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Allegato B
Seduta n. 117 del 1/3/2007
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PUBBLICA ISTRUZIONE
Interrogazioni a risposta scritta:
BERTOLINI. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
in data 22 febbraio 2007 il direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale dell'Emilia-Romagna emanava una circolare nella quale veniva individuata la quantificazione, a livello regionale, delle dotazioni di organico del personale docente per l'anno scolastico 2007/2008, i criteri di ripartizione fra le diverse province e la definizione degli organici d'istituto;
la circolare, precisato il numero di posti assegnati complessivamente alla Regione dal Ministero della Pubblica Istruzione, si sofferma sulla definizione degli organici di istituto, fornendo specifiche indicazioni sui criteri di formazione delle classi nelle scuole di ogni ordine e grado e per l'educazione degli adulti;
rispetto all'anno scolastico 2006/2007, di fronte ad un incremento, su base regionale, degli alunni della scuola primaria da 167.144 a 169.455 unità (ben 2311 alunni in più), la previsione relativa all'organico per l'anno 2007-2008 resta inalterata a 14.707 unità;
tale dotazione risulterebbe insufficiente per fronteggiare l'aumento degli iscritti;
come delineato anche nella circolare del direttore generale dell'Ufficio scolastico... l'espansione del tempo scuola è un'esigenza fortemente avvertita nell'intero territorio regionale. Nel corrente anno il 40 per cento delle classi di scuola primaria complessivamente attivate funziona a tempo pieno, con una notevole incidenza sul piano delle risorse impegnate. D'altra parte tale modello organizzativo, frutto di autonome scelte delle scuole, risponde anche a reali esigenze sociali che non possono essere disattese -:
se non sia necessario procedere ad una rideterminazione delle risorse da assegnare alla Regione Emilia-Romagna, in modo da assicurare un tempo scuola di 40 ore settimanali o comunque quanto più possibile rispondente ai bisogni educativi degli alunni e alle istanze sociali del territorio emiliano-romagnolo.
(4-02742)
ANGELA NAPOLI. - Al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999 n. 124 ha disposto il trasferimento di tutto il personale ATA dipendente dagli Enti Locali e in servizio nelle istituzioni scolastiche statali alla data di entrata in vigore della legge citata nei ruoli del personale ATA a carico dello Stato;
lo stesso citato comma della legge n. 124/1999 prevedeva testualmente che: «a detto personale vengono riconosciuti ai fini giuridici ed economici l'anzianità maturata presso l'Ente Locale di provenienza»
e l'iniziale mantenimento della sede occupata in presenza della disponibilità del posto;
il decreto-legge n. 184 del 23 luglio 1999, attuativo della legge n. 124/99, all'articolo 3 prescriveva che con decreto ministeriale venissero definiti i criteri di inquadramento del nuovo personale, finalizzati all'allineamento degli istituti retributivi del personale medesimo a quelli del comparto: il tutto previa contrattazione collettiva fra l'ARAN e le Organizzazioni Sindacali di categoria, da tenersi entro il mese di ottobre dell'anno 1999;
poiché la citata contrattazione collettiva non ebbe luogo, con decorrenza primo gennaio 2000 numeroso personale degli Enti Locali ed in servizio nelle istituzioni scolastiche statali come appartenenti al personale ATA o come assistenti di cattedra, è stato trasferito alle dipendenze dello Stato ed inquadrato nei ruoli previsti senza vedersi riconosciuta l'anzianità di servizio sino a quel momento maturata;
in data 20 luglio 2000 è stato sottoscritto un accordo che attribuiva al personale in questione «la posizione stipendiale, tra quelle indicate nell'allegata tabella B, di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999»; tale accordo è stato integralmente recepito dal decreto-legge del 5 aprile 2001;
purtroppo, i lavoratori transitati dagli Enti Locali allo Stato venivano inquadrati in una posizione stipendiale che non corrispondeva all'anzianità di servizio maturata nell'Ente di provenienza, perdevano i benefici delle code contrattuali e non ottenevano il riconoscimento di importanti diritti acquisiti presso la precedente Amministrazione;
a seguito di richieste e pressioni provenienti da ogni parte d'Italia, il MIUR, nel gennaio 2002, con la nota n. 21, ritenendo la materia completamente regolata dal citato accordo del 2000, escludeva di poter accogliere il richiesto riconoscimento dell'anzianità di servizio per il personale in questione;
alcune sentenze della Corte di Cassazione hanno chiarito che l'accordo sindacale del 2000 è privo di natura normativa e che ai lavoratori devono essere applicati tutti i trattamenti economici e normativi stabiliti dal Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro (CCNL) comparto scuola;
l'articolo 1 comma 218 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, come già denunziato dall'interrogante nella precedente legislatura, ha di fatto normato l'accordo sindacale del 2000, poiché non riconosceva al personale ATA, inquadrato nei ruoli dello Stato, ai fini giuridici ed economici l'intera anzianità maturata presso l'Ente Locale di provenienza;
l'applicazione del citato comma 218 della legge n. 266/2005 ha di fatto portato ad un trattamento retributivo discriminatorio fra lo stesso personale della Scuola;
in seguito a denunzie prodotte da numerosi ex dipendenti degli Enti Locali il Giudice del Lavoro e la Corte di Cassazione hanno ribadito, in più sentenze, il diritto del personale in questione al riconoscimento dell'intera anzianità maturata presso l'Ente di provenienza; il personale stesso tuttavia non ha a tutt'oggi visto riconosciuto tale diritto -:
quali urgenti iniziative anche di carattere normativo intendano adottare, affinché al personale di Ruolo di cui ai commi 1, 2 e 3 dell'articolo 8 della legge n. 124 del 1999, trasferito nei ruoli statali dei personale amministrativo tecnico ed ausiliario e nei ruolo statali degli insegnanti tecnico-pratici, venga riconosciuta, ai fini giuridici ed economici, l'anzianità maturata presso l'Ente Locale di provenienza, secondo quanto già disposto dal comma 2, ultimo periodo, della stessa legge.
(4-02746)
CASSOLA. - Al Ministro della pubblica istruzione. - Per sapere - premesso che:
l'Unione Europea pone come uno dei suoi princìpi guida il diritto alla libera
circolazione dei suoi cittadini senza discriminazione di alcun tipo (con valore anche nei paesi dell'AEE);
la «Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore nella regione europea» (Conv. di Lisbona, 11 aprile 1997), impone agli Stati firmatari una valutazione «appropriata» dei titoli di studio italiani (articolo III.1.1) senza «distinzione basata sull'origine nazionale dei postulanti» (articolo III.1.2). Questa fornisce agli altri paesi «informazioni pertinenti» (articoli 111.4 e VIII.1), pubblicando «la descrizione dettagliata delle qualifiche rilasciate» (articolo IX.1), a cura di un centro di informazione e notifica nazionale per facilitare l'accesso alle informazioni sul sistema di insegnamento superiore ed alle qualifiche dei Paese in cui esso è situato; nonché l'accesso alle informazioni sui sistemi di insegnamento superiore ed alle qualifiche delle altre Parti. Questo stesso centro, inoltre, fornisce consigli o informazioni in materia di riconoscimento e valutazione delle qualifiche, nel rispetto delle leggi e dei regolamenti nazionali;
ciascun centro nazionale di informazione deve avere a sua disposizione i mezzi necessari per l'adempimento delle funzioni (articolo IX.2);
il Processo di Bologna impone agli stati partecipanti di tenere di conto, nella valutazione dei titoli esteri, della tesi di laurea e dei diritti di accesso a livelli di studio successivi che tale titolo dà;
nonostante ciò esistono dei casi documentati di cittadini italiani con laurea di 4 anni nominali in materie umanistiche regolate dalla legge n. 341 del 1990 che pure essendo equipollenti alle lauree specialistiche hanno avuto riconosciuto il loro diploma in paesi dell'EU, EFTA, AEE e firmatari della Conv. di Lisbona come l'Islanda, la Norvegia e la Danimarca solo come BA di 180 ECTS crediti + 60 ECTS di livello master, con gravissimi danni economici e morali;
non ci sono informazioni adeguate sul sito internet del NARIC/ENIC italiano né nelle sedi NARIC/ENIC fuori d'Italia per fornire delle informazioni adeguate e complete sull'organizzazione dei corsi di laurea del «vecchio ordinamento», in modo da far capire anche fuori d'Italia cosa fossero queste lauree quadriennali -:
se non ritenga di voler avviare una verifica sull'operato dei Centro Nazionale di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica italiano (NARIC/ENIC italiano), in particolare sull'effettivo raggiungimento degli standard fissati dagli articoli IX. 1 e IX. 2 della Convenzione di Lisbona in materia di diffusione di informazioni alle agenzie NARIC/ENIC straniere sui titoli italiani, compresi quelli vecchi (rilasciati ancora qualche anno fa);
se non ritenga utile l'avvio di un Supplemento al Diploma (articolo IX.3 della Conv. di Lisbona) anche per le vecchie lauree di 4 anni, che renda automatico il riconoscimento delle lauree italiane di 4 anni da parte delle agenzie ENIC/NARI straniere almeno a livello di «Master degree», in modo da evitare ai cittadini italiani residenti all'estero le lunghe e costose trafile burocratiche e le gravi discriminazioni di cui oggi sono state vittime in alcune occasioni;
se non ritenga, infine, di voler verificare l'operato (con particolare riferimento al rispetto degli articoli III.1.2, III.2, III.3, III.4, VIII.1, VIII. 2 della Convenzione di Lisbona) del Comitato della Convenzione sul riconoscimento delle qualifiche relative all'insegnamento superiore e della Rete Europea dei Centri Nazionali di informazione sul riconoscimento e la mobilità accademica.
(4-02748)