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Allegato B
Seduta n. 11 del 14/6/2006
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COMMERCIO INTERNAZIONALE
Interrogazione a risposta scritta:
CAMILLO PIAZZA. - Al Ministro del commercio internazionale, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali. - Per sapere - premesso che:
lo scorso 8 giugno è stata depositata la sentenza della 2a sezione della Corte di Giustizia UE del Lussemburgo, concernente la legittimità delle cacce in deroga disposte dalla regione Lombardia a specie protette dalla direttiva CEE del 1979 sulla protezione degli uccelli selvatici del 1979 (come Fringuello e Peppola);
la sentenza (procedimento C-60/05) trae origine da una richiesta del Tribunale amministrativo regionale della Lombardia del 14 dicembre 2004, in occasione di un ricorso proposto da alcune associazioni animaliste ed ambientaliste (Lega abolizione caccia e WWF) contro una delibera del settembre 2003 della Giunta regionale lombarda, che autorizzava l'abbattimento di 360.000 fringuelli e 32.000 peppole, entrambe specie protette dalla direttiva comunitaria 79/409 «Uccelli»;
secondo la Corte di giustizia UE del Lussemburgo, la Direttiva Europea sulla tutela dell'avifauna ammetterebbe lo sfruttamento giudizioso di «piccole quantità» di specie protette, in ragione di un numero complessivo che non ecceda dell'1 per cento la mortalità naturale della specie, calcolata sull'intera popolazione nazionale ed europea;
la regione Lombardia, fissando autonomamente i quantitativi di specie protette abbattibili a caccia (e non calcolandoli in relazione a limiti quantitativi a livello nazionale in concorso con le altre regioni) e prevedendo una generica annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio solo a fine giornata da parte del cacciatore, è venuta meno agli obblighi, di garantire un «controllo efficace e tempestivo» del prelievo venatorio di specie
protette a livello comunitario, che deve comunque rimanere circoscritto ad una piccola quantità di animali;
l'Italia negli ultimi anni ha ricevuto ben 80 infrazioni alla normativa comunitaria ambientale, di cui 22 proprio legate alla tutela della biodiversità -:
se non ritenga necessario intervenire, ai sensi dell'articolo 120, comma secondo, della Costituzione e dell'articolo 8 della legge n. 131 del 2003, al fine di garantire che la direttiva comunitaria richiamata in premessa venga effettivamente rispettata in tutto il territorio nazionale.
(4-00259)