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Allegato A
Seduta n. 114 del 22/2/2007
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(A.C. 2114-B - Sezione 6)
ORDINI DEL GIORNO
La Camera,
premesso che:
le Organizzazioni non lucrative di utilità sociale (Onlus) si basano essenzialmente sulla propria capacità di lavoro, essendo quindi l'elemento determinante il fattore umano;
esiste una generalizzata debolezza finanziaria in quanto gli utili o gli avanzi di gestione sono, per definizione, impiegati per la realizzazione delle attività istituzionali;
trattandosi, nella maggior parte dei casi, di realtà medio-piccole, la debolezza finanziaria può mettere seriamente a rischio l'esigenza stessa delle Onlus, con pesanti ricadute occupazionali e nell'erogazione dei servizi;
l'obbligo di versamento del TFR al Fondo presso l'INPS, di cui al comma 755 della legge n. 296 del 2006 (legge finanziaria per il 2007), mettendo a rischio la funzionalità stessa delle Onlus, ne limita la capacità di perseguire le finalità sociali indicate dalla legge;
la conseguenza di quanto esposto, in considerazione del forte radicamento delle Onlus nella società civile, sarebbe un danno alle comunità locali e quindi alla generalità dei cittadini, in particolar modo a coloro che sono maggiormente in difficoltà,
impegna il Governo
ad esentare dall'obbligo di versamento del contributo al Fondo di cui al comma 755 della legge finanziaria per il 2007, le associazioni di volontariato e le altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, nonché le associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali previsti dall'articolo 7, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 7 dicembre 2000, n. 383, e le associazioni e fondazioni riconosciute che operano nei settori di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del citato decreto legislativo n. 460 del 1997.
9/2114-B/1. Cota.
La Camera,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative normative volte a ripristinare l'originaria portata dei commi 618 e 619 dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 2007, n. 296, (legge finanziaria per il 2007), nel senso di prevedere l'inclusione in graduatoria così come definita dal concorso, e non l'inclusione come ultimi, dei candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di un provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.
9/2114-B/2. (Testo modificato nel corso della seduta) Di Gioia, Carbonella.
La Camera,
tenuto conto delle disposizioni di cui agli articoli 76 e 77 della Costituzione e delle disposizioni della legge 23 agosto 1988, n. 400, in materia di decreti legge e deleghe legislative;
premesso che:
anche in ragione di una formulazione testuale delle norme regolamentari e di una prassi applicativa meno stringente del regime di ammissibilità degli emendamenti vigente al Senato, risulta inserita nel disegno di legge di conversione una nuova delega legislativa nonché una proroga dei termini di esercizio di un'ulteriore delega di carattere correttivo e integrativo;
il Comitato per la legislazione, nell'esercizio della propria funzione consultiva, ha costantemente sottolineato come l'inserimento di disposizioni comunque incidenti sull'esercizio di deleghe, sia nel decreto legge, sia nel disegno di legge di conversione, si ponga in contrasto con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, in base al quale il Governo non può, mediante decreto-legge, «conferire deleghe legislative ai sensi dell'articolo 76 della Costituzione»;
alla Camera è prassi consolidata che la Presidenza dichiari inammissibili le proposte emendative concernenti deleghe anche quando siano riferite ai disegni di legge di conversione, come è stato correttamente ribadito anche durante l'esame in prima lettura del decreto-legge in esame,
impegna il Governo:
nell'ambito delle sue competenze, a tenere conto, nell'esercizio dell'iniziativa in materia di decretazione d'urgenza e nell'attività emendativa durante l'iter parlamentare di conversione, dei parametri in materia di decretazione d'urgenza fissati dall'articolo 15 della legge 23 agosto 1988, n. 400, ai fini di un corretto utilizzo dello strumento del decreto-legge e della relativa legge di conversione;
a valutare conseguentemente la possibilità di presentare in tempi congrui un apposito disegno di legge di delega, tale da consentire il non esercizio delle deleghe previste nel provvedimento in esame.
9/2114-B/3. Franco Russo, Boato, Verro, Giudice, Zaccaria, Ferrari, Boscetto.
La Camera,
premesso che:
il Comitato per la legislazione ha reso, in data 20 febbraio 2007, il parere sul provvedimento in esame, in cui si rileva l'impreciso richiamo effettuato dal comma 1 dell'articolo 6-quater;
il suddetto articolo 6-quater appare riferibile alla disposizione contenuta nel primo periodo dell'articolo 1, comma 796, lettera p), della legge 27 dicembre 2006, n. 296,
impegna il Governo
ad adottare, in sede di attuazione, le opportune iniziative volte ad interpretare la disposizione richiamata in premessa con riferimento alla quota fissa per le prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale di cui al primo periodo della citata lettera p).
9/2114-B/4. Ferrari, Zaccaria.
La Camera,
premesso che:
il Comitato per la legislazione ha reso, in data 20 febbraio 2007, il parere sul provvedimento in esame, in cui si rileva l'imprecisa formulazione dell'articolo 1, comma 6-sexies, relativo ai candidati ammessi al concorso di dirigente scolastico a seguito di provvedimento cautelare;
nella disposizione in esame non si differenzia la posizione di quei candidati ammessi con riserva, per i quali si sia comunque addivenuti ad un giudizio definitivo nelle sedi giurisdizionali o amministrative,
impegna il Governo
ad intervenire, in tempi congrui, sulla disciplina recata dall'articolo 1, comma 619, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, come modificata dalla norma in esame, al fine di differenziare adeguatamente, nel senso specificato in premessa, la posizione dei candidati ammessi con riserva al concorso citato in premessa.
9/2114-B/5. Zaccaria, Ferrari.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1-bis del decreto-legge 12 maggio 2006, n. 173, recante proroga di termini per l'emanazione di atti di natura regolamentare e legislativa, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2006, n. 228, aveva disposto la proroga al 15 ottobre 2006 del termine fissato dall'articolo 01, comma 3, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, sospendendo i giudizi pendenti e le procedure di riscossione e recupero relativi ai suddetti debiti contributivi esistenti alla data del 30 giugno 2006;
nel corso di diverse audizioni presso la Commissione agricoltura della Camera, il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali ha annunciato di aver trovato la soluzione al problema della cartolarizzazione dei crediti vantati dall'INPS nei confronti delle aziende agricole, mediante una azione di natura privatistica, traducendosi di fatto in un accordo tra i debitori ed un gruppo di banche, alle quali la SCCI, Società di cartolarizzazione dei crediti INPS nel frattempo ha ceduto i crediti, ribadendo come prioritaria «la chiusura dei procedimenti di riscossione coattiva attualmente in corso per i debitori che aderiscono al piano di ristrutturazione»;
nonostante le rassicurazioni del ministro, continua la situazione di forte disagio in cui si trovano moltissime aziende agricole titolari di debiti verso l'INPS le quali, nonostante l'avvio delle procedure di estinzione come sopra ricordato, continuano a ricevere preavvisi di fermo dei beni mobili registrati (meglio noti come «ganasce fiscali»);
il Governo stesso, in risposta all'interrogazione 5-00487 del 12 dicembre 2006 ha dichiarato che «il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ha chiesto al Ministero dell'economia e delle finanze di autorizzare una proroga al 28 febbraio 2007 del termine di cui alla legge 228/2006, proprio per limitare eventuali difficoltà agli imprenditori agricoli che dovessero essere oggetto di azioni di riscossione da parte delle società incaricate», riconoscendo l'esigenza di una norma legislativa per bloccare le procedure esecutive di riscossione;
il ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, in data 31 gennaio 2007, in risposta all'interrogazione 5-00596 sul condono previdenziale agricolo, dichiarando la conclusione dell'operazione con il parere positivo dell'INPS, ha fatto esplicitamente riferimento a tempi di due settimane per i1 blocco delle riscossioni coattive;
nonostante la delibera favorevole del Consiglio di amministrazione dell'INPS a seguito della lettera «ordinatoria» dei ministri del lavoro e della previdenza sociale e dell'economia e delle finanze, vi è il dissenso del presidente del Collegio sindacale dello stesso istituto e comunque i termini per l'operatività della delibera non sono certamente brevi;
non essendo ancora comunicato in via ufficiale il blocco di tali procedimenti di riscossione coattivi, proseguono, ancora in data odierna, le azioni esecutive da parte delle Società di riscossione,
impegna il Governo
ad adottare in tempi rapidi un intervento legislativo con il quale si proroghi la sospensione delle procedure di riscossione coattiva almeno fino a1 30 aprile 2007, nelle more della definizione puntuale per l'adesione al cosiddetto condono previdenziale agricolo da parte delle aziende agricole.
9/2114-B/6.Misuraca, Marinello, Giuseppe Fini, Grimaldi, Iannarilli, Licastro Scardino, Minardo, Romele, Paolo Russo.
La Camera,
premesso che:
il decreto del ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali del 1o luglio 2006 ha disposto che gli oneri economici relativi al traffico satellitare ed ai relativi costi di gestione e manutenzione degli apparati di bordo (cosiddette blue box) per le navi da pesca siano a carico degli armatori, diversificando l'avvio della presa in carico dell'onere da parte loro in date diverse a seconda della lunghezza delle imbarcazioni;
il settore ittico nazionale si trova in difficoltà a seguito dell'aumento dei costi nonché per l'adeguamento alle nuove norme disposte da regolamenti comunitari, in particolare per il Mediterraneo,
impegna il Governo
ad adottare iniziative urgenti al fine di differire al 1o gennaio 2008 l'assunzione degli oneri economici da parte degli armatori, pur mantenendo ferme le decorrenze successive a tale data previste nel decreto citato.
9/2114-B/7.Minardo, Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria,
della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, ha previsto, all'articolo 5, comma 1-sexies, l'introduzione in via sperimentale per il 2006, a beneficio degli imprenditori ittici esercenti attività di pesca marittima, l'applicazione del regime speciale IVA identico a quello che si applica per le imprese agricole;
la medesima disposizione prevedeva peraltro l'emanazione di un decreto interministeriale (dei ministri delle politiche agricole, alimentari e forestali e dell'economia e delle finanze) di attuazione, con il quale stabilire le percentuali di compensazione per l'applicazione operativa della norma da parte dei pescatori;
nel corso dell'anno 2006 detto decreto ministeriale non è stato emanato, con la conseguenza che i beneficiari non hanno potuto usufruire dell'agevolazione fiscale prevista da una norma primaria;
per il settore ittico è essenziale poter applicare quanto prima la disposizione, anche per alleviare i disagi causati dall'elevato costo dei carburanti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di rendere applicabile il regime agevolato dell'IVA, come avviene per il settore agricolo, utilizzando la copertura finanziaria già prevista per l'anno 2006, emanando contestualmente le disposizioni attuative.
9/2114-B/8.(Testo modificato nel corso della seduta) Licastro Scardino, Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
il settore ittico nazionale sta attraversando un periodo di difficoltà a seguito dell'aumento dei costi nonché per l'adeguamento alle nuove norme disposte da regolamenti comunitari, in particolare per il Mediterraneo,
impegna il Governo:
a dare immediata attuazione alla disposizione che estende alla pesca il regime IVA agevolativo, previsto dal decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 marzo 2006, n. 81, come avviene per il settore agricolo;
a valutare la possibilità di differire, in tempi rapidi, al 1o gennaio 2008 l'assunzione degli oneri economici da parte degli armatori, pur mantenendo ferme le decorrenze successive a tale data previste nel decreto citato.
9/2114-B/9.Iannarilli, Licastro Scardino, Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
il decreto legislativo 26 maggio 2004, n. 154, prevede che entro il 31 ottobre dell'anno precedente il triennio di programmazione, venga approvato il Programma nazionale della pesca e dell'acquacoltura (cosiddetto Piano pesca);
ad oggi ancora non è stato approvato il Piano per il triennio 2007-2009, con grave pregiudizio per le marinerie e in alcuni casi anche per la stessa amministrazione della pesca in quanto parte delle attività funzionali (in particolare l'assistenza tecnica) viene finanziata attraverso le risorse del Piano stesso,
impegna il Governo:
ad adottare iniziative urgenti finalizzate a prorogare, nelle more dell'adozione del Piano 2008-2010, il termine di vigenza del Piano 2006 fino al 31 dicembre 2007, con l'utilizzo delle risorse stanziate dalle tabelle C ed F della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007);
in subordine ad attivare le procedure per l'adozione del Piano triennale 2007-2009.
9/2114-B/10.Giuseppe Fini, Misuraca, Marinello.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 6, commi 8-novies e 8-decies, del decreto-legge in esame, nel testo approvato dal Senato, reintroduce a partire dal prossimo 1o gennaio 2008 l'obbligo di allevamento a terra, con recinti, nidi e piscine, per i visoni, pur non essendo tale obbligo contemplato dalla disciplina comunitaria di riferimento (direttiva n. 98/58/CE);
questo obbligo previsto dall'ultimo capoverso del punto 22 dell'allegato al decreto legislativo 26 marzo 2001, n.146, era stato soppresso con il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 febbraio 2006, n. 51, perché non in linea con le normative europee e gli obblighi internazionali in materia di benessere animale;
la reintroduzione di tale provvedimento metterebbe gli allevatori italiani e l'intera filiera in condizioni di gravissime difficoltà operative e gestionali, introducendo elementi di grave disparità nella competitività con gli altri allevatori europei, determinando un grave danno al made in Italy della pelliccia;
la Commissione agricoltura della Camera, nella seduta del 17 gennaio scorso, nell'esprimere il parere, in prima lettura, sul provvedimento in oggetto, aveva richiesto di non modificare la normativa in vigore riguardante gli allevamenti di animali da pelliccia,
impegna il Governo
ad aprire, in tempi rapidi, un tavolo di concertazione con gli operatori del settore, per un'analisi approfondita e puntuale di tutta la materia, e per verificare le conseguenze derivanti dall'applicazione delle norme di cui al punto 22 dell'allegato al decreto legislativo n. 146 del 2001, nella parte che riguarda la reintroduzione dell'allevamento a terra dei visoni, come risultante dalle modifiche apportate dal decreto-legge in esame.
9/2114-B/11.Zucchi, Franci.
La Camera,
premesso che:
l'articolo 1, comma 9-bis, del decreto legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, prevede che i consorzi agrari sono società cooperative «disciplinate a tutti gli effetti» dagli articoli 2511 e seguenti del codice civile;
la citata disposizione consente, inoltre, ai consorzi agrari l'adeguamento degli statuti alla disciplina codicistica entro la data del 30 giugno 2007, termine differito al 31 dicembre 2007 dalla legge finanziaria ed al 30 aprile 2008 per effetto dell'articolo 2, comma 5-quater, inserito in sede di conversione nel decreto-legge in esame;
il legislatore, nell'accordare un termine per l'adeguamento statutario, prende in debita considerazione le difficoltà che i consorzi possono incontrare in relazione alla radicale riforma del proprio assetto giuridico e soprattutto in merito al rispetto del requisito della «mutualità prevalente» ai fini dell'applicazione delle disposizioni fiscali di carattere agevolativo;
tale ultimo requisito deve essere documentato nella nota integrativa al bilancio e deve essere previsto nello statuto di ciascun consorzio per cui la verifica del rispetto della condizione di prevalenza dovrà essere effettuata nel momento in cui i consorzi perfezioneranno, attraverso l'adeguamento statutario, l'effettivo ingresso nella disciplina ordinaria della cooperazione;
nel periodo necessario per l'adeguamento degli statuti la normativa da applicare ai consorzi agrari, sia civilistica che tributaria, non può che essere quella precedente alla entrata in vigore, della riforma del diritto societario e più precisamente, per effetto dell'espresso riferimento operato dall'articolo 223-terdecies
delle norme transitorie del codice civile, alla data di entrata in vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366;
quest'ultima considerazione, del resto, risulta aderente al trattamento riservato a tutte le società cooperative in occasione della entrata in vigore della riforma della specifica disciplina codicistica alle quali è stato assegnato un congruo termine per l'adeguamento statutario e per le quali è stato specificato che, sino all'adeguamento, si applicassero le previgenti disposizioni, comprese quelle fiscali,
impegna il Governo
ad adoperarsi tempestivamente affinché ai consorzi agrari, sino all'adeguamento degli statuti alla disciplina di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e comunque non oltre la data del 30 aprile 2008, continui ad applicarsi la normativa, sia di carattere civilistico che tributario, vigente alla data di entrata n vigore della legge 3 ottobre 2001, n. 366, in conformità al dettato dell'articolo 223-terdecies delle norme transitorie del codice civile.
9/2114-B/12.Franci, Zucchi.
La Camera,
premesso che:
è necessario e urgente pervenire al sostanziale superamento di alcuni istituti dei decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, che ha finito per penalizzare la professione medica senza apportare alcun beneficio ai cittadini, gravando negativamente sia sugli utenti che sullo stesso Servizio sanitario nazionale;
il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, prevedeva che le regioni riservassero in ogni ospedale per la libera professione dei medici per l'attività intramuraria spazi sia ambulatoriali che posti letto pari al 5-10 per cento in ambienti separati, con relativa disponibilità di medici specialisti, infermieri e tecnici necessari;
la scarsa attivazione dell'intramoenia aziendale da parte delle regioni ha contribuito a rendere assai limitata l'efficacia per la riduzione delle liste di attesa provocando l'attuale ed insostenibile situazione per cui ì cittadini, a causa dei lunghi tempi di attesa, sono costretti a rivolgersi alla sanità privata per ottenere prestazioni in tempi più brevi con relativo aggravio economico per i cittadini,
impegna il Governo
ad adottare atti urgenti volti a prorogare i termini relativi alle disposizioni richiamate in premessa al 31 dicembre 2009 e comunque fino alla reale disponibilità di spazi adeguati all'interno delle strutture ospedaliere per la libera professione intramuraria.
9/2114-B/13.Di Virgilio, Baiamonte, Bocciardo, Ceccacci Rubino, Crimi, Fallica, Gardini, Mazzaracchio, Moroni, Palumbo, Mario Pepe.
La Camera,
premesso che:
il decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, prevede, all'articolo 37, comma 8, la trasmissione per via telematica dell'elenco dei soggetti nei cui confronti sono state emesse fatture nonché l'elenco dei soggetti titolari di partita IVA da cui sono stati effettuati acquisti ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto;
molti enti no profit (ONLUS, APS...) stanno manifestando la difficoltà tecnica dell'applicazione della norma citata in quanto per la propria natura, e in virtù delle leggi che ne regolano il funzionamento, ad oggi non hanno adottato delle procedure contabili ed informatiche tali da poter estrapolare facilmente i dati richiesti dalla legge né hanno, molti di essi, una organizzazione interna tale da poter essere ìn grado di rispettare la scadenza prevista dalla legge;
per adeguare gli uffici e le strumentazioni informatiche gli enti no profit dovrebbero sostenere elevati investimenti,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare urgentemente i provvedimenti necessari affinché il termine per la procedura prevista dall'articolo 37, comma 8, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248, sia prorogato, per gli enti no profit, al 31 dicembre 2008.
9/2114-B/14.(Testo modificato nel corso della seduta) Crisci.
La Camera,
impegna il Governo
a non inserire nei decreti-legge e nei disegni di legge di conversione dei decreti deleghe legislative, in tal modo rispettando sia le leggi vigenti sia gli impegni assunti dinanzi al Parlamento.
9/2114-B/15.(Testo modificato nel corso della seduta) Gianfranco Conte.
La Camera,
premesso che:
il Senato della Repubblica ha introdotto, nel decreto-legge in esame, una norma, l'articolo 6, comma 8-novies, lettera b), che obbliga gli allevatori di animali da pelliccia a nuovi adempimenti onerosi che vanno oltre la normativa europea in vigore senza alcuna proroga di termini;
la Commissione agricoltura della Camera aveva previsto una soluzione ampiamente condivisa con un emendamento dichiarato inammissibile dalla Presidenza,
impegna il Governo
a valutare l'opportunità di adottare iniziative urgenti finalizzate a rinviare l'applicazione della norma richiamata in premessa al fine di concordare con gli operatori del settore interventi tesi ad evitare la crisi economica e occupazionale del settore stesso.
9/2114-B/16.Giovanardi.
La Camera,
impegna il Governo
a monitorare l'applicazione della disposizione richiamata in premessa, al fine di adottare eventuali iniziative normative volte a ripristinare l'originaria portata dei commi 618 e 619 dell'articolo 1 della legge 26 dicembre 2007, n. 296, (Legge finanziaria per il 2007), nel senso di prevedere l'inclusione in graduatoria così come definita dal concorso, e non l'inclusione come ultimi, dei candidati in possesso dei prescritti requisiti ammessi con riserva a seguito di un provvedimento cautelare in sede giurisdizionale o amministrativa.
9/2114-B/17.(Testo modificato nel corso della seduta) Rusconi, De Simone, Cesario, Ghizzoni, Froner, Ianuzzi, Benzoni, Carbonella.
La Camera,
premesso che:
un decreto-legge non può contenere norme che prevedono il conferimento di deleghe legislative al Governo;
nel corso dell'esame di altri disegni di legge di conversione il Governo ha assunto l'impegno riguardo al non esercizio delle deleghe previste nei decreti-legge convertiti in legge,
impegna il Governo
ad adottare tutte le iniziative volte a non esercitare le deleghe previste nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto in esame.
9/2114-B/18.Santelli, Boscetto.
La Camera,
premesso che:
nella legge finanziaria per l'anno 2007, all'articolo 1, comma 561 è disposto che: «Gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi tipo di contratto»;
nel disegno di legge, già approvato dalla Camera e modificato dal Senato, di conversione del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, recante proroga di termini previsti da disposizioni legislative, all'articolo 6, comma 8-sexies è prevista una grave deroga al divieto di nuove assunzioni per inosservanza del patto di stabilità interno previsto dalla legge finanziaria per l'anno 2007;
l'eliminazione della sanzione inficia il principio di premialità e viola il principio costituzionale del buon andamento della Pubblica Amministrazione ed in particolare il criterio generale dell'economicità,
impegna il Governo
a predisporre interventi urgenti di indirizzo finalizzati a far sì che, per gli enti che non abbiano rispettato per l'anno 2006 le regole del patto di stabilità interno,le nuove assunzioni, ove rispondano a reali necessità funzionali e gestionali dell'ente, avvengano previo superamento di prove selettive pubbliche, ove non sia possibile il ricorso alle graduatorie degli idonei in vigore.
9/2114-B/19.(Testo modificato nel corso della seduta) Baldelli.
La Camera,
premesso che:
il provvedimento in esame ha introdotto modifiche in materia di riapertura di termini per le agevolazioni finanziarie a favore di soggetti ubicati in zone colpite da calamità naturali,
impegna il Governo
ad adottare urgenti iniziative volte a dare comunque priorità ai soggetti la cui attività sia ancora in corso e a destinare le eventuali ulteriori risorse finanziarie, disponibili dopo la soddisfazione di tali priorità, ai soggetti che hanno cessato l'attività e, successivamente, ai soggetti ancora in attività con insediamenti produttivi ricompresi nelle aree di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 3-quinquies.
9/2114-B/20.Armosino, Stradella, Crosetto, Cota, Germontani, Leddi Maiola, Lovelli, Mellano.