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Allegato B
Seduta n. 112 del 20/2/2007
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INTERNO
Interrogazioni a risposta scritta:
PORFIDIA. - Al Ministro dell'interno, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
nel mese di dicembre 2006 il Sindaco di Serre (Salerno) incontrava il Commissario Straordinario per l'emergenza rifiuti in Campania, dottor Guido Bertolaso, per discutere sul progetto di quest'ultimo di creare una discarica per rifiuti solidi urbani nel territorio dello stesso Comune;
il Commissario Straordinario confermava verbalmente le sue intenzioni ed indicava come luogo per la creazione della discarica la così detta «Valle delle Masserie di Serre»;
tale luogo si trova a circa 3 chilometri di distanza dalla ex discarica «Macchia Soprana» inserita nel piano regionale di bonifica dei siti inquinanti della Regione Campania a seguito della decisione CEE 2050 del 1o agosto 2000 con la quale la Commissione europea programmava il quadro comunitario di sostegno 2000-2006, predisposto dall'Agenzia Regionale per la protezione ambientale della Campania, sulla base delle «Linee Guida» redatte dal Gruppo Tecnico nominato con Ordinanze Commissariali n. 248 del 2003, n. 328 del 2003, n. 226 del 2004 e n. 006 del 2005 ed inserito nell'elenco del suddetto Piano al numero 150651400002 con indice di rischi pari al 56,40;
inoltre lo stesso sito individuato dal Commissario Straordinario si trova alla distanza di 2 chilometri dalla discarica di «Basso dell'Olmo-Serralonga» vicina al Comune di Campagna e che è stata realizzata nonostante la dichiarata inidoneità emersa dall'analisi idrogeologica ed ambientale condotta dal consulente dottor Franco Ortolani, ordinario di Geologia
presso il Dipartimento di Pianificazione e Scienza del Territorio dell'Università Federico II di Napoli;
l'ordinanza di esecuzione di tale discarica era stata emanata dal Commissario Straordinario dottor Catenacci la cui gestione, a causa di presunte irregolarità è già oggetto di petizione al Parlamento europeo, iscritta al Ruolo Generale con il n. 683 del 2005;
la «Valle della Masseria» si trova all'interno dell'Oasi Faunistica di Persano, istituita con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 4060 del 18 novembre 1976, compresa nella zona dichiarata «di notevole interesse pubblico» dal ministero dei beni culturali e ambientali con Decreto del 29 novembre 1993, inclusa nella Riserva Naturale Regionale Foce Sele Tanagro (legge regionale n. 33/93);
l'estensione dell'Oasi è di 3.400 ettari, la Riserva Naturale comprende anche gli affluenti Calore e Tanagro, la zona di Protezione Speciale (ZPS) (IT8050021) denominata «Medio Corso del fiume Sele/Persano» (SIC) (IT8050021) si estende invece su 1515 ettari e comprende anche l'Oasi del WWF;
l'area di cui sopra è stata riconosciuta, nel maggio del 2003 «Zona Umida di importanza internazionale» e rientra, quindi, in quelle elencate nella convenzione di Ramsar, ratificata con decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 13 marzo 1976 e successive modificazioni;
la Commissione delle Comunità Europee, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma, della Direttiva 92/43/CEE, con decisione 2006/613/CEE del 19 luglio 2006, ha inserito nell'elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biografica mediterranea, con SIC IT8050049, i fiumi Tanagro e Sele, per un estensione di 3677 ettari;
la «Valle delle Masserie di Serre» si trova ad una distanza di circa 400 metri dal fiume Sele, il quale nasce dal monte Paflagone ed è dotato di un bacino idrografico ricco di sorgenti ed affluenti in un'area di 3235 chilometri quadrati ed una portata media di 69 metri cubi al secondo a 10 chilometri dalla foce;
inoltre il ministero dell'ambiente, in attuazione della Direttiva 78/659/CEE, ha riconosciuto, con Decreto del 19 novembre 1997, l'intero corso del fiume Sele come «corpo idrico che richiede particolare protezione e miglioramento per essere idoneo alla vita dei pesci» e lo ha classificato tratto salmonicolo;
le sue acque, grazie a due acquedotti a monte ed uno sbarramento a valle, riforniscono tutti i Comuni del bacino idrografico del fiume Sele dove, tra l'altro sono presenti circa 12.000 aziende agricole, anche multinazionali e dopo aver percorso 64 chilometri, sfocia nel golfo di Salerno, nei pressi di Paestum;
da notizie di stampa, ma anche da un'ordinanza formale n. 14 del 26 gennaio 2007, sembrerebbe che il Commissario Delegato abbia deciso la localizzazione di una discarica regionale in Serre (Salerno) con capacità tra 2 e 4 tonnellate di rifiuti solidi urbani, appunto in località «Valle della Masseria»;
l'ordinanza di cui sopra violerebbe in particolare gli articoli 1, 2, 5 della legge n. 290 del 2006, la Direttiva Comunitaria 1999/31 /CEE del Consiglio del 29 aprile 1999, la Direttiva Comunitaria 43 del 21 maggio 1992, articolo 6, il decreto del Presidente della Repubblica n. 357 del 1997, articolo 4, comma 3 e la convenzione di Ramsar, attuata dal decreto del Presidente della Repubblica n. 448 del 1976 -:
se il Governo non ravvisi la necessità di verificare quanto esposto in epigrafe e quali provvedimenti intenda adottare per salvaguardare le zone interessate.
(4-02653)
MIGLIORE e DE CRISTOFARO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
alcune settimane fa un gruppo di organizzazioni del terzo settore hanno
denunciato, in un dettagliato esposto, al Commissario Prefettizio che regge il Comune di Casal di Principe (Caserta) una serie di irregolarità, formali e sostanziali, relative al bando di gara dei servizi sociali IV annualità legge n. 328 del 2000, dell'ambito territoriale C2 [Comuni di Casal di Principe (capofila), Castel Volturno, Cancello ed Arpone, Grazzanise, Santa Maria La Fossa e Frignano];
dinanzi alle macroscopiche illegittimità il Commissario Prefettizio ha permesso che si annullasse e ripubblicasse la gara d'appalto, per sanare quanto denunciato. Un giusto atto che dà ragione anche di quanto da anni i soggetti del terzo settore denunciano, visto che i medesimi vizi erano presenti in tutte le gare d'appalto degli ultimi tre anni relative alla legge n. 328 del 2000;
purtroppo, i responsabili degli uffici comunali preposti, con piccoli aggiustamenti di facciata, hanno di fatto riproposto lo stesso atto e tentano maldestramente ancora di aggirare i vincoli di trasparenza e pubblicità della normativa in materia di appalti di servizi (decreto legislativo n. 163 del 2006 all'articolo 29 comma 7 punti a) - b) e comma 11);
questo atteggiamento, unito agli atti intimidatori e di saccheggio a danno delle organizzazioni che hanno denunciato la suddetta questione, secondo gli interroganti, riconferma con forza i dubbi sull'imparzialità e la correttezza di quanto fatto dai responsabili degli uffici comunali preposti;
nel bando ripubblicato sono ancora presenti numerose incongruenze e punti poco chiari, identici a quelli già dettagliatamente denunciati:
l'importo del bando di gara supera ampiamente la soglia comunitaria e quindi va pubblicato anche sulla Gazzetta Europea, in ottemperanza al suo richiamato decreto legislativo;
le griglie di valutazione sono troppo vaghe, non venendo prima precisata l'entità dei punteggi; ciò consentirebbe alla commissione di gara di procedere, dopo l'individuazione delle ditte concorrenti, alla definizione dei parametri di valutazione;
problematicità nel rispetto della legge n. 328 del 2000 «Determinazione del costo orario del lavoro per i lavoratori delle cooperative nel settore socio-sanitario-educativo e d'inserimento lavorativo». Non è possibile, infatti, secondo gli interroganti, il rispetto dei Contratti Nazionali di categoria con le cifre messe a bando e con la previsione, inoltre, di un ribasso dell'offerta economica: ciò può solo alimentare forme di precariato e pratiche di sfruttamento del personale;
si ritiene illegittimo mettere a gara il pagamento di rette definite dalla Regione Campania o elargire soldi a soggetti privati per l'attiviazione di residenze sociali, in presenza invece di strutture di proprietà comunale «abbandonate» a ciò destinate (ad esempio la comunità per minori «Casa don Peppe Diana»). Molti organismi del terzo settore hanno dovuto indebitarsi per affittare, allestire e accreditare analoghe strutture sociali, che con le retti comunali possono dare i loro servizi -:
se sia conoscenza dei fatti sopradescritti;
se non ritenga necessario indagare sugli atti intimidatori e di saccheggio di cui, da tempo, sono vittime le associazioni presenti nel territorio succitato;
se non ritenga opportuno intervenire affinché venga fatta chiarezza sulle numerose irregolarità presenti nella ripubblicazione del bando di cui sopra e se non ritenga altresì che debba essere attivata ogni iniziativa per ripristinare la piena legalità.
(4-02654)
SGOBIO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
il 17 ottobre 2005, il sottoscritto presentava al Ministro in indirizzo, interrogazione
a risposta scritta n. 4-17312, e della quale a tutt'oggi non ha ricevuto alcuna risposta;
con la predetta interrogazione si interrogava il Ministro rispetto a quanto segue;
il signor Roberto Fenili ricopre contemporaneamente la carica di consigliere comunale del Comune di Roccastrada (Grosseto) e quella di consigliere delegato della confraternita Misericordia di S.S. Annunziata;
l'associazione di volontariato Misericordia di S.S. Annunziata svolge attività di assistenza anche attraverso la propria casa di riposo dotata di autonomia gestionale e finanziaria e convenzionata con l'Asl 9, di cui il consigliere Fenili risulta essere rappresentante legale;
l'articolo 60 del decreto legislativo 267/2000, prevede la ineleggibilità a consigliere comunale dei legali rappresentanti e dei dirigenti delle strutture convenzionate (ex articoli 43 e 44 della legge n. 833 del 1978 istitutiva del Ssn) per i Consigli del Comune il cui territorio coincide con quello dell'azienda sanitaria nazionale locale con cui sono convenzionati;
la confraternita Misericordia di S.S. Annunziata, infatti, pur traendo origine da un'associazione senza fini di lucro, è ente dotato di propria autonomia, che, in virtù del rapporto in convenzione, eroga assistenza sanitaria per conto del Ssn, e come tale rientra tra quelle strutture espressamente previste dal combinato disposto con gli articoli 43 e 44 della legge 833/1978;
il 31 gennaio 2003 il ministero dell'interno invitava la prefettura di Grosseto a far esperire al Comune di Roccastrada la procedura ex articolo 69 del decreto legislativo n. 267/2000 di verifica della regolarità dei titoli di appartenenza dei propri componenti e della causa ostativa all'espletamento del mandato elettivo del signor Fenili;
l'amministrazione comunale di Roccastrada nel settembre del 2003 deliberò a maggioranza che non esistevano i presupposti per l'ineleggibilità ed incompatibilità tra le due cariche del Fenili, ignorando il citato parere in materia già espresso dal ministero dell'interno nel gennaio del 2003, adducendo a giustificazione della mancata decadenza il parere confortante del segretario comunale di Roccastrada;
la Casa di riposo Misericordia, essendo convenzionata con la Asl n. 9, dipende economicamente dal comune di Roccastrada, pertanto le cariche di controllore (consigliere comunale) e controllato (rappresentante legale) in capo alla stessa persona, nella fattispecie il signor Fenili, possono creare conflitti e conseguenze facilmente immaginabili;
il ministero dell'interno riferisce che si registrano, con crescente frequenza, iniziative di enti locali rivolte a introdurre, con richiamo all'articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), deroghe alle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli articoli 60 e 63 dello stesso decreto;
la deroga assume talora una valenza assai ampia, come avviene, ad esempio, quando viene stabilita con norme regolamentari o statutarie così formulate: «i componenti del consiglio comunale possono essere nominati o designati quali rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, anche in deroga alla disciplina di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come previsto dall'articolo 67 dello stesso decreto»;
il ministero dell'interno, esprimendo dubbi sulla legittimità di tali determinazioni, e sostenendo che l'esimente di cui al citato articolo 67 può essere disposta per incarichi e funzioni specifiche e deve trovare fondamento in concrete esigenze di interesse generale collegate all'esercizio del mandato elettivo, ha chiesto il parere al Consiglio di Stato sulla portata applicativa della esimente di cui al citato articolo 67, alle cause ostative disciplinate dagli articoli 60 e 63 del citato decreto legislativo n. 267/2000;
al riguardo, il Supremo Consesso, nel parere reso nell'adunanza del 10 novembre 2004, si è espresso rilevando, in via preliminare, che le cause di ineleggibilità e di incompatibilità stabilite dagli articoli 60 e 63 sono la risultante di una valutazione comparata di valori costituzionalmente rilevanti: da un lato, il diritto di accesso alle cariche elettive, che l'articolo 51 della Costituzione garantisce a tutti i cittadini «in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»; dall'altro, l'esigenza di assicurare la genuinità della competizione elettorale (per le cause di ineleggibilità) ed il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione pubblica (per le cause di incompatibilità);
il risultato di queste valutazioni, traducendosi in prescrizioni che incidono sul diritto di elettorato passivo o sul diritto degli eletti a svolgere il loro mandato, ricadono nell'ambito di previsione dell'articolo 51 della Costituzione, secondo il quale «tutti i cittadini ... possono accedere ... alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, secondo i requisiti stabiliti dalla legge»;
secondo quest'ultimo, visto che l'articolo 67 del decreto legislativo 18 agosto 2000 n. 267 prevede che non costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità gli incarichi e le funzioni conferite ad amministratori del comune, della provincia e della circoscrizione previsti da norme di legge, statuto o regolamento in ragione del mandato elettivo;
in tale contesto si colloca l'articolo 67 del decreto legislativo n. 267/2000 in relazione al quale il Consiglio di Stato ha posto in rilievo come non possa consentirsi che la fonte secondaria determini l'inefficacia di impedimenti definiti in modo puntuale e concreto dal legislatore;
ad una prima lettura la norma sembrerebbe riconoscere alla legge e alle fonti normative secondarie (statuti, regolamenti) una eguale capacità di rimuovere gli impedimenti previsti dagli articoli 60 e 63 del decreto legislativo n. 267/2000;
una simile interpretazione, tuttavia, non si concilia con il citato articolo 51 della Costituzione che, assoggettando alla riserva di legge la definizione dei requisiti per accedere e mantenere le cariche elettive, non consente alle fonti secondarie di intervenire nella materia elettorale in modo autonomo e diretto;
senza considerare che se fosse lasciato alla discrezionalità degli enti locali di stabilire autonomamente le deroghe alla ineleggibilità e all'incompatibilità risulterebbe eluso anche il fine, voluto dallo stesso articolo 51 della Costituzione, di assicurare a tutti i cittadini «condizioni di eguaglianza» nell'accesso alle cariche elettive;
il Consiglio di Stato ha concluso il suo parere dichiarando: «Alle considerazioni che precedono si aggiunge, pertanto, per le determinazioni adottate dagli enti locali dopo la riforma, una ulteriore e più incisiva ragione di illegittimità, poiché la materia elettorale, che resta coperta da riserva di legge, costituisce ora un settore del tutto precluso alla potestà regolamentare e statutaria degli enti locali»;
l'articolo 70 del decreto legislativo n. 267 del 2000 stabilisce, peraltro, che la decadenza dalla carica di consigliere comunale, provinciale o circoscrizionale può essere promossa, innanzi al Tribunale civile, da chiunque abbia interesse e che la relativa azione può essere promossa anche dal Prefetto -:
se dopo quanto espressamente chiarito dal Consiglio di Stato con il sopra citato parere n. 10166 del 2004, non ritenga dover intervenire attraverso le competenti autorità periferiche perché sia dichiarata l'ineleggibilità del signor Roberto Fenili, e quindi la sua incompatibilità all'espletamento del mandato elettivo.
(4-02657)
ANGELA NAPOLI. - Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
nel territorio di Corigliano (Cosenza) si stanno registrando, negli ultimi tempi,
preoccupanti episodi di intimidazione a danno di numerosi imprenditori;
nei primi giorni del corrente mese di febbraio 2007 è stato dato alle fiamme, in Corigliano, un intero stabile di tre piani, destinato prevalentemente nei piani superiori a studi professionali e nel piano terra ad una officina meccanica, con deposito anche di gomme;
il grave atto intimidatorio, che ha provocato danni per un ammontare di circa un milione di euro, sembra fosse diretto al proprietario dell'officina meccanica, Damiano Falco;
Damiano Falco, due anni fa, coraggiosamente aveva denunziato, tentativi di estorsione, e successivamente aveva già subito un furto di pneumatici e di un motociclo, per un valore di 50.000 euro;
nonostante i vari interventi per la sicurezza, avviati sul territorio, purtroppo, la recrudescenza della criminalità tutta sta preoccupando imprenditori, commercianti, agumicultori, professionisti e cittadini comuni -:
quali urgenti iniziative intendano attuare per garantire la sicurezza sull'intero territorio Coriglianese;
quali urgenti iniziative intendano attuare per individuare ed assicurare alla giustizia i responsabili del vile atto intimidatorio subito da Damiano Falco e per far fronte sollecitamente agli impegni risarcitori dovuti nei confronti dello stesso.
(4-02660)
GIORDANO, FALOMI e CARUSO. - Al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
qualche settimana fa la città di Catanzaro ha reso omaggio al suo concittadino Giuseppe Malacaria, operaio ucciso da una bomba il 4 febbraio 1971 nel corso di una manifestazione antifascista; in quella occasione è stata posta in sua memoria una targa commemorativa;
il giorno dopo il suddetto atto commemorativo la targa è stata penosamente oltraggiata da una svastica fatta durante la notte (Liberazione - 9 febbraio 2007);
da tempo in questa città si sta assistendo, in maniera crescente, ad atti di intolleranza, di violenza e di razzismo;
in questi giorni lo stesso consigliere provinciale del Partito della Rifondazione Comunista, Pino Commodari, sta subendo, anche attraverso la stampa locale, insulti e diffamazioni che gli interroganti giudicano del tutto fuori dalle righe rispetto ad un normale confronto politico -:
se sia a conoscenza dei fatti sopraccitati;
se non ritenga necessario attivarsi affinché vengano messe in atto misure di controllo in grado di prevenire il ripetersi di episodi analoghi a quelli descritti in premessa.
(4-02661)