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Allegato B
Seduta n. 111 del 19/2/2007
PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta in Commissione:
DIOGUARDI e DE SIMONE. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 22 novembre 2004 veniva indetto, con decreto dirigenziale pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 94 del 26 novembre 2004, il bando relativo al corso-concorso selettivo di formazione per il reclutamento di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per la scuola primaria e secondaria di primo grado, per la scuola secondaria superiore e per le istituzioni educative, nell'ambito della Regione Sicilia;
da quanto riportato dalla stampa locale e dalla denuncia alla Procura della Repubblica di Palermo presentata da alcuni professori che avevano partecipato al concorso, risulta che:
a) i compiti sono stati controllati e corretti dalla Commissione giudicante in un tempo medio di circa tre minuti, con punte da 1'59" (un saggio e un progetto in media di sei pagine l'uno);
b) la commissione giudicatrice, composta da cinque componenti di cui uno con funzioni di Presidente, ed articolata in due sottocommissioni (di solo due componenti), nel procedere alla valutazione degli elaborati ha omesso di costruire una griglia di valutazione coerente con i criteri stabiliti dallo stesso bando;
c) il Presidente non ha esplicitato in quale sottocommissione ha svolto il suo ruolo di terzo giudice poiché le correzioni degli elaborati avvengono in seduta unica, ma di converso ha firmato i verbali di avvenuta correzione di entrambe le sottocommissioni;
d) l'assenza della griglia e i tempi fulminei ed impossibili impiegati per la correzione degli elaborati ha determinato il ricorso al TAR Sicilia di centinaia di candidati non ammessi alle prove orali;
e) il TAR, riconoscendo fondati i motivi dei ricorsi e paventando un danno grave, ha emesso ordinanza di sospensione, ingiungendo all'amministrazione di ridefinire il procedimento valutativo degli elaborati;
f) la nuova valutazione è stata assegnata alla precedente commissione (con travvenendo in questo modo a sentenze emesse da vari Tribunali Amministrativi Regionali che, in casi simili, avevano sentenziato che era necessaria la nomina di una nuova commissione);
g) a seguito di questa rivalutazione ad alcuni candidati, cui era stato attribuito in uno dei due elaborati la votazione di 21/30, il voto è stato abbassato a 17/30, rendendoli di fatto non ammissibili alla prova orale;
h) da documentazione ottenuta, ai sensi della legge sulla trasparenza 7 agosto 1990 n. 241, da alcuni candidati che hanno proposto ricorso, è risultato che alcuni saggi di candidati che avevano superato la prova (con votazioni medio-alte) contenevano ripetuti gravissimi errori di sintassi e grammaticali;
i) la Commissione esaminatrice nel verbale n. 10 del 15 febbraio 2006 recita testualmente «la Commissione, pur tenendo presente la rilevanza complessiva dei criteri normativi, ritiene che il criterio relativo alla forma espressiva costituisca elemento da valutare con priorità sotto il profilo della correttezza sintattica e grammaticale;
j) la direzione scolastica generale a tutela del Ministero della pubblica istruzione impugna la sentenza del TAR che dava pienamente ragione ad una ricorrente della provincia di Palermo, mediante l'Avvocatura dello Stato, di fronte al CGA di Palermo, il quale in data 19 ottobre 2006, con l'ordinanza n. 861 del 2006 rigetta l'appello dell'Avvocatura e confermala sentenza del TAR -:
se non si ritenga necessario, alla luce di quanto sopra esposto, effettuare tutte le verifiche necessarie al fine di accertare la
piena legittimità dei criteri di composizione della commissione esaminatrice e dei metodi utilizzati per la correzione degli elaborati;
se non si ritenga indispensabile, in ogni caso, arrivare ad un nuovo esame degli elaborati del concorso in oggetto, attraverso la nomina di una nuova commissione esaminatrice, al fine di garantire quell'equità di giudizio che dovrebbe essere la regola fondante in simili circostanze.
(5-00746)
Interrogazione a risposta scritta:
FERDINANDO BENITO PIGNATARO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 143 del 4 giugno 2004, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, prevede al paragrafo B.3) lettera h) della tabella allegata alla stessa legge, una norma relativa al raddoppio del punteggio del servizio prestato nelle scuole di montagna;
il sindacato ha sin dalla sua approvazione contestato la legittimità costituzionale di una legge che si dimostrava alquanto discriminatoria soprattutto per i docenti precari;
la Corte costituzionale, con la sentenza n. 11/2007 depositata in data 26 gennaio 2007, si è pronunciata su diverse istanze di illegittimità costituzionale sottoposte dai TAR del Molise e della Sicilia;
nella pronuncia, la Suprema Corte, conferma le diverse sentenze che avevano respinto i ricorsi rispetto alla retroattività della norma, ma accoglie in pieno la richiesta del TAR di Catania rispetto alla illegittimità costituzionale della norma relativa al raddoppio del punteggio del servizio prestato nelle scuole di montagna;
nello specifico la sentenza ritiene fondata la questione di illegittimità rispetto «al raddoppio del punteggio per il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna - anziché limitarlo al servizio prestato nelle scuole elementari di montagna di cui alla legge n. 90 del 1957»;
la citata sentenza riapre la questione della valutazione degli anni di servizio prestati in montagna e quindi la necessità di un ulteriore intervento sulle graduatorie permanenti che vada ad integrare quanto previsto nella legge finanziaria del 2007;
la questione ovviamente più spinosa riguarda il personale che, grazie al doppio punteggio accumulato per il servizio prestato nelle scuole di montagna, è stato immesso in ruolo;
la situazione in seguito alla pronuncia della Corte costituzionale rischia di ritorcersi contro gli stessi docenti che si sono semplicemente adeguati a quanto previsto dalla legge n. 143 del 4 giugno 2004 e quindi occorre trovare una soluzione che eviti questi episodi inopportuni -:
quali iniziative e soluzioni, con urgenza, intenda intraprendere il Ministro al fine di evitare i problemi derivanti dall'efficacia retroattiva della sentenza della Corte costituzionale, che provocherebbe la perdita dell'immissione in ruolo per i docenti che hanno prestato servizio in località di montagna con notevoli disagi;
quali proposte intenda mettere in atto per evitare ulteriori contenziosi e dirimere in tempi brevi ed in modo chiaro e definitivo l'intera questione, anche in previsione dell'aggiornamento ormai imminente delle graduatorie, rispetto alle quali è necessario, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, una puntuale e articolata valutazione.
(4-02632)