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Allegato B
Seduta n. 114 del 22/2/2007
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AMBIENTE E TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Interrogazioni a risposta scritta:
RAITI e VANNUCCI. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. - Per sapere - premesso che:
agli interroganti è stata fatta pervenire copiosa documentazione dalla quale si evince che il Comune di Tavullia, sito nella provincia di Pesaro e Urbino, avrebbe negato alla società Vodafone Omnitel l'installazione di una antenna radiobase per telefonia mobile, in quanto l'intervento proposto risulta in contrasto con quanto previsto dall'articolo 4.4.1.1. delle
N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del vigente Piano regolatore, poichè ricadente all'interno di un'area sottoposta a tutela orientata di derivazione geomorfologia, dove è prescritto che le quote massime di estradosso degli interventi edilizi consentiti non devono superare le corrispondenti quote massime di crinale;
inoltre il traliccio in progetto, essendo stato ubicato a ml. 30 dalla strada provinciale, lambisce il limite di un'area sottoposta a tutela integrale di derivazione storico-culturale, pertanto detto intervento contrasta in maniera sostanziale con la natura del vincolo stesso;
la Vodafone ha presentato ricorso straordinario al Capo dello Stato contro il Comune di Tavullia per ottenere l'annullamento del provvedimento di diniego con il quale la società telefonica è stata diffidata dall'eseguire i lavori per il nuovo impianto;
la Vodafone Omnitel, inoltre, ha già posizionato un'altra antenna nel Comune di Tavullia, nonostante ben tre pareri negativi dell'Amministrazione Comunale;
in questo caso non è stata rispettata, ai sensi dell'articolo 6. 2. 1. delle N.T.A. (Norme Tecniche di Attuazione) del Piano Regolatore, la distanza minima dai confini di zona pari a ml. 300, nonché la dovuta distanza minima dai fabbricati residenziali, prevista in ml. 200.00, e si è anche entrati in contrasto con l'articolo 4.4.1.1, delle N. T. A. in quanto trattasi di zona preservata, sottoposta a tutela integrale, per di più in questo caso le apparecchiature a terra ricadono in un'area preservata a tutela integrale di derivazione storico-culturale;
dalla relazione di verifica dell'impatto ambientale (V.I.A.) l'intervento in progetto è risultato palesemente sottodimensionato rispetto ai diversi elementi presenti in loco;
la Conferenza dei Servizi, secondo regolamento, ha approvato però la richiesta di installazione di una antenna radiobase per telefonia mobile anche se c'è stato un voto contrario del Comune;
allo stato, secondo quanto riportato da un articolo del Messaggero di Pesaro del 5 gennaio 2007, il terreno nel quale la Vodafone Omnitel vuole posizionare il nuovo impianto è stato preso già in affitto dalla stessa Vodafone -:
se il Ministro intenda adottare provvedimenti affinché siano rispettate la volontà e l'esigenze di tutela ambientale espresse dalle Amministrazioni Comunali con parere contrario all'istallazione di antenne radiobase da parte delle società di telefonia mobile -:
quali iniziative, anche normative, intenda assumere al fine di permettere ai Comuni di rimuovere le antenne radiobase che violano le Norme Tecniche di Attuazione dei Piani regolatori.
(4-02711)
GRECO. - Al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, al Ministro della salute, al Ministro delle infrastrutture, al Ministro dell'interno. - Per sapere - premesso che:
l'Organizzazione mondiale per la sanità da tempo ha richiamato l'attenzione sul problema dei rischi derivanti dalla presenza di campi elettromagnetici, ritenuti dall'Agenzia Internazionale della ricerca sul cancro come probabili cause cancerogene e come una delle prime quattro emergenze del mondo contemporaneo;
l'Istituto Superiore della Sanità e l'Ispesl, in linea con i criteri dettati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, hanno inviato i governanti ad adottare il «principio di cautela» a garanzia della salute, da intendere non solo come assenza di malattia ma anche come stato di benessere fisico-mentale-sociale;
il 21 novembre 1997 l'allora Ministro dell'ambiente, in risposta all'interrogazione n. 4-03612 del 15 gennaio 1997 con cui in particolare erano stati rappresentati
i rischi dei troppi impianti radiotelevisivi installati in alcuni Comuni della Provincia di Bari, tra cui Monopoli, esprimeva condivisione sulla «esigenza di intraprendere opportune iniziative a tutela della salute dei cittadini; con assoluta priorità alla rapida emanazione di una normativa nazionale che fornisca elementi certi di valutazione ed adeguati strumenti di controllo ed intervento»;
la popolazione di Monopoli in questi ultimi giorni ha lanciato un nuovo allarme per l'ennesima installazione di una antenna Telecom su un palazzo di Via Salvemini 24, ubicato in una zona ad alta densità abitativa, con nelle vicinanze una scuola, un asilo nido e una chiesa, impianto realizzato dopo un cautelare provvedimento di sospensione dei lavori cui è seguito un incomprensibile silenzio-assenso del Comune, che fra l'altro non risulta si sia preoccupato di richiedere l'intervento e il parere di valutazioni preventive dei competenti organi, come il Comitato Regionale ex legge regionale n. 29 del 1993, l'ASL BA/4, la Commissione Internazionale per la protezione delle radiazioni non ionizzati, l'Associazione Internazionale per le protezioni radiologiche -:
se e quali interventi i Ministri interpellati intendano effettuare a salvaguardia della salute e della sicurezza della popolazione, in relazione ai rischi derivanti dalla presenza di campi elettromagnetici nel centro urbano, come accade nella situazione descritta in premessa.
(4-02712)