Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 116 del 27/2/2007
...
TRASPORTI
Interrogazioni a risposta scritta:
FABRIS. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 80 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) nella parte relativa alla revisione periodica dei veicoli guidabili con patente B prevede a carico degli operatori privati una serie di adempimenti impegnativi sia sotto il profilo temporale che economico;
in particolare, per ogni revisione effettuata l'operatore privato deve occuparsi del versamento in conto corrente postale di 7,80 euro più 1,70 euro di spese postali nonché della consegna della copia del bollettino postale relativo ad ogni revisione presso l'ufficio provinciale del Ministero dei trasporti;
inoltre si ritiene che risulti ormai antieconomico espletare la revisione, considerato che per il compimento del lavoro occorrono da un minimo di 45 minuti ad un massimo di 90 minuti e la tariffa, rimasta invariata dal 1997, ammonta a soli 25,82 euro più Iva -:
quali iniziative, anche normative, il Ministro interrogato intenda assumere per semplificare gli adempimenti relativi alle revisioni a carico degli operatori privati, al fine di garantire che tutti i centri di revisione effettuino opportuni controlli e non si limitino allo svolgimento di mere pratiche amministrative.
(4-02730)
FABRIS. - Al Ministro dei trasporti. - Per sapere - premesso che:
l'articolo 2, comma 169 del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, modifica la disciplina dell'articolo 213 del Nuovo codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, relativamente ai casi di confisca obbligatoria di un ciclomotore o un motoveicolo;
in particolare, la precedente disciplina prevedeva che fosse sempre disposta la confisca in tutti i casi in cui un ciclomotore o un motoveicolo venisse adoperato per commettere una delle violazioni amministrative di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, o per commettere un reato;
la disciplina introdotta con il decreto-legge n. 262 del 2006, invece, non contempla più, tra i casi di confisca obbligatoria, le violazioni di cui agli articoli 169, commi 2 e 7, 170 e 171, limitandosi a prevederla quando il ciclomotore o il motoveicolo sia stato adoperato per commettere un reato;
ne consegue che il trasporto irregolare di persone e cose, la guida senza l'uso di entrambe le mani, il sollevamento della ruota anteriore o la guida senza casco protettivo comportano ormai esclusivamente, oltre al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria, il fermo amministrativo del veicolo;
tali modifiche al codice della strada si sono rivelate quanto mai opportune ed equilibrate, in considerazione del principio di proporzionalità tra la violazione commessa e la sanzione inflitta, essendo spesso la confisca percepita dall'utente della strada come un'indebita «espropriazione» del proprio mezzo di trasporto;
d'altra parte, anche le esigenze connesse alla funzione deterrente della sanzione risultano essere adeguatamente tenute in considerazione, e infatti i commi 167 e 168 del medesimo articolo 2 del decreto-legge n. 262 del 2006 prevedono l'inasprimento del fermo amministrativo per le violazioni di cui agli articoli 170 e 171 del Nuovo codice della strada, portandolo da 30 a 60 giorni;
non è stato invece minimamente affrontato il problema della disciplina transitoria, rivelandosi palesemente iniqua l'applicazione della nuova disciplina più favorevole alle sole violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni;
deve invero riconoscersi che, sebbene il principio di retroattività della norma più favorevole trovi un'affermazione esplicita solo con riferimento alle norme penali, appare oltremodo discriminante e iniquo che una sanzione così pesante come la confisca, di fatto ablativa del diritto di proprietà, possa trovare applicazione anche in relazione a violazioni per le quali risulta mutato il disvalore loro attribuito dal legislatore, solo perché commesse in precedenza;
infatti, una volta riconosciuta la sproporzione tra gravità della violazione e sanzione, le conseguenze di un simile riconoscimento devono trovare applicazione a tutti i casi riconducibili alla fattispecie considerata, indipendentemente da qualunque discrimine temporale (fatta salva, come è ovvio, l'intangibilità del giudicato), pena la violazione del principio di ragionevolezza desumibile dall'articolo 3 della Costituzione -:
quali iniziative urgenti il Ministro interrogato intenda assumere affinché sia al più presto colmata la grave lacuna evidenziata nella presente interrogazione, a tal fine anche predisponendo un'apposita sanatoria per i veicoli confiscati sulla base della precedente disciplina, senza ulteriori oneri per il cittadino.
(4-02731)