Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 112 del 20/2/2007
UNIVERSITÀ E RICERCA
Interrogazioni a risposta in Commissione:
GHIZZONI e SASSO. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
con l'approvazione della legge n. 341 del 1990, articolo 1 (Riforma degli ordinamenti didattici universitari), nell'intento di consentire la possibilità di conseguire un titolo di studio subito spendibile sul mercato del lavoro, si introduce il diploma universitario che si consegue, a seconda dalla disciplina prescelta, in due o tre anni;
la possibilità di formarsi e di inserirsi più rapidamente nel mondo del lavoro ha spinto molti giovani a scegliere questo nuovo percorso formativo;
con l'approvazione del decreto ministeriale n. 509 del 1999, recante norme sull'autonomia didattica degli atenei, recentemente sostituito dal decreto ministeriale n. 270 del 2004, si sono definiti nuovi percorsi universitari;
la nuova articolazione dei corsi, così come definita dal suddetto decreto ministeriale, ha introdotto la laurea triennale, un percorso di tre anni finalizzato all'inserimento nel mondo del lavoro e la laurea specialistica, conseguibile dopo la laurea triennale;
nessuna norma prevede l'equipollenza tra il diploma universitario e la laurea triennale;
un giovane in possesso di diploma universitario, per conseguire la laurea triennnale, deve frequentare un anno di corso previa sanzione e pagamento delle relative tasse, e predisporre un'altra tesi;
ad oggi non esistono concorsi pubblici che includono come titolo di studio necessario il diploma universitario, ma solo la laurea triennale;
per le professioni sanitarie, i diplomi di assistente sociale (legge n. 1, dell'8 gennaio 2002), per i diplomi in educazione fisica (legge n. 136, del 18 giugno 2002) e per i diplomi di alta formazione artistica e musicale (D.D.L. AC 299), è stata prevista l'equipollenza e la possibilità sia di accedere alla laurea specialistica che ai concorsi pubblici -:
quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per trovare una soluzione a tale annosa questione, che ha penalizzato e sta penalizzando i molti giovani che hanno conseguito il titolo di diploma universitario.
(5-00747)
COLASIO e GHIZZONI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in una precedente interrogazione del 22 maggio 2002 al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del tempo era stato segnalato che in Cassazione, tre imputati, componenti della commissione giudicatrice del concorso a cattedre per professore ordinario di prima fascia del raggruppamento F15A (otorinolaringoiatria, oggi Med/31) indetto con decreto ministeriale 4 agosto 1988, avevano avuto la conferma delle condanne già riportate in primo e secondo grado di giudizio;
la Corte ritiene, tra l'altro, che - ai sensi dell'articolo 537 cpp - essendo stati falsificati i risultati finali del concorso, cioè l'indicazione dei nomi dei vincitori, attraverso la falsificazione soggettiva di giudizi individuali, giudizi collegiali e verbali di commissione, debba essere dichiarata la falsità del verbale conclusivo 17 febbraio 1990, della commissione giudicatrice, contenente appunto i risultati finali;
la sentenza esprime lo sdegno dei giudici per il comportamento dei commissari legittimati a prendere decisioni di alto profilo, soprattutto perché manifestano «una visione del mondo accademico, ancestrale ed ottocentesca..., da considerare come un feudo baronale di famiglia, da strumentalizzare a suo libero arbitrio per sistemare primo e secondo figlio, pupilli, allievi ed altri», evidenziando inoltre la
continuazione, «la gravità e la pluralità dei fatti, la molteplicità dei soggetti favoriti e di quelli danneggiati, lo sfacciato nepotismo e dispotismo d'altri secoli, che caratterizza la faccenda, l'enorme discredito procurato al mondo accademico italiano ed al settore sanitario nazionale, verso i quali i delittuosi comportamenti dei personaggi che contano non possono non aver alimentato la sfiducia";
alle innumerevoli voci di biasimo su tali comportamenti gravissimi si è aggiunta la voce degli stessi professori universitari del CIPUR, a cui è stato loro il costituirsi parte civile in un successivo processo per l'enorme discredito procurato al mondo accademico italiano, ma che hanno continuato a segnalare tale scandalo al MIUR ed alla autorità accademiche con ogni mezzo lecito a loro disposizione, fra cui istanze, lettere e, in data 22 giugno 2005, un dibattito radiofonico con l'allora titolare del dicastero, trasmesso da Radio Uno RAI;
in data 28 aprile 2006 veniva emesso un decreto del Direttore Generale per l'Istruzione Universitaria con cui si disponeva: «... di non provvedere all'annullamento del decreto ministeriale del 2 maggio 1990 di approvazione degli atti del concorso...», nelle premesse del decreto si richiamavano pareri del Consiglio di Stato di indirizzo del tutto contrario, ma senza peraltro citarne il contenuto e non tenendone alcun conto;
rimangono pertanto a tutt'oggi in servizio almeno 14 su 16 dei «vincitori» del concorso annullato dalla Cassazione, oltre ad uno dei commissari, benché condannato in via definitiva -:
quali iniziative intenda adottare al fine di salvaguardare il credito dell'università italiana, massima assise della cultura, della ricerca e della didattica, da tali fatti che troppo spesso si sono compiuti durante i pubblici concorsi, distorcendo il loro fine che è quello della selezione dei migliori a vantaggio di tutta la collettività, nonché al fine di garantire il rispetto dei valori civili, morali e professionali in situazioni peculiarmente delicate, quali quelle che insistono nella Facoltà di Medicina, conservando la fiducia dei cittadini nella istituzione accademica e nei suoi collegamenti con il servizio sanitario nazionale.
(5-00749)
Interrogazioni a risposta scritta:
PORFIDIA. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
in questi ultimi anni si stanno sviluppando metodi formativi innovativi e tecnologicamente avanzati, la formazione a distanza sta sempre più prendendo piede, diventando una concreta opportunità per molti cittadini italiani;
i progressi scientifici soprattutto nel campo delle comunicazioni hanno messo a nostra disposizione delle risorse fino a qualche anno fa impensabili che possono estendere di molto benefici ed opportunità;
nel nostro Paese, da diversi anni oramai, sono ricominciati quelli che si possono definire veri e propri flussi migratori, in particolare dalle regioni del sud verso le città del centro e del nord Italia, che vedono coinvolti non solo giovani in cerca di lavoro, ma anche tanti che partono per studiare nelle varie università;
inoltre i recenti ed importanti sviluppi registrati nel mercato del lavoro presuppongono e necessitano di una formazione continua che per i lavoratori diventa non solo un'opportunità ma anche una necessità;
sappiamo che il costo della vita è decisamente aumentato negli ultimi anni e che questo grava inevitabilmente sulla condizione economica di molte famiglie italiane, sui loro bilanci;
l'istruzione è un diritto fondamentale che deve essere tutelato e garantito a tutti i cittadini italiani, ai quali devono essere garantite pari opportunità di potervi accedere;
i costi per uno studente fuori sede sono diventati oramai sempre più proibitivi per molte famiglie italiane;
si continua a focalizzare l'attenzione su possibili interventi a sostegno del meridione, la cui emorragia continua di giovani resta però uno dei motivi principali del suo impoverimento economico e culturale;
molti dei problemi connessi alla cosiddetta questione meridionale risiedono nella perdita di forze giovani, nella mancanza del loro apporto alla crescita del tessuto economico e culturale del meridione;
la formazione a distanza rappresenta una grande opportunità per molte famiglie italiane, per molti giovani, che senza questa possibilità non potrebbero accedere alla formazione universitaria, rappresenta la possibilità che molti di questi possano accedervi senza dover lasciare la propria casa, i propri paesi d'origine;
lo sviluppo ed il sostegno della formazione a distanza non è dunque solo una questione tecnica ma anche e soprattutto di un problema di effettiva capacità democratica del nostro sistema, riguarda la possibilità di offrire a tutti i cittadini italiani le stesse opportunità di crescita senza che questa sia vincolata dalla condizione economica;
la tecnologia odierna mette a nostra disposizione strumenti che abbiamo il dovere di utilizzare al meglio per sostenere la garanzia di uguaglianza dei diritti;
esiste ovviamente la consapevolezza che alcuni insegnamenti non possono prescindere dalla presenza fisica dello studente e, dunque, da un approccio diretto, molti altri, invece, si prestano ad un percorso formativo a distanza, specie quelli di formazione continua di cui necessitano molti lavoratori italiani -:
quali siano le intenzioni del Governo per sviluppare al meglio la crescita e l'utilizzo nel nostro Paese della formazione a distanza, quali iniziative intenda prendere perché tale opportunità diventi sempre più una scelta concreta su cui poter contare per costruire il proprio percorso formativo, quali siano gli strumenti da mettere in campo perché la formazione a distanza possa essere sempre più conosciuta dai cittadini italiani e quali siano le indicazioni da poter sottoporre agli atenei affinché attivino corsi di formazione a distanza.
(4-02658)
OSVALDO NAPOLI. - Al Ministro dell'università e della ricerca. - Per sapere - premesso che:
la Legge n. 143 del 4 giugno del 2004 dava la possibilità alle Università e alle Istituzioni di Alta Formazione Artistica e Musicale (AFAM) di istituire, nell'ambito delle proprie strutture didattiche, corsi speciali di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento riservati:
a) agli insegnanti di scuola secondaria in possesso della specializzazione per il sostegno agli alunni disabili conseguita ai sensi del decreto del Ministro della pubblica istruzione in data 24 novembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 131 del 7 giugno 1999, e del decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1975, n. 970, che siano privi di abilitazione all'insegnamento nelle scuole di istruzione secondaria, ma in possesso di un diploma di laurea o del diploma ISEF o di accademia di belle arti o di istituto superiore per le industrie artistiche, idoneo per l'accesso ad una delle classi di concorso di cui al decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, pubblicato nel supplemento ordinario al bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione, parte prima, n. 11-12 del 12-19 marzo 1998, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
b) agli insegnanti di scuola materna ed elementare in possesso della specializzazione
per il sostegno di cui alla lettera a), privi di abilitazione o idoneità all'insegnamento, e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto;
c) agli insegnanti in possesso della specializzazione per il sostegno di cui alla lettera a) e di un diploma di maturità afferente alle classi di concorso comprese nelle tabelle C e D del citato decreto del Ministro della pubblica istruzione n. 39 del 30 gennaio 1998, e successive modificazioni, alle classi di concorso comprese nella tabella A del medesimo decreto alle quali si accede con il possesso di un titolo conclusivo di un corso di studio di scuola secondaria superiore di durata quinquennale, che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio su posti di sostegno per almeno trecentosessanta giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del presente decreto.
c-bis) agli insegnanti in possesso del titolo conclusivo del corso di studi dell'istituto magistrale conseguito in uno degli anni 1999, 2000, 2001 e 2002, che siano privi di abilitazione o idoneità e abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni nella scuola materna e nella scuola elementare dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del decreto, successivamente e in conformità alle modalità di formazione definite nella fase transitoria di attuazione del decreto legislativo da emanare ai sensi dell'articolo 5 della legge n. 53 del 2003;
c-ter) agli insegnanti tecnico-pratici, in possesso del titolo di studio di cui alla lettera c), che siano privi di abilitazione o idoneità e che abbiano prestato servizio per almeno 360 giorni dal 1o settembre 1999 alla data di entrata in vigore del decreto;
con decreto, ministeriale n. 85 del 18 novembre 2005 si dava la possibilità alle Università degli studi e alle Accademie di belle arti di istituire, ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera c-bis) e comma 1-ter, della legge 4 giugno 2004, n. 143, corsi speciali, di durata annuale, per il conseguimento dell'abilitazione o idoneità all'insegnamento, riservati ai docenti, che avevano prestato, dal 1o settembre 1999 al 6 giugno 2004, almeno 360 giorni di servizio, con il possesso del prescritto titolo di studio per accedere ad insegnamenti corrispondenti a posti di ruolo o classi di concorso;
le Università e le Accademie si sono organizzate e hanno iniziato, così come previsto dalle normative citate, corsi abilitanti per il conseguimento dell'abilitazione all'insegnamento, negli ultimi mesi del 2006 con un termine previsto per aprile/maggio 2007;
l'emanazione da parte del Ministero della pubblica istruzione della nota del 19 dicembre 2006 avente protocollo n. 1943, e del Ministero dell'università e della ricerca della nota del 18 dicembre 2006 avente protocollo n. 2130, prevedono, per i corsi abilitanti speciali per l'insegnamento, il divieto per gli Uffici Scolastici Regionali di procedere prima di gennaio 2008 alla nomina delle commissioni di esame per le abilitazioni;
tali note impediranno la possibilità di sostenere l'esame di abilitazione entro giugno 2007 e la conseguente possibilità di immissione nelle graduatorie permanenti nello stesso mese, se non con riserva (inclusione in terza fascia senza effetti ai fini delle supplenze annuali e delle assunzioni a tempo indeterminato);
tali note violano l'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale n. 85 del 2005, secondo cui i corsi abilitanti devono essere svolti nell'anno accademico 2005/2006 e, quindi terminare entro aprile 2007;
tali note creano una situazione per cui i corsisti, che termineranno nel mese di aprile 2007, saranno costretti a non poter svolgere l'esame di abilitazione per quasi un'anno -:
se non si ritenga opportuno dare la possibilità ai corsisti che termineranno i
corsi abilitanti speciali, con le Università e le Accademie che hanno rispettato i termini così come previsti dalle normative sopra citate, di poter espletare l'esame di abilitazione nel mese di giugno 2007 così da poter sciogliere la riserva per il conferimento delle supplenze ed i ruoli già dall'anno scolastico 2007/2008.
(4-02666)