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Allegato B
Seduta n. 114 del 22/2/2007
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TRASPORTI
Interrogazioni a risposta in Commissione:
SERENI, BOCCI, BARBI, BOFFA e LOVELLI. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con accordo sottoscritto il 18 ottobre 2006, Trenitalia si era formalmente impegnata con le Organizzazioni Sindacali a confermare e rilanciare il ruolo delle Officine Manutenzioni Cicliche di Foligno (ex OGR) quale impianto strategico per l'Azienda, trattandosi del più grande impianto italiano per la manutenzione delle locomotive elettriche;
al fine di assicurare la funzionalità e l'operatività dello stabilimento di Foligno, considerato decisivo, per professionalità e competenza, nell'ambito degli stabilimenti del gruppo, Trenitalia assicurava che i percorsi organizzativi e gestionali sarebbero stati finalizzati a garantire l'ottimizzazione e l'adeguamento delle risorse impegnate nei processi manutentivi;
l'accordo prevedeva il rientro presso l'impianto di Foligno di alcuni tipi di lavorazioni precedentemente esternalizzate e, conseguentemente, un chiaro impegno da parte dell'Azienda finalizzato all'assunzione di nuovo personale a copertura del turn over;
fino ad oggi Trenitalia non ha fornito alcun segnale per garantire quell'accordo ma, al contrario, a fronte di continue rassicurazioni verbali e di formali impegni assunti con le istituzioni, le organizzazioni sindacali e i lavoratori, non ha messo in atto alcuna azione concreta tesa a fare chiarezza circa le politiche industriali relative al ruolo dello stabilimento di Foligno;
l'ultimo incontro fra Trenitalia e Organizzazioni Sindacali, tenutosi in data 20 febbraio 2007, si è chiuso con la rottura delle trattative da parte delle Organizzazioni Sindacali, poiché Trenitalia, disattendendo ancora una volta gli impegni presi, ha presentato un piano di attività che prevede per lo stabilimento di Foligno carichi di lavoro ancora inferiori a quelli dell'anno precedente e commisurati al numero dei dipendenti attualmente presenti;
per raggiunti limiti di età, nel corso del 2007 il numero degli addetti è destinato a scendere di almeno 100 unità e gli attuali livelli occupazionali dell'OMC di Foligno (619 addetti) non sarebbero in grado di sopportare eventuali reinternalizzazioni in mancanza di nuove assunzioni;
il ripetuto rifiuto di Trenitalia di porre in essere le azioni concordate e l'assenza di qualsiasi piano industriale ha determinato, tra i lavoratori e nell'intera cittadinanza, un perdurante stato di incertezza e preoccupazione circa il futuro dello stabilimento di Foligno, di cui si sono fatte interpreti in più occasioni anche l'Amministrazione Comunale di Foligno e la Regione Umbria -:
se il Governo sia a conoscenza dei fatti sopra esposti e, in caso affermativo, quali iniziative intenda prendere per sollecitare
Trenitalia al mantenimento degli impegni assunti con l'accordo del 18 ottobre 2006, sia per quanto riguarda il rientro delle lavorazioni esternalizzate, sia per quanto riguarda l'assunzione di nuovi addetti;
se il Governo sia in possesso di ulteriori informazioni relative all'effettiva volontà da parte di Trenitalia di confermare o meno per il futuro la centralità dello stabilimento OCM di Foligno, nell'ambito dell'attività di manutenzione dell'Azienda, dato che non esiste ancora traccia di un piano industriale e questo sta facendo aumentare i timori per un ulteriore ridimensionamento dell'impianto;
quali interventi il Governo, di concerto con Trenitalia e con le Organizzazioni Sindacali, pensi di porre in essere per scongiurare l'ulteriore declino industriale ed occupazionale dello stabilimento di Foligno considerato che, per le grandi competenze e potenzialità espresse e per la storica presenza nel territorio, le ex OGR costituiscono una risorsa socio-economica e tecnologica decisiva per la città di Foligno e per l'intera Regione Umbria.
(5-00771)
CAPARINI, FAVA, ALLASIA e SAGLIA. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 5 del Regolamento CE n. 550/2004, entrato in vigore il 20 aprile 2005, dispone che gli stati membri garantiscano la fornitura dei servizi di traffico aereo in regime di esclusiva in specifici blocchi di spazio aereo. A tal fine gli Stati Membri designano un fornitore di servizi di traffico aereo titolare di un certificato valido nella Comunità;
lo Stato italiano ha implementato tale previsione con gli articoli 691 e 691-bis del novellato Codice della Navigazione, di cui al decreto legislativo 9 maggio 2005, n. 96, pubblicato in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 8 giugno 2005 ed entrato in vigore in data 21 ottobre 2005, statuendo una competenza esclusiva di ENAV S.p.A. per tutti i servizi di navigazione, aerea ad esclusione dei blocchi di spazio aereo di competenza dell'Aeronautica Militare Italiana;
la società ENAV S.p.A. è venuta dunque ad assumere il titolo ed il ruolo di prestatore esclusivo di tutti i servizi di navigazione aerea e per la redazione carta ostacoli con riferimento agli spazi aerei e agli aeroporti di competenza, cioè per tutti gli spazi aerei ed aeroporti presenti in Italia ad eccezione di quelli assegnati all'Aeronautica Militare Italiana ex decreto del Presidente della Repubblica n. 484/81;
l'aeroporto di Brescia Montichiari è aperto al traffico civile a partire dal 1999, quindi successivamente alla pubblicazione della tabella B della legge 22 dicembre 1979, n. 635, ed i suoi servizi per il traffico aereo (incluso i servizi ATS) sono sempre stati espletati da ENAV S.p.A.;
l'aeroporto di Brescia Montichiari è nella fase conclusiva del procedimento di cambio di status demaniale da militare a civile, con conseguente assunzione della qualifica di aeroporto civile, aperto al traffico civile;
la competenza ad espletare i servizi di navigazione, ivi compreso i servizi ATS, in tutte le zone di aerodromo e di avvicinamento negli aeroporti civili è per legge di ENAV S.p.A. e quindi tale prestatore è l'unico prestatore titolato ex lege a svolgere tali servizi essenziali per la sicurezza e l'operatività del traffico aereo;
l'aeroporto di Brescia Montichiari è stato interessato nel 2006 da un traffico di 241.500 passeggeri sulle linee internazionali;
è attualmente il quarto aeroporto italiano per traffico merci (dopo il sistema aeroportuale di Milano, il sistema aeroportuale di Roma e l'aeroporto di Venezia), con 23.700 tonnellate nel 2006;
nel 2007 assumerà una valenza strategica nel trasporto merci in Italia a seguito dell'accordo con Poste Italiane
S.p.A. e lo spostamento del Centro smistamento nazionale da Roma Fiumicino a Brescia Montichiari;
è stato selezionato dalla Cina quale terzo scalo da utilizzare nell'ambito del recente accordo bilaterale di traffico Italia/Cina;
per l'attivazione di tali iniziative la Società di gestione ha effettuato una serie di investimenti, di cui gran parte sono correlati con impianti che negli altri aeroporti ricadono nella competenza di ENAV, per un totale di oltre 7.000 milioni di euro;
lo scalo di Brescia Montichiari ha quindi una valenza strategica nel sistema aeroportuale italiano, recupera traffico cargo nazionale altrimenti diretto ad aeroporti stranieri, pertanto deve essere assicurata sia la continuità dell'espletamento dei servizi ATS, con idonea copertura 24 ore su 24 e non le attuali 18 ore su 24, date le caratteristiche delle attività cargo intercontinentale, sia un adeguato sviluppo del servizio di assistenza alla navigazione;
l'inserimento dell'aeroporto di Brescia Montichiari tra quelli sottoposti al regime del contratto di programma e di servizio tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro della difesa, ed ENAV S.p.A., è essenziale per assicurare i richiesti livelli di sviluppo dei servizi di assistenza alla navigazione aerea;
il contratto di programma e di servizio relativo agli anni 2004-2006 e per il triennio successivo tra il Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e il Ministro della difesa, ed ENAV S.p.A. è in fase di negoziazione e si appresta ad essere stipulato;
i Ministri dei trasporti e della difesa, la Direzione Generale della Navigazione Aerea ed ENAC hanno già espresso parere favorevole e sollecitano l'inserimento dell'aeroporto di Brescia in tale contratto di programma e di Servizio;
il sistema di tariffazione dei servizi di assistenza alla navigazione aerea, come modificato dall'articolo 11-sexsiesdecies della legge 2 dicembre 2005, n. 248 (cosiddetti Requisiti di Sistema) è autonomo ed indipendente dall'inserimento dello scalo di Brescia Montichiari tra quelli di cui al contratto di programma e di servizio Ministero dei trasporti - ENAV S.p.A., che di per sé non implica e non implicherebbe maggiori oneri e costi a carico dello Stato;
altri aeroporti, inseriti nel contratto di programma e di servizio Ministero Trasporti-ENAV S.p.A., quali a titolo di esempio Perugia e Parma, Cuneo, Torino Aeritalia, Venezia Lido, sono caratterizzati da attività, traffico e valenza strategica nazionale di ben inferiore portata meno di 50.000 unità di traffico all'anno) -:
quali siano i motivi che impediscono ai soggetti competenti di compiere gli atti di loro spettanza, inserendo l'aeroporto di Brescia Montichiari tra quelli sottoposti al contratto di programma e di servizio previsto dalla normativa vigente, considerato che ENAV S.p.A., ai sensi di legge, contestualmente al cambio di status demaniale da militare a civile dello scalo sarà il prestatore in esclusiva dei servizi di navigazione aerea su tale blocco di spazio aereo;
se abbiano piena consapevolezza del danno che deriverebbe al sistema Paese, allo Stato e alla società di gestione dell'aeroporto di Brescia Montichiari dal mancato sviluppo dei servizi di navigazione aerea dello scalo, con compromissione dell'implementato piano logistico di trasporto merci e dei livelli minimi di sicurezza operativa;
quali siano i motivi per cui lo scalo di Brescia Montichiari non è ancora inserito tra quelli regolamentati dal contratto di programma e di servizio, al contrario di altri aeroporti di rilevanza inferiore rispetto all'aeroporto di Brescia Montichiari in termini di traffico attuale e di programmi di sviluppo;
se non intendano procedere tempestivamente all'inclusione dello scalo di
Brescia Montichiari tra quelli regolamentati dal contratto di programma e di servizio, relativo agli anni 2004-2006 e per il triennio successivo, allineando così la gestione e l'erogazione dei servizi di navigazione aerea nell'aeroporto di Brescia Montichiari al quadro normativo vigente ed agli obblighi di legge gravanti su ENAV S.p.A., ponendo fine all'iniqua situazione di disparità di trattamento oggi sussistente tra lo scalo di Brescia Montichiari e gli altri aeroporti italiani.
(5-00772)
Interrogazione a risposta scritta:
VENIER. - Al Ministro dei trasporti, al Ministro della difesa. - Per sapere - premesso che:
sulla base delle disposizioni impartite dalla «Convenzione di Amburgo», il Corpo delle capitanerie di porto/Guardia costiera è l'Autorità Marittima Italiana alla quale è affidata l'organizzazione della ricerca e del soccorso in caso di sinistro marittimo (IMRCC) e le unità navali e gli aeromobili del servizio di Guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto appositamente allestiti, costituiscono unità di soccorso marittimo, sia esso relativo a navi ed imbarcazioni, sia esso relativo ad aeromobili incidentati in mare (così come meglio specificato dall'articolo 830 del Codice della navigazione modificato dal decreto legislativo n. 96 del 9 maggio 2005 e decreto del Presidente della Repubblica n. 662 del 28 settembre 1994);
il Servizio aereo del Corpo delle capitanerie di porto, è dotato di n. 2 Sezioni di Volo Elicotteri, la 1a sezione con base a Sarzana (La Spezia) e la 2a sezione con base a Catania, che impiega quotidianamente soprattutto, in un turno di allarme S.A.R. necessario per garantire l'impiego di un aeromobile durante le operazioni di ricerca e soccorso, così come meglio specificato dalla pubblicazione IMRCC/001 «Piano Nazionale per la Ricerca ed il Salvataggio in Mare», la quale definisce come unità di soccorso marittimo (unità S.A.R.)» le unità navali e gli aeromobili del servizio di Guardia costiera del Corpo delle capitanerie di porto appositamente allestiti per il soccorso marittimo»;
a tutt'oggi sulla scorta di tali riferimenti normativi ed istituzionali, gli elicotteri della Guardia costiera ed il relativo personale sono stati chiamati ad intervenire in innumerevoli operazioni di ricerca, nonché di salvataggio diretto di persone in pericolo di vita a seguito di sinistro marittimo e non. Al fine di garantire quindi l'impiego dell'aeromobile in dette operazioni a livello nazionale, le Sezioni di Volo Elicotteri del Corpo impiegano il proprio personale ed i propri mezzi in appositi turni di allarme S.A.R;
il S.A.R. aeromarittimo a carattere nazionale è, in concorso, garantito anche dall'aeronautica militare che, con i propri velivoli ed il proprio personale, costituisce dei così detti «Centri di Aerosoccorso» per il quale la propria amministrazione corrisponde una specifica indennità di «Aerosoccorso»;
la predetta indennità è stata richiesta anche dal personale brevettato Aerosoccorritore della 1a Sezione Volo Elicotteri, nonché da tutto il restante personale facente parte delle Sezioni Elicotteri (compresi gli Operatori Recupero Naufrago i quali, pur non avendo frequentato lo specifico corso da Aerosoccorritore della durata di circa 90 giorni, svolgono la stessa attività, dopo aver preso la qualifica di O.R.N., con i relativi rischi, mantenendo non solo le stesse qualifiche operative ma anche gli stessi standard fisici) alle proprie amministrazioni le quali hanno respinto tale richiesta;
a seguito di ciò il personale Aerosoccorritore ha prodotto ricorso al T.A.R. Liguria il quale ha accolto la suddetta istanza riconoscendo che la 1a Sezione Volo Elicotteri svolge istituzionalmente attività di Aerosoccorso. L'Amministrazione Difesa, tramite l'Avvocatura di Stato, ha presentato ricorso in appello al Consiglio di Stato che, con sentenza 28 dicembre 2006, ha annullato quanto disposto dal T.A.R. Liguria specificando che l'indennità
di Aerosoccorso non può essere attribuita «in quanto non è sufficiente l'esercizio effettivo di detta attività (S.A.R.), comunque e dovunque prestata, ma occorre che essa sia svolta dal militare incardinato nella struttura che l'Amministrazione (Difesa) ha individuato come strumento operativo per lo specifico compito»;
in conseguenza della predetta sentenza le Sezioni Volo Elicotteri della Guardia Costiera non sarebbero riconosciute come centri di Aerosoccorso, pur svolgendo quotidianamente ed in maniera continuativa detta attività (anche durante un normale volo operativo di vigilanza, l'elicottero vola in configurazione S.A.R. ed è pronto ad intervenire in seguito ad una chiamata di soccorso, come già accaduto diverse volte negli ultimi anni) -:
se non ritengano di adoperarsi, affinché il Governo promuova gli atti necessari perché venga riconosciuta anche al personale della Componente di volo delle capitanerie di porto l'indennità prevista per lo svolgimento di questo tipo di servizio e, inoltre, per definire:
a) quali sono le responsabilità giuridiche alle quali va incontro il suddetto personale effettuando un'attività S.A.R., a seguito della sentenza del Consiglio di Stato;
b) quali sono, in ogni caso, le tutele giuridico-amministrative da attivare nel caso il personale, della capitaneria di porto adibito al S.A.R dovesse riportare infortuni a seguito dello svolgimento di detta attività, esposta a considerevole rischio.
(4-02695)