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Allegato B
Seduta n. 114 del 22/2/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazione a risposta scritta:
MARINELLO. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
la legge n. 143 del 2004 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, recante disposizioni urgenti per assicurare l'ordinato avvio dell'anno scolastico 2004-2005, nonché in materia di esami di Stato e di Università» prevedeva che il servizio prestato nelle scuole di ogni ordine e grado situate nei comuni di montagna (ossia al di sopra dei 600 metri sul livello del mare) fosse valutato in misura doppia, cioè in 24 punti anziché 12;
di recente è intervenuta la Corte costituzionale che, con sentenza n. 11/2007, ha dichiarato incostituzionale retroattivamente la legge n. 143 del 2004;
alla luce di tale sentenza deriverebbe che gli insegnanti precari che hanno usufruito di tale punteggio si vedranno decurtati del doppio punteggio acquisito, mentre coloro che in questi anni sono passati di ruolo, usufruendo di tale agevolazione, potranno rimanere nella posizione maturata;
numerosi sono i casi di insegnanti precari che, dovendo tutelare le loro posizioni in graduatoria o per guadagnare punteggi, si sono adattati alle sedi montane più disagiate pur di non essere superati, dovendo affrontare quotidianamente, con molte difficoltà, anche centinaia di chilometri per raggiungere il posto di lavoro, scoprendo ora non solo che i loro sacrifici sono stati vani, ma che sono stati indebitamente superati da chi nel frattempo è entrato in ruolo;
il Governo attuale già aveva disposto l'abolizione del doppio punteggio a partire dal mese di settembre 2007, facendo salvi tutti i diritti acquisiti dagli insegnanti interessati, appare opportuno che lo stesso si pronunci affinché il doppio punteggio maturato venga riconosciuto ai professori precari, così come sta facendo per quelli che, in questi quattro anni, sono passati di ruolo usufruendo del doppio punteggio;
le leggi dichiarate incostituzionali, secondo quanto disposto dall'articolo 136 della Costituzione italiana, perdono efficacia dal giorno della pubblicazione della sentenza, che quindi non è di per sé retroattiva. Spetta all'interprete che applica la sentenza (il Governo in questo caso) stabilire la portata applicativa della stessa, adottando quei provvedimenti atti a bilanciare e salvaguardare gli interessi in gioco, con equità e giustizia nei confronti di tutti -:
che cosa intenda fare il Ministro interrogato nei confronti di chi sarebbe nel frattempo entrato in ruolo se il doppio punteggio non fosse stato applicato, soprattutto nel caso di chi, nella certezza del doppio punteggio, si è sobbarcato spese e distanze che oggi risultano essere state del tutto inutili;
quali proposte intenda porre in essere per evitare ulteriori contenziosi e dirimere in tempi brevi ed in modo chiaro e definitivo l'intera questione, anche in previsione dell'aggiornamento ormai imminente delle graduatorie, rispetto alle quali è necessario, in seguito alla sentenza della Corte costituzionale, una puntuale e articolata valutazione.
(4-02701)