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Allegato B
Seduta n. 113 del 21/2/2007
...
GIUSTIZIA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della giustizia, per sapere - premesso che:
è stato pubblicato un libro ove si legge in copertina: Giancarlo Caselli un magistrato fuori legge;
nel libro si sostiene: «Il Parlamento ha votato una legge per impedirgli (al procuratore Caselli n.d.r.) di concorrere alla Procura Nazionale Antimafia. La politica e l'informazione hanno cancellato la verità sul processo Andreotti»;
in particolare si legge: «Sono l'unico magistrato italiano al quale il Parlamento ha dedicato espressamente una legge. Una legge contra personam che mi ha espropriato di un diritto» ed ancora «hanno chiarito pubblicamente che la mia esclusione era da intendersi come un "risarcimento" al Senatore a vita Giulio Andreotti, da me ingiustamente "perseguitato"». E ancora «Quell'inchiesta... ha portato ad una sentenza della Corte di Appello di Palermo, poi confermata dalla Cassazione in modo definitivo e immutabile, che ritiene "commesso" e "concretamente ravvisabile..." ildelitto di associazione a delinquere "con Cosa Nostra" e ancora si legge "A me interessa che il Magistrato... possa partecipare al dibattito politico"»... e ancora si legge «Quelli di Palermo sono stati anni di lavoro intensissimo, tanto più che non ho rinunziato ad andare in giro per dibattiti e conferenze che considero arte integrante del io lavoro»;
dalla lettura del libro quindi ad avviso degli interpellanti emerge il seguente teorema: A) il Parlamento ha fatto una legge contro Caselli, B) lo ha fatto per vendicarsi della causa Andreotti C) È attività istituzionale dei magistrati partecipare al dibattito politico e partecipare a dibattiti e conferenze (con il relativo uso di macchine e scorta);
tali assiomi non corrispondono al vero perché dal verbale della seduta del 12 ottobre 2005 del CSM emerge, ed in particolare pagina 47: «Il consigliere Di Federico sottolinea che il Consiglio (CSM) ha avuto la possibilità di evitare che il dottor Caselli fosse escluso dalla selezione, ma che il comportamento dilatorio di alcuni dei suoi componenti lo hanno impedito» e spiega via via l'iter che il provvedimento ha assunto ricordando «altresì che è rimasta lettera morta la richiesta di ben tredici componenti del Consiglio (su 24 ndr) di mettere all'ordine del giorno la nomina del Procuratore Nazionale Antimafia prima dell'entrata in vigore della nuova legge,» ed ancora «è altresì giusto ricordare che sono stati proprio i componenti di un gruppo minoritario di consiglieri (la cui corrente era condivisa con Giancarlo Caselli ndr) ad impedire la valutazione comparativa tra il dottor Caselli e il dottor Grasso. Sapevano che esistevano una maggioranza di almeno quattordici voti a favore del dottor Grasso e hanno ritenuto che fosse politicamente più conveniente non fare apparire la sconfitta del loro candidato». Su questo filone il Consigliere De Nunzio, il Consigliere Mammone che esplicitamente hanno sposato questa ipotesi, comunque mai smentita da alcuno;
secondo gli interpellanti, anche la sentenza della Cassazione è interpretata
dal dottor Caselli pro domo sua. Infatti, a leggere il libro, sembrerebbe che la Cassazione abbia condiviso la pronunzia della Corte di Appello. A leggere la frase sembrerebbe che il verbo sia da collegarsi al soggetto più vicino (la Cassazione); solo dopo la lettura della sentenza della Suprema Corte si capisce che la costruzione relativa alla responsabilità dell'Onorevole Andreotti è da attribuire in via esclusiva alla Corte d'Appello e non alla Cassazione;
infatti in realtà a pagina 214 della sentenza di Cassazione: «La Corte di Appello ha delineato il concetto di partecipazione del reato associativo in termini giuridici non condivisibili» e ancora «Al termine di questo articolato excursus il Collegio (della Corte di Cassazione) ritiene di riprendere l'osservazione iniziale: i giudici dei due gradi di merito sono pervenuti a soluzione diverse; non rientra nei compiti della Cassazione operare una scelta tra le stesse... in presenza dell'intervenuta prescrizione poi questa Corte ha dovuto limitare le sue valutazioni a verificare se le prove acquisite presentino un'evidenza tale da conclamare la manifesta illogicità della motivazione della sentenza... mancando tali estremi i ricorsi vanno rigettati». In buona sostanza la Cassazione non ha rigettato il ricorso sposando la tesi della corte di Appello ma lo ha rigettato perché non poteva rimetterlo alla corte territoriale per una successiva valutazione in quanto il reato era prescritto;
quindi le affermazioni del dottor Caselli appaiono entrambe false nel senso che dice cose non vere sapendo dello loro falsità;
vera o falsa che sia, l'affermazione effettuata da parte di un Procuratore Generale in carica, privo di immunità, e cioè dire che il Parlamento tiene un comportamento contra legem è diffamatorio. L'On. Bossi per molto meno è stato incriminato ex articolo 290 c.p.; si pensi ancora al 289 c.p.; comunque, l'affermazione, da ritenersi falsa, sull'iter del provvedimento che ha visto la nomina del dottor Grasso appare di rilevante gravità;
inoltre non solo non è vero quanto affermato per il processo Andreotti, ma quel che è peggio è che tali affermazioni sono, ad avviso degli interpellanti, in completo dispregio del dettato costituzionale sulla presunzione di innocenza;
sempre ad avviso degli interpellanti, non si può ritenere che le mansioni del magistrato, oltre che quelle relative alla produzione di sentenze, ordinanze e decreti, siano anche quelle di «partecipare al dibattito politico» e «andare in giro per dibattiti e conferenze», né si può considerare legittimo l'uso di auto e scorta nelle attività appena citate;
neppure appaiono conformi a deontologia e alla legge comportamenti quali quelli del Caselli per quanto riguarda dichiarazioni che comportano diffamazione del Parlamento, affermazioni contrarie alla realtà sul processo Andreotti, svolgere un ruolo politico da parte del magistrato e usare auto e scorta per tal fine -:
se, ove verifichi l'esattezza di quanto affermato in premessa, non intenda promuovere azione disciplinare nei confronti del dottor Giancarlo Caselli.
(2-00385)«Brigandì, Maroni, Carlucci».
Interrogazione a risposta in Commissione:
CONTENTO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con una nota a firma congiunta, il Presidente del Tribunale di Pordenone, il Presidente dell'Ordine degli Avvocati e il Dirigente della Cancelleria, hanno denunciato al Ministro l'attività della struttura giudiziaria pordenonese definita come «ormai prossima al collasso per la costante carenza di risorse umane e finanziarie disponibili»;
del resto, del tutto indicativa a tal proposito è la situazione della pianta organica
che prevede, per la sede centrale e quella della sezione distaccata di San Vito al Tagliamento, 65 persone, ma che non vede coperti ben 11 posti nel mentre 3 impiegati risultano utilizzati in altri uffici del distretto e 4 prestano servizio a tempo parziale;
la gravità della situazione è tale da aver indotto magistrati, avvocati e personale a dare l'allarme perché, perdurando tale situazione, vi è il rischio concreto di non «poter assicurare per il futuro il regolare ed effettivo funzionamento dell'Ufficio Giudiziario»;
la vicenda merita, tra l'altro, un'attenzione particolare perché, nonostante le difficoltà evidenti, il ritmo di lavoro e la capacità di smaltire i ruoli procedurali pongono la struttura ai livelli più alti per efficienza anche per il 2006 e ciò nonostante la mancanza, rispetto all'anno precedente, di alcuni Magistrati;
sarebbe davvero sorprendente che a giustificare la mancanza di risposte concrete da parte del Ministero competente fosse proprio il sacrificio e l'abnegazione di tutti coloro che operano nell'ambito degli uffici giudiziari pordenonesi;
con altrettanta franchezza, pare davvero incredibile che non si possa ovviare alla situazione drammatica del personale, verificando, ad esempio, le domande di quei dipendenti che hanno chiesto, attraverso la mobilità od altri istituti di analoga finalità, di poter svolgere la propria attività lavorativa presso il Tribunale di Pordenone -:
quali urgenti iniziative intenda adottare per consentire l'incremento dell'organico effettivo degli uffici giudiziari del circondario pordenonese anche con riferimento ad eventuali domande di «trasferimento» a quegli stessi uffici presentate da dipendenti pubblici ancora in attesa di decisioni da parte delle competenti amministrazioni.
(5-00766)