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Allegato B
Seduta n. 114 del 22/2/2007
...
DIFESA
Interpellanza urgente (ex articolo 138-bis del regolamento):
I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro della difesa, il Ministro della salute, per sapere - premesso che:
un giovane carrista di Borore (Sardegna), Pasquale Piredda di 22 anni, è stato congedato un anno fa, alla vigilia della partenza in Iraq, dopo aver prestato servizio con un'ottima valutazione professionale presso il 152o Reggimento della Brigata Sassari;
il congedo è stato motivato dalle Autorità competenti in quanto il militare è risultato portatore sano della condizione genetica di una carenza enzimatica eritrocitaria (deficit di glucosio-6-fosfato de- idrogenasi);
tale carenza è largamente diffusa nell'area mediterranea e in particolare in Sardegna dove l'incidenza raggiunge circa il 15 per cento della popolazione;
la carenza enzimatica è assolutamente compatibile con qualsiasi attività lavorativa e con tutte le situazioni ambientali tant'é che i portatori conducono una vita assolutamente normale senza alcun pregiudizio per le attività più usuranti e più impegnative dal punto di vista psico-fisico;
la condizione clinica di anemia emolitica acuta da carenza di glucosio-6-fosfato deidrogenasi (meglio nota come favismo) si verifica sporadicamente solo a seguito della ingestione di fave e della assunzione di un circoscritto numero di farmaci sui quali attraverso routinarie indagini ematologiche vengo puntualmente informati tutti i genitori dei nuovi nati;
nella pubblica amministrazione, nelle forze di pubblica sicurezza (Polizia di Stato, Arma dei Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili del Fuoco, Corpo Forestale) operano regolarmente migliaia di dipendenti portatori della carenza enzimatica su base genetica senza alcun pregiudizio della loro idoneità professionale;
l'incomprensibile rigidità, in particolare delle Autorità dell'Esercito italiano, è stata ripetutamente censurata dai più autorevoli esponenti della comunità scientifica e dagli specialisti in ematologia e malattie genetiche che hanno denunciato l'insostenibile penalizzazione nell'accesso al lavoro per diverse centinaia di migliaia di cittadini assolutamente sani;
se intendano assumere adeguate e risolutive iniziative istituzionali e normative per rimuovere definitivamente una assurda disposizione che impedisce a una parte consistente di cittadine e di cittadini italiani di esercitare il loro diritto al lavoro e di svolgere una gratificante professione nelle Forze Armate del nostro Paese.
(2-00386)
«Sanna, Mattarella, Scotto, Fadda, Schirru, Attili, Soro, Sereni».
Interrogazione a risposta scritta:
BRIGANDÌ, BRICOLO e FUGATTI. - Al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
non accennano a diminuire le sollecitazioni affinché il Governo dia soluzione alla mancata applicazione agli ufficiali congedatisi dal 1o gennaio 1998 al 16 dicembre 2004 della promozione al grado superiore connessa all'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299 intitolato «Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio»;
è stato fatto osservare che la retroattività complessiva del provvedimento è altresì confermata dalle disposizioni contenute in altri articoli della legge n. 299 del 2004;
in effetti, da un più approfondito controllo di ciascun articolo, l'assioma incardinato con la circolare prot. n. MD/GMIL-03-II/4/2/2005/26702, del 21 marzo 2005 della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa, secondo il quale il preteso effetto retroattivo dell'articolo 5 non potesse essere riconosciuto in quanto ai sensi dell'articolo 11 delle disposizioni sulla legge in generale «la legge non dispone che per l'avvenire: essa non ha effetto retroattivo», appare fuorviante in quanto non è stato applicato ugualmente agli altri articoli della legge 2 dicembre 2004, n. 299 e, più in particolare all'articolo 11, rubricato come «vantaggi di carriera», e all'articolo 15 rubricato come «Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490» nei cui rispettivi testi sono stati sanciti evidenti effetti retroattivi;
applicando ad litteram l'articolo 11 delle preleggi, secondo l'assioma della circolare in questione, la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa non avrebbe dovuto dare attuazione agli articoli 11 e 15 della legge n. 299 del 2004, ma ciò non è avvenuto e gli interessati hanno goduto degli effetti
retroattivi insiti in ciascuno dei due citati articoli proprio per la portata giuridica del combinato disposto dell'articolo 11 e dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, che inopinatamente invece non è stato osservato per l'articolo 5 della stessa legge n. 299 del 2004;
è dunque necessario attirare l'attenzione del Governo sulla circostanza di fatto che la Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa non ha saputo o non ha voluto, surrettiziamente, «distinguere fra data di entrata in vigore dell'atto legislativo e decorrenza dell'efficacia delle sue singole disposizioni» come ben indicano e dispongono, per ciò che riguarda il procedimento legislativo presso le Camere, per la diversità degli effetti derivanti da tale diversa specificazione di tecnica legislativa, le due circolari emanate dal Presidente della Camera, la prima del 1986 nella parte seconda al numero 18, e la seconda del 2001 nella parte 15, lettere a) e b), che così dispongono:
a) occorre distinguere fra data di entrata in vigore dell'atto legislativo nel suo complesso e decorrenza dell'efficacia di sue singole disposizioni. Nel primo caso si usa l'espressione «La presente legge entra in vigore il ...»;). Nel secondo caso si usa la seguente diversa espressione: «Le disposizioni dell'articolo x hanno effetto a decorrere da...»;
b) il termine iniziale per le ipotesi di diversa decorrenza di singole disposizioni è individuato in date certe (la pubblicazione e, preferibilmente, l'entrata in vigore) e non in date più difficilmente note alla generalità (l'approvazione, la promulgazione o l'emanazione);
dunque per l'articolo 5, come per gli articoli 11 e 15, ma evidentemente per tutti quelli costituenti la legge n. 299 del 2004, è del tutto evidente che «l'entrata in vigore» non potesse che essere quella del 17 dicembre 2004, corrispondente a quella successiva alla data della pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 16 dicembre 2004, a norma delle disposizioni dell'articolo 16 finale «Entrata in vigore», mentre «la data di decorrenza dell'efficacia delle singole disposizioni» della legge n. 299 del 2004 non avrebbe potuto che essere diversa per ciascun articolo, in dipendenza:
a) o della sua espressa previsione da una data certa indicata nel testo dell'articolo;
b) o, in sua assenza, anche in caso di «sostituzione» di norme previgenti, in conseguenza del senso fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse del testo legislativo di ciascun articolo e/o della «novella» relativa all'articolo sostituito, in cui l'intenzione del legislatore potesse essere desunta sulla base dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale;
solo la corretta interpretazione delle disposizioni delle Circolari del presidente della Camera e la corretta applicazione dell'articolo 12 delle disposizioni sulla legge in generale, traslate agli articoli in esame, avrebbero consentito:
a) come hanno consentito per l'11, laddove è stata disposta all'articolo 66, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490 l'aggiunta del comma 4-bis e del comma 4-ter, di individuare la decorrenza dei rispettivi vantaggi di carriera sulla base del senso fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse del testo legislativo, cioè dall'indicazione «A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1998, agli ufficiali che, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II ...» e «A partire dai corsi che hanno avuto inizio nell'anno 1999, agli ufficiali che, previo superamento dell'apposito concorso di ammissione, per comprovate ragioni di servizio o per infermità dipendente da causa di servizio, abbiano frequentato con ritardo il corso superiore di Stato Maggiore, si applicano i vantaggi di carriera di cui al quadro II...»;
b) come hanno consentito per l'articolo 15 di individuare la decorrenza della «Sostituzione dei quadri I, II e V della tabella 3 allegata al decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490» dal senso fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse del testo legislativo, cioè dall'indicazione «a decorrere dall'anno accademico 2001-2002»;
c) per l'articolo 5, laddove è stata disposta la «sostituzione» dell'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, senza alcuna espressa previsione della sua decorrenza né dalla data di entrata in vigore della legge né da un'altra data certa, di individuarne la decorrenza dalla data dell'entrata in vigore della legge n. 574 del 1980. Tale decorrenza è confermata da una particolare ulteriore previsione quella che dal senso fatto palese del significato proprio delle parole secondo la connessione di esse della rubrica «Avanzamento degli ufficiali cessati dal servizio» aggiunta all'articolo 34 previgente la norma sostituita avrebbe dovuto essere applicata agli ufficiali cessati dal servizio e non certamente quelli che sarebbero cessati dal servizio successivamente all'entrata in vigore della legge n. 299 del 2004;
a definitiva conferma della retroattività assoluta dell'articolo 5, si sottolinea che essa è provata dalla bocciatura di una previsione di attribuzione della decorrenza dell'efficacia del sostituito articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574, in quanto nella seduta del 10 marzo 2004 allorché il sottosegretario alla difesa invitò il relatore alla riformulazione della seconda parte dell'articolo aggiuntivo dell'emendamento all'articolo 2, così strutturato: «Art. 2-ter - (Promozioni degli ufficiali in quiescenza dei ruoli tecnici) - Dopo l'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 aggiungere il seguente: "A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge il medesimo beneficio previsto dall'articolo 34 della legge 20 settembre 1980 è esteso agli Ufficiali dei Ruoli Tecnici di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 490"» (in cui come è evidente era stata prevista espressamente la decorrenza dell'efficacia della disposizione con l'entrata in vigore della legge), con altro come risulta dal resoconto stenografico di quella seduta, per l'approvazione del quale il Sottosegretario così si espresse: «Per quanto riguarda la seconda parte dell'articolo aggiuntivo, invito il relatore ad una riformulazione del seguente tenore: "L'articolo 34 della legge 20 settembre 1980, n. 574 è sostituito dal seguente: 'Art. 34. - Gli Ufficiali di tutti i ruoli, che non usufruiscano della promozione prevista dalla legge 22 luglio 1971, n. 536 e successive modificazioni, sono promossi al grado superiore una volta collocati in ausiliaria, nella riserva o nella riserva di complemento anche oltre il grado massimo stabilito per il ruolo da cui provengono, con esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi corrispondenti'", il cui testo è esattamente quello che sarebbe stato approvato con la futura legge n. 574 del 2004;
si evince da quanto precede che il Sottosegretario cassò per l'articolo 34 modificato la previsione della sua efficacia dalla data di entrata in vigore della legge, dando luogo così al riconoscimento di una decorrenza retroattiva della novella ex tunc;
si evince altresì che, per effetto del non inserimento nella legge n. 299 del 2004 di una norma finale di salvaguardia degli atti anteriori sull'avanzamento (che avrebbe dato forza giuridica alla decorrenza della novella dalla data di entrata in vigore della legge n. 299 del 2004, ma che se fosse stata inserita avrebbe vanificato la portata giuridica dell'intera legge), è stata stabilizzata in modo certo l'efficacia retroattiva dell'articolo 5, permettendo per giurisprudenza consolidata l'attribuzione di una efficacia retroattiva «assoluta dell'articolo 34 sostituito», retrodatabile alla data in cui detto articolo entrò in vigore nel 1980, da rapportarsi giuridicamente, quindi, ad una decorrenza retroattiva «relativa», da ricercarsi ed incardinarsi nell'eventuale presenza in una precedente legge sull'avanzamento dell'ultima norma di salvaguardia degli atti precedenti, che è rappresentata dall'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 490 del 1997;
quindi in mancanza dell'inserimento nella legge n. 299 del 2004 di una norma finale che avesse avuto lo scopo di salvaguardare i precedenti atti ed i precedenti provvedimenti adottati nonché avesse salvaguardato gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti fino al 16 dicembre 2004, gli effetti retroattivi per l'articolo 5 possono essere fatti risalire a far data dal 1o gennaio 1998, cioè all'ultima norma di salvaguardia inserita in una precedente legge sull'avanzamento che è costituita dall'articolo 71, comma 2, del decreto legislativo n. 490 del 1997, che tutela tutti gli atti sull'avanzamento attuati fino al 31 dicembre 1997, mentre per l'articolo 11 gli effetti retroattivi essendo stati indicati nel testo si materializzano a far data dagli anni 1998 e 1999, come pure per l'articolo 15 essendo stati ancora indicati nel testo essi si materializzano a far data dall'anno 2001-2002;
l'articolo 16 della legge n. 299 del 2004 disponendo circa l'entrata in vigore della legge, sancisce altresì che: «È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato», ovvero dispone che nel momento in cui sia stato accertato che, come in questo caso, non sia stato adempiuto l'obbligo derivante dall'esercizio di una pubblica funzione di osservare e quindi di applicare o di fare applicare la legge da chi ne è preposto per le sue funzioni amministrative, chiunque altro sul quale incomba tale obbligo e che, come in questo caso, incombe sugli interroganti nell'esercizio degli atti di controllo, ma anche sul Governo nella più sua alta funzione ispettiva sugli organi dell'esecutivo, emerge evidente che appena venga accertata l'emissione della circolare nei termini già riferiti e dopo le più che evidenti indicazioni fornite dagli interroganti che hanno proceduto ad una analisi approfondita della legge, della giurisprudenza in materia di retroattività delle norme sostituite e dell'iter parlamentare dal quale traspare in tutta evidenza la volontà del legislatore di accordare complessivamente una retroattività assoluta e relativa agli articoli della legge n. 299 del 2004, sia doveroso dare rapida e positiva applicazione all'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299 -:
quale sia l'opinione del Governo circa i fatti generalizzati nella premessa e in merito all'opportunità di restaurare con ferma decisione - essendo trascorsi ormai più di due anni - il diritto secondo gli interroganti così palesemente violato, annullando la citata circolare emanata sotto il precedente Governo che, al riguardo, non ha espletato il doveroso controllo sull'applicazione dell'articolo 5 della legge 2 dicembre 2004, n. 299, e disponendo conseguentemente l'emanazione dei decreti di promozione al grado superiore degli ufficiali cessati dal servizio tra la data del 1o gennaio 1998 e quella del 16 dicembre 2004, promozione che non comporta neppure aggravi economici per lo Stato, come peraltro è stato sottolineato nel corso dell'iter parlamentare anche dai pareri favorevoli espressi dalle Commissioni bilancio dei due rami del Parlamento.
(4-02705)