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Allegato B
Seduta n. 112 del 20/2/2007
...
ECONOMIA E FINANZE
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
VI Commissione:
NANNICINI, FINCATO e FLUVI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
i commi da 6 a 9 dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006 (legge finanziaria per il 2007) apportano modifiche in materia di Irpef (modifiche alla base imponibile), nuove aliquote, nuovi scaglioni, nuove detrazioni in sostituzione delle precedenti deduzioni, eccetera); come conseguenza vi è un maggior gettito per l'erario relativamente alle addizionali regionali e comunali anche a percentuali invariate;
i commi da 142 a 144 prevedono che i Comuni possono applicare l'aliquota dell'addizionale comunale all'Irpef da 0 fino allo 0,8 per cento e in precedenza poteva arrivare fino allo 0,5 per cento;
i Comuni, in questi giorni, stanno predisponendo i propri bilanci -:
se sia intenzione di codesto Ministero emanare, in tempi rapidi, il decreto di cui ai commi 10 e 322 dell'articolo 1 della legge Finanziaria 2007 per dare certezza nella predisposizione dei bilanci di previsione del 2007, prevedendo che il maggior gettito rimanga in disponibilità dei Comuni, in modi che gli stessi enti possano utilizzare al minimo quanto previsto dai commi 142 a 144 dell'addizionale comunale all'Irpef.
(5-00750)
GIOACCHINO ALFANO e GIANFRANCO CONTE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 144, della legge n. 296 del 2006, legge finanziaria per il
2007, ha ripristinato la possibilità, per i comuni, di variare l'aliquota della compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF;
tale previsione, oltre a comportare un aggravio della pressione tributaria, rischia di determinare confusione ed incertezza tra i contribuenti soggetti all'IRPEF in merito all'effettivo ammontare dell'imposta gravante su di loro;
ciò vale in particolare per i lavoratori dipendenti, in quanto la predetta addizionale è prelevata dal reddito imponibile ad opera dei sostituti d'imposta lungo l'arco dell'anno, secondo modalità non facilmente comprensibili dai lavoratori interessati -:
se intenda assumere iniziative legislative volte a prevedere che la predetta addizionale IRPEF sia prelevata in unica soluzione, preferibilmente in occasione delle scadenze tributarie annuali, e quali iniziative intenda assumere al fine di favorire la piena conoscibilità, da parte dei contribuenti interessati, delle aliquote delle addizionali vigenti nei rispettivi luoghi di residenza.
(5-00751)
REINA, ZELLER, BRUGGER, WIDMANN, BEZZI e NICCO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la legge finanziaria per il 2007 ha previsto la deducibilità delle quote di ammortamento o dei canoni di locazione degli immobili strumentali all'attività dei liberi professionisti;
tale deducibilità trova applicazione nel caso di società semplici e di liberi professionisti che esercitano l'attività in forma individuale, a norma dell'articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, escludendo invece i liberi professionisti che svolgono l'attività in forma associata;
in merito alla analoga questione della deducibilità delle spese per l'auto aziendale, l'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, riconosce tale sgravio fiscale anche agli associati, facendo valere il principio della risultanza del libretto di circolazione;
il combinato disposto dei commi 334 e 335 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, crea dubbi interpretativi in merito alla cessione degli immobili strumentali, non chiarendo se le plusvalenze si applicano solo ai professionisti che hanno già beneficiato, anche in passato, della deducibilità delle quote di ammortamento degli immobili o se tutti gli immobili strumentali ceduti dal 1o gennaio 2007 diventano fiscalmente rilevanti -:
se il Governo intenda estendere i benefici relativi alla deducibilità dei costi di acquisto o di locazione finanziaria di immobili strumentali dei liberi professionisti che esercitano la loro attività in forma associata e se ciò possa avvenire estendendo il criterio previsto all'articolo 164 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 per la deducibilità delle spese dell'auto aziendale delle associazioni, e se intenda altresì chiarire che la rilevanza fiscale delle plusvalenze opera solo per gli immobili che hanno generato ammortamenti deducibili e non per tutte le cessioni di immobili strumentali effettuate dal 1o gennaio 2007.
(5-00752)
BORGHESI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 1, comma 44, della legge n. 296 del 2006 dispone che il sistema del reverse-charge IVA si applica «...alle prestazioni di servizi, compresa la prestazione di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei confronti delle imprese che svolgono l'attività di costruzione o ristrutturazione di immobili ovvero nei confronti dell'appaltatore principale o di un altro subappaltatore»;
con circolare n. 37 del 29 dicembre 2006 l'Agenzia delle Entrate ha individuato il settore edile interessato dalla normativa in questione facendo riferimento al codice di attività di cui alla sezione «F» della tabella ATECOFIN-2004 specificandone inoltre l'applicabilità anche alle attività di «...costruzione di opere del genio civile come autostrade, strade, ponti, galleria, strade ferrate, campi di aviazione, porti e altre opere idrauliche, la costruzione di sistemi di irrigazione e di fognatura, impianti industriali, condotte e linee elettriche, impianti sportivi eccetera...»;
alcune società, in base ad un contratto di appalto da «Telecom Italia Spa» e da «Enel Spa», realizzano infrastrutture mediante la posa di cavi sotterranei ed aerei per il collegamento degli utenti dalle centrali alle prime prese (settore telefonico) e dalle cabine al contatore (settore elettrico);
in particolare dette attività comprendono, quanto all'attività nel settore energia: attività su gruppi di misura alimentanti una singola utenza, centralizzazione misuratori, attività sulle prese, trasporti; quanto all'attività nel settore telefonico: attività di costruzione della rete (opere civili, infrastrutture di posa, rete in rame, rete in fibra ottica, predisposizione della linea per collegamenti a 2 Mbit/s, apparati trasmissivi in rete di accesso), attività di delivery dei servizi di rete, attività di manutenzione della rete, prestazioni varie;
sembra che alcune società utilizzino per dette attività il codice «residuale» 4 5 3 4 0 (altri lavori di installazione), mentre altre imprese del settore, pur svolgenti il medesimo lavoro, non si sarebbero classificate sub «F» (ad esempio ricorrendo ai codici 3 2 2 0 2 oppure 3 2 2 0 3);
detta situazione sta comportando una forte tensione nel settore -:
se le attività come sopra specificate siano correttamente classificate sub «F» oppure a quali altri codici debbano fare riferimento.
(5-00753)
LEO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 4 luglio 2006, per effetto del «nuovo comma 4-bis introdotto dal decreto-legge n. 223 del 2006 (cosiddetto decreto Bersani) all'articolo 30 della legge n. 724 del 1994 è cambiata la procedura da attivare ai fini della disapplicazione della normativa sulle società non operative»;
il nuovo comma 4-bis sopra citato prevede che «in presenza di oggettive situazioni che hanno reso impossibile il conseguimento dei ricavi, degli incrementi di rimanenze e dei proventi nonché del reddito determinati ai sensi del presente articolo, ovvero non hanno consentito di effettuare le operazioni rilevanti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto di cui al comma 4, la società interessata può richiedere la disapplicazione delle relative disposizioni antielusive ai sensi dell'articolo 37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 9 settembre 1973 n. 600»;
l'articolo 1, comma 109, lettera a) della legge n. 296 del 2006 ha eliminato dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 23 dicembre 1994 l'inciso «salvo prova contraria»;
la circolare dell'Agenzia delle entrate n. 5/E del 2 febbraio 2007 ha affermato che l'eliminazione dell'inciso normativo «salvo prova contraria» comporta che la presentazione dell'interpello cosiddetto disapplicativo, disciplinato dall'articolo37-bis, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 rappresenta l'«unico rimedio per dimostrare le obiettive situazioni che hanno determinato l'impossibilità di conseguire per la società l'ammontare minimo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi, nonché del reddito previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 724 del 1994», escludendo quindi che «detta prova possa essere fornita in sede di accertamento o nel corso del contenzioso»;
la sopra rilevata posizione interpretativa dell'Agenzia delle entrate appare lesiva del diritto di difesa garantito ai sensi dell'articolo 24 della Costituzione;
nessun esonero dalla presentazione dell'interpello antielusivo, secondo la citata circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007, deve essere previsto per le società soggette al fallimento che, quindi, al pari delle società in bonis, dovranno presentare l'interpello antielusivo di cui all'articolo 37-bis, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 -:
se non sia possibile superare le posizioni interpretative espresse dall'Agenzia delle entrate nella più volte citata circolare n. 5/E del 2 febbraio 2007: non appare infatti condivisibile la tesi della presunta inammissibilità del ricorso in assenza della presentazione dell'interpello disapplicativo ex articolo 37-bis, comma 8, del decreto sull'accertamento, in quanto tale inammissibilità appare in contrasto con i princìpi fondamentali del nostro ordinamento e in primis con il diritto di difesa garantito dall'articolo 24 della Costituzione; inoltre, tanto premesso, va anche considerato che la sentenza dichiarativa di fallimento attesta lo stato di irreversibile crisi cui sono sottoposte le società che vengono dichiarate fallite, con la conseguente interruzione dell'attività d'impresa e la inevitabile impossibilità di conseguire l'ammontare minimo di ricavi, di incrementi delle rimanenze e di proventi, nonché del reddito previsto dal comma 1 dell'articolo 30 della legge n. 72 del 1994; ne deriva che, in tali casi (per le società fallite), non dovrebbe essere comunque ritenuto necessario procedere alla presentazione dell'interpello antielusivo.
(5-00754)
FUGATTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
la Corte di cassazione è intervenuta sul controverso tema dell'IRAP per i professionisti e per i lavoratori autonomi, con un pacchetto di undici sentenze depositate venerdì 16 febbraio 2007;
la stessa Corte ha stabilito che i lavoratori autonomi ed i professionisti non pagano l'imposta, purchè non abbiano un'autonoma organizzazione;
molte delle utenze depositate fanno riferimento ad un principio chiaro: perchè ci sia un'autonoma organizzazione occorre che il professionista sia responsabile dell'organizzazione e che sia presente una struttura di uomini e mezzi al servizio del professionista stesso;
la sentenza n. 3672/07 richiede che l'organizzazione rilevante ai fini IRAP rappresenti un reale apporto aggiuntivo all'opera del professionista;
il contenzioso in tema di IRAP ha raggiunto livelli preoccupanti, portando a numerose pronunce sull'imposta da parte della Corte costituzionale, della Corte europea di Giustizia e della Corte di cassazione;
il Governo ha più volte manifestato la volontà di mantenere l'imposta;
un intervento legislativo per riesaminare l'IRAP, modificando gli aspetti più critici, stabilendo soglie precise che diano maggiori certezze al contribuente lavoratore autonomo e professionista, sarebbe auspicabile -:
se e in che modo il Governo intenda intervenire sull'IRAP, in particolare sull'applicabilità dell'imposta ai professionisti e ai lavoratori autonomi, considerato anche l'avvicinarsi delle scadenze fiscali.
(5-00755)