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Allegato B
Seduta n. 111 del 19/2/2007
SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazione a risposta orale:
CICCIOLI. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
da alcuni anni ormai, e molto di più nell'ultimo anno, le attività delle piccole e medie imprese sono messe a dura prova. Le loro difficoltà di crescita stanno diventando insostenibili;
già il 14 ottobre 2005 il «Parere del Comitato economico e sociale europeo sulla grande distribuzione» evidenziava come la grande distribuzione abbia il potere di imporre ai fornitori obblighi contrattuali quali i contributi per l'immissione nel listino e per lo spazio sugli scaffali, sconti retroattivi su merce già venduta, contributi di entità ingiustificata per le spese di pubblicità, nonché la fornitura in esclusiva;
i fornitori di prodotti alimentari alla grande distribuzione hanno spesso difficoltà finanziarie per via delle lunghissime scadenze di pagamento che arrivano a 120 giorni che equivale, nei fatti, un prestito a tasso zero;
talvolta le catene della grande distribuzione impongono ai fornitori di rifornirle di prodotti alimentari sottocosto per un certo periodo, pena l'esclusione della vendita;
le grandi aziende di distribuzione, spesso di proprietà straniera stanno perseguendo una politica di «distruzione» dei piccoli imprenditori loro fornitori, non pagandoli, ovvero pagandoli con tempi lunghissimi e soprattutto usando dei «trucchi» contabili che non permettono il normale riconoscimento delle situazioni finanziarie reciproche e quindi delle conciliazioni in tempi brevi e mettono in ginocchio i fornitori;
questi comportamenti al limite della legalità, non solo causano disagi, ma anche fallimenti e una chiara alterazione della concorrenza, togliendo inoltre ai piccoli imprenditori ogni alternativa, essendo l'attività di molti di questi legata alla vendita alle grandi catene di distribuzione -:
questi comportamenti sono proseguiti e consolidati fino agli ultimi giorni, nonostante l'interrogazione presentata dall'interrogante in data 5 luglio 2006 con risposta evasiva da parte del Governo -:
se il Governo intenda adottare iniziative a carattere normativo a tutela delle piccole e medie imprese che si trovano in suddetta situazione;
se il Governo intenda adottare iniziative normative urgenti volte a definire delle procedure abbreviate per il riconoscimento dei propri diritti da parte delle PMI fornitrici di grandi aziende di distribuzione, procedure che però non comportino il ricorso alla magistratura con costi troppo alti e tempi lunghissimi.
(3-00651)
Interrogazioni a risposta scritta:
PICANO. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
con l'ordinanza del 4 luglio del Commissario delegato per la sicurezza dei materiali nucleari, Carlo Jean, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 12 luglio, si autorizza la Sogin (la Società che si occupa delle ex centrali nucleari e del loro smantellamento) alla costruzione presso la Centrale Nucleare di Latina degli edifici «estrazione» e «condizionamento» dei fanghi radioattivi, alla costruzione, previa autorizzazione dell'APAT, dell'edificio «cutting facility» e del deposito temporaneo di rifiuti radioattivi;
è questa una decisione presa dal Commissario senza l'avallo del comune di Latina, il quale non si era ancora espresso sulla richiesta della Sogin per costruire il deposito e gli ulteriori edifici;
la messa in sicurezza dell'impianto per il prosieguo delle operazioni di smantellamento della ex-centrale nucleare di
Latina rappresenta sicuramente un momento importante, ma molti dubbi si incentrano sulla realizzazione del deposito temporaneo delle scorie nucleari, in mancanza attualmente di un deposito Nazionale di rifiuti nucleari -:
quale sia stato l'iter procedurale che ha portato all'emissione di tale ordinanza e quali le soluzioni previste dal Ministro per far sì che i successivi effetti di questa non producano alcun danno al territorio e alla popolazione di Latina e provincia.
(4-02643)
MISURACA, FALLICA e ANGELINO ALFANO. - Al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
Il numero 127-bis) della tabella A, parte terza, allegata al decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, prevede l'assoggettamento all'aliquota del 10 per cento alle «somministrazione di gas metano usato come combustibile per usi domestici di cottura cibi e di produzione di acqua calda»;
lo stesso decreto Presidente della Repubblica 633 del 1972, all'articolo 16, prevede assoggettamento all'aliquota IVA ordinaria del 20 per cento nel caso in cui il gas sia utilizzato ad uso riscaldamento;
il problema sorge in caso di uso promiscuo nell'utilizzo del gas quando non sia possibile distinguere la parte di combustibile impiegata per cottura cibi e acqua calda da quella utilizzata per riscaldamento (non essendo ancora economico per le aziende installare due separati contatori): in tal caso l'imposta viene applicata con l'aliquota ordinaria del 20 per cento;
le ditte fornitrici di gas ad usi domestici applicano l'aliquota IVA al 20 per cento alle fatture di gas metano per usi domestici anche nei periodi in cui è vietata l'accensione degli impianti di riscaldamento;
il Ministero delle Finanze, nella circolare n. 82 del 7 aprile 1999, sembra lasciare alle aziende distributrici la verifica dei consumi in relazione all'applicabilità delle due aliquote IVA, affermando tuttavia che il consumo deve essere «certo» per quanto riguarda l'utilizzo come cottura e acqua calda;
il decreto Presidente della Repubblica n. 412 del 26 agosto 1993, stabilisce i periodi di accensione degli impianti di riscaldamento in base a fasce climatiche, rendendo evidente che nei periodi di divieto dell'accensione il gas è esclusivamente utilizzato per usi diversi dal riscaldamento;
si rileva una sperequazione tra regioni del centro nord rispetto a quelle del mezzogiorno e in particolare le isole: infatti in queste ultime - per le condizioni climatiche più miti - il periodo in cui è consentito utilizzare il riscaldamento è mediamente solo di due o tre mesi all'anno;
alcuni giudici di pace (Massa, Lamezia Terme, Ancona e altri) sono intervenuti in materia, condannando le aziende erogatrici a rimborsare le maggiori somme indebitamente percepite ed a risarcirne, in alcuni casi, anche i danni;
le associazioni dei consumatori hanno più volte segnalato il problema molto sentito dalla cittadinanza, soprattutto dalle fasce più deboli;
la Sentenza della Corte di cassazione n. 20220 del 18 settembre 2006 ha ribadito tuttavia che per l'applicazione dell'aliquota ridotta, il combustibile oggetto della fornitura va impiegato solo per la cottura cibi e la produzione di acqua calda, non anche per il riscaldamento, ritenendo illegittima, per violazione di norme comunitarie, l'applicazione dell'aliquota ridotta del 10 per cento alle forniture di gas metano a uso domestico promiscuo (cottura cibi e produzione di acqua calda, nonché riscaldamento);
conseguentemente i giudici della Suprema corte hanno statuito che il principio
affermato dai giudici di pace citati in ordine a un'estensione dell'aliquota IVA del 10 per cento a fattispecie diverse e ulteriori rispetto a quanto previsto dal numero 127-bis) della tabella A, parte terza, allegata al decreto Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, deve ritenersi in contrasto con la direttiva n. 92/77/Cee;
inoltre sulle bollette viene applicata l'IVA, oltre che al mero consumo di gas, anche sull'imposta di consumo e sulle addizionali: risulta violato pertanto uno dei principi cardine del diritto tributario italiano e cioè «l'inapplicabilità di un'imposta su un'altra imposta»;
i costi della bolletta energetica, in particolare del gas, sono in continuo aumento -:
se non sia il caso di assumere iniziative, anche normative, per rivedere la materia, soprattutto a tutela delle fasce più deboli dei cittadini, di quelli del meridione e delle isole e di intervenire nelle sedi opportune anche a livello comunitario per risolvere il problema;
se non sia il caso di studiare tecnologie atte a poter distinguere l'uso del gas - per riscaldamento o uso domestico - da parte dei cittadini consumatori, potendo così applicare le giuste aliquote a seconda dell'uso che ne viene fatto;
se sia corretta l'applicazione dell'IVA anche sull'imposta di consumo e sulle addizionali, nel rispetto del principio base del diritto tributario.
(4-02645)