processo penale, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto, l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
2. Qualora il segreto sia confermato e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato, il giudice dichiara non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato.
3. Se entro sessanta giorni dalla notificazione della richiesta il Presidente del Consiglio dei ministri non dà conferma del segreto, l'autorità giudiziaria acquisisce la notizia e provvede per l'ulteriore corso del procedimento.
4. L'opposizione del segreto di Stato, confermata con atto motivato dal Presidente del Consiglio dei ministri, inibisce all'autorità giudiziaria l'acquisizione e l'utilizzazione, anche indiretta, delle notizie coperte dal segreto.
5. Non è, in ogni caso, precluso all'autorità giudiziaria di procedere in base a elementi autonomi e indipendenti dagli atti, documenti e cose coperte dal segreto.
6. Quando è sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri, e il conflitto è accolto, il segreto di Stato non può più essere opposto con riferimento al medesimo oggetto.
7. In nessun caso il segreto di Stato è opponibile alla Corte costituzionale. La Corte adotta le necessarie garanzie per la segretezza del procedimento.
PROPOSTE EMENDATIVE RIFERITE ALL'ARTICOLO 40 DEL TESTO UNIFICATO
ART. 40.
(Divieto di riferire riguardo a fatti coperti dal segreto di Stato).
Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: Nel processo con le seguenti: In ogni stato e grado del procedimento.
40. 61. D'Alia.
All'emendamento 40.201. della Commissione, sostituire le parole da: nella sua qualità fino a: deliberazioni di sua competenza con le seguenti: ai fini dell'eventuale conferma, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
Conseguentemente, sopprimere la parte consequenziale.
0. 40. 201. 1. (Nuova formulazione) Santelli, Boscetto, Baldelli.
Al comma 1, sostituire le parole da: salvo quanto disposto fino alla fine del comma con le seguenti:, in ogni stato e grado del procedimento, salvo quanto disposto dall'articolo 202 del codice di procedura penale, se è stato opposto il segreto di Stato l'autorità giudiziaria ne informa il Presidente del Consiglio dei ministri, nella
sua qualità di Autorità nazionale per la sicurezza, per le eventuali deliberazioni di sua competenza.
Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:
1-bis. L'autorità giudiziaria, se ritiene essenziale la conoscenza di quanto coperto dal segreto per la definizione del processo, chiede conferma dell'esistenza del segreto di Stato al Presidente del Consiglio dei ministri, sospendendo ogni iniziativa volta ad acquisire la notizia oggetto del segreto.
40. 201. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 3, sostituire le parole: sessanta giorni con le seguenti: trenta giorni.
40. 202. La Commissione.
(Approvato)
Al comma 1, secondo periodo, sopprimere le parole: e per la definizione del processo risulti essenziale la conoscenza di quanto coperto dallo stesso segreto.
40. 60. Boscetto, Santelli.
Aggiungere, in fine, il seguente comma:
8. Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi del presente articolo al Comitato parlamentare di cui all'articolo 30, indicandone le ragioni essenziali. Il Comitato parlamentare, se ritiene infondata l'opposizione del segreto di Stato, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni.
40. 200. La Commissione.
(Approvato)