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Allegato B
Seduta n. 117 del 1/3/2007
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ECONOMIA E FINANZE
Interrogazione a risposta in Commissione:
MANCUSO. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la Legge Finanziaria del 2007 il Ministero dell'economia ha previsto la cosiddetta «armonizzazione» con cui ha rivisto i livelli di reddito e gli importi degli assegni famigliari;
tale «armonizzazione» ha l'intento di ridurre gli intervalli fra i diversi scaglioni in modo da evitare che un aumento anche minimo delle entrate famigliari provocasse la riduzione o la perdita della prestazione;
tale «armonizzazione» prevede che «gli importi dell'assegno per le famiglie in cui sia presente, oltre ai genitori, almeno un minore e non vi siano componenti inabili, diminuiscono adesso gradualmente per ogni 100 euro di aumento di reddito»;
è evidente che dove ci sia un disabile vale la regola generale che prevede che gli importi «siano rivalutati del 15 per cento fermi restando i livelli di reddito, che non subiscono alcuna rivalutazione né rimodulazione»;
è evidente che ne consegue che in moltissimi casi gli assegni percepiti dalle famiglie con un disabile in casa sono più bassi con conseguente penalizzazione -:
se il Governo ritenga opportuno correggere immediatamente tale disparità ed attuare il trattamento più vantaggioso anche per le famiglie con disabili.
(5-00774)
Interrogazioni a risposta scritta:
JANNONE. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
con la Legge Finanziaria 2006 è stato introdotto ti cosiddetto «cinque per mille», strumento di politica fiscale volto a consentire ai contribuenti di destinare una quota dei proprio reddito agli enti beneficiari ritenuti meritevoli di un contributo volontario;
persistono dubbi interpretativi in merito alle modalità di applicazione del dettato normativo, in particolare riguardo alle formalità di accesso all'elenco dei destinatari, in tema di ricorsi pendenti per l'ammissione all'elenco dei beneficiari e di riparto delle somme accantonate -:
quali misure siano allo studio per superare detti dubbi interpretativi;
se sia allo studio la redazione di circolari tecniche o di decreti attuativi finalizzati a rendere pienamente operativa la norma in esame.
(4-02741)
FABRIS. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
il comma IV-bis dell'articolo 19 del TUIR, introdotto dall'articolo 5, comma 1, lettera d), n. 2, del decreto legislativo n. 314 del 2 settembre 1997, con effetto dal 1o gennaio 1998, si proponeva di creare un regime impositivo agevolato per quei lavoratori di aziende in crisi che avessero deciso di interrompere anzitempo il rapporto di lavoro;
detto articolo prevedeva, infatti, che «Per le somme corrisposte in occasione della cessazione del rapporto al fine di incentivare l'esodo dei lavoratori che abbiano superato l'età di 50 anni, se donne, e di 55 anni se uomini, di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), l'imposta si applica con l'aliquota pari alla metà di quella applicata per la tassazione del TFR e delle altre indennità e somme indicate alla richiamata lettera a) del comma 1 dell'articolo 17». Conseguentemente, il lavoratore che aderiva al cosiddetto «incentivo all'esodo» previsto dalla normativa, acquisiva un vantaggio di tipo fiscale, consistente nel vedersi tassata la somma di denaro che gli spettava a titolo, appunto, di incentivo all'esodo, con un'aliquota pari alla metà di quella applicata alla somma percepita a titolo di T.F.R.;
ad usufruire di questo vantaggio fiscale erano, però, come si evince dalla lettura dell'articolo, solo quei lavoratori che avessero compiuto, alla data del prepensionamento, l'età di cinquanta anni (se lavoratrici donne) o di cinquantacinque (se uomini);
tale disparità di trattamento fra uomini donne, giustificata solo in base all'età dei soggetti coinvolti, era apparsa ingiusta e ingiustificata alla Corte di Giustizia Europea (causa C - 207/04) che con la sentenza del 21 luglio 2005 si è pronunciata sulla effettiva incompatibilità dell'articolo 19, comma 4-bis del TUIR con le disposizioni comunitarie in materia di parità fra i sessi, nella parte in cui il comma di cui sopra non prevede il medesimo limite minimo di età per uomini e donne lavoratori che vogliano beneficiare della tassazione agevolata prevista per il cosiddetto «incentivo all'esodo»;
la Corte di Giustizia, al punto 34 della sentenza citata, ha stabilito, infatti,
che «tale differenza di trattamento costituisce una discriminazione fondata sul sesso» e, pertanto, ha concluso stabilendo che la direttiva citata deve essere interpretata nel senso che essa «osta ad una norma quale quella controversa nella causa principale che consente, a titolo di incentivo all'esodo, il beneficio della tassazione con aliquota ridotta alla metà delle somme erogate in occasione dell'interruzione del rapporto di lavoro ai lavoratori che hanno superato i 50 anni, se donne e i 55, se uomini»;
con l'entrata in vigore del decreto-legge 4 luglio 2006 n. 223 (il cosiddetto «Decreto Bersani»), è stato abrogato il comma 4-bis dell'articolo 19 del TUIR, sancendo, quindi, che coloro che usufruiranno del cosiddetto «Incentivo all'esodo», non potranno più fare affidamento sulla agevolazione fiscale prevista dalla normativa abrogata;
in sede di conversione, la legge n. 248 del 2006, riguardo alla disciplina transitoria, ha introdotto una modifica all'articolo 36, comma 23, del decreto-legge n. 223 del 2006, aggiungendo, in particolare, il seguente periodo: «la disciplina di cui al predetto comma (comma 4-bis dell'articolo 19 del Tuir) continua ad applicarsi con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati prima della data di entrata in vigore del presente decreto, nonché con riferimento alle somme corrisposte in relazione a rapporti di lavoro cessati in attuazione di atti o accordi, aventi data certa, anteriori alla data di entrata in vigore del presente decreto -:
quali interventi e iniziative il Ministro interrogato intenda adottare alla luce di quanto descritto dalla presente interrogazione al fine di assicurare il rispetto delle indicazioni contenute nella sentenza della Corte di Giustizia Europea che ha contribuito alla affermazione del principio di parità di trattamento per i lavoratori di ambo i sessi nell'ambito della normativa italiana inerente le imposte sui redditi.
(4-02743)
MOFFA. - Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro della difesa, al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
lo stabilimento di Paliano (Frosinone) Sistema Compositi, azienda leader nel campo della costruzione di giubbotti antiproiettili, caschi per le Forze Armate, blindature per autoveicoli dell'esercito oltre a rilevanti parti di materiale composito per mezzi dell'Aeronautica, presenta da qualche tempo una situazione di difficoltà ed incertezze, tanto che le maestranze (circa 70 unità) non hanno percepito la retribuzione negli ultimi mesi;
l'azienda, partecipata per il 50 per cento dalla Snia Fibre e per il restante 50 per cento dalla Ergom, annovera tra i maggiori clienti il Ministero della difesa e l'Augusta, i quali hanno assicurato rilevanti commesse nel corso degli anni e fatto sì che, nel complesso, il fatturato di Sistema Compositi si attestasse, nell'ultimo triennio, su una media abbondantemente al disopra dei 12 milioni di euro;
a fronte di ciò, secondo le forze sindacali - precipuamente la Ugl - appare poco chiara la posizione della «proprietà», poco incline a fornire adeguate motivazioni alle rappresentanze dei lavoratori circa un atteggiamento che denuncia un progressivo disinteressamento alla tenuta ed alla crescita dell'azienda, come denota, tra l'altro, lo scarso interesse a individuare ulteriori fonti di finanziamento e di credito, una volta venuto meno il rapporto con Capitalia a decorrere dal 2003, e il mancato recupero di fatture per circa 4 milioni di euro a carico dei Ministeri dell'Economia e della difesa -:
quali iniziative intenda assumere il Governo e segnatamente i ministri interpellati per garantire il pagamento delle somme dovute a fronte di commesse attivate per l'esercito italiano;
se non ritengano urgente, nel perdurare di non chiare strategie aziendali, in un settore così delicato e complesso quale quello della Difesa, sollecitare la proprietà
di Sistema Compositi a far chiarezza circa le prospettive dell'azienda, al fine di assicurare non solo il prosieguo di una attività produttiva di così forte rilevanza per la politica militare del nostro Paese, ma anche di ristabilire un clima di fiducia fra le stesse maestranze, oggi giustamente in agitazione.
(4-02758)
ADENTI. - Al Ministro dell'economia e delle finanze. - Per sapere - premesso che:
in questi giorni molti titolari di conto corrente Bancoposta possessori altresì della carta di credito Bancoposta stanno ricevendo telefonate da un settore distaccato del servizio numero verde Bancoposta - chiamate effettuate comunque da un'utenza telefonica non riconoscibile in quanto «nascosta» - con la finalità di promuovere la stessa carta di credito Bancoposta;
nella telefonata si propone a fronte di un trasferimento di liquidità sul conto corrente uno sconto sui tassi di rimborso per un trimestre (dal 14 per cento all'11 per cento);
alla richiesta di ricevere via posta o email materiale informativo circa questa promozione gli operatori comunicano che non è possibile inviare nessuna documentazione;
alla richiesta circa la necessità di sottoscrizione di una modifica al contratto in essere o di un nuovo contratto contenente tale modifica delle condizioni di rimborso, gli operatori rispondono che questo non è necessario;
il contenuto della telefonata è improntato al convincere il cliente che nel caso in cui usi di frequente la carta di credito questa promozione risulterebbe estremamente vantaggiosa;
i correntisti contattati, a detta degli operatori, risultano trasmessi a questo settore dal servizio numero verde;
il Garante della Privacy ha recentemente adottato provvedimenti volti a contrastare il fenomeno delle «telefonate di disturbo» effettuate da società che intendono proporre offerte commerciali -:
se il Ministro in indirizzo ritenga opportuno intervenire al fine di verificare la piena legittimazione della società Poste Italiane e della società Agos - emettitrice della Carta Bancoposta - ad effettuare tale tipo di offerta promozionale;
se il Ministro in indirizzo ritiene opportuno assumere iniziative normative perché la vendita di servizi bancari e la proposta di offerte promozionali in questo settore siano regolate da norme che impediscano forme di comunicazione parziale e non scritta con i clienti rispetto ai contenuti, ai costi e più in generale alle condizioni contrattuali previste;
se non ritenga opportuno intervenire presso Poste italiane per verificare quanto avvenuto e, se del caso, per invitare la società a far cessare tali forme di promozione, che l'interrogante giudica discutibili.
(4-02766)