Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 117 del 1/3/2007
...
GIUSTIZIA
Interrogazione a risposta in Commissione:
MANCUSO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
la procura di Roma ha chiuso l'inchiesta sulla concussione sessuale e sulle raccomandazioni relative alla cosiddetta vicenda «vallettopoli»;
il pubblico ministero di Potenza Henry John Woodcock ha impegnato ingenti risorse economiche del comparto giustizia per realizzare intercettazioni telefoniche rivelatesi inutili, a fronte dei pesanti tagli previsti dalla legge Finanziaria vigente sui capitoli di bilancio del Ministero della Giustizia;
il pubblico ministero di Potenza Henry John Woodcock, in un panorama generale di durata dei processi penali inaccettabilmente dilatata, sceglie troppo spesso di dedicarsi ad inchieste «spettacolari» piuttosto che ad altre più «normali» -:
se non ritenga di attivare i propri poteri ispettivi, al fine di verificare se sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.
(5-00782)
Interrogazioni a risposta scritta:
FASOLINO. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
il derby calcistico di Serie A Catania-Palermo viene interrotto a causa dei lacrimogeni gettati in campo dai tifosi e riprende dopo un'interruzione di 33 minuti;
all'esterno dello Stadio Massimino, in Catania scoppia la guerriglia con assalti da parte dei tifosi, contro le forze dell'ordine;
l'ispettore Filippo Raciti, impegnato a fronteggiare i tifosi, viene accerchiato e colpito a morte con una spranga. Trasportato in ospedale dopo mezz'ora, vi muore in pochi minuti, lascia la moglie e due figli;
e, per quel che conta o può contare, lascia un vuoto in tutti noi, profondo e incolmabile; il vuoto ora diventa rabbia, impotente e definitiva;
infatti sei dei sette ultrà, maggiorenni, arrestati anche a seguito di inoppugnabili riscontri forniti dalle riprese televisive, sono stati scarcerati dal Tribunale del riesame di Catania. Pare che, alla base della decisione, ci sia la valutazione sull'assenza di precedenti penali e di pericolo di inquinamento delle prove;
il provvedimento è in evidente contrasto con quanto stabilito dal Tribunale del riesame per i minorenni che, qualche giorno fa, ha confermato la carcerazione per cinque dei sette fermati minorenni, fra i quali figura altresì il giovanissimo accusato di aver materialmente ucciso l'ispettore Raciti;
unanime il disappunto dei colleghi del Raciti, del Sindacato di Polizia, del Sindaco di Catania, della gente comune, della vedova Signora Marisa Grasso, della stessa Procura di Catania;
il procuratore Papa, con parole coraggiose e condivisibili, afferma testualmente «in Gran Bretagna la pena è di sei mesi e chi entra in cella non esce, qui è di 5 anni, ma dopo 15 giorni gli ultrà sono già liberi» (tutti gli ultrà fermati dopo gli scontri sono accusati di resistenza, violenza e lesioni);
a giudizio dell'interrogante appare chiaro, anche in questa vicenda, che il ventre molle della difesa dell'ordine pubblico in Italia è rappresentato da circoscritti e ben definiti settori della Magistratura, incredibilmente appiattiti sul teorema della insindacabilità dei giovani e giovanissimi nonché di un preteso ruolo vessatorio e autoritario delle forze dell'ordine;
a questo punto appare chiaro che nuove norme servono a poco se non si pone di fronte alle loro responsabilità, anche opportunamente perseguendole, i Magistrati che sbagliano e di fatto favoriscono con sentenze e provvedimenti errati il permanere dello stato di disordine e di ingovernabilità del Calcio e, più in generale, dell'ordine pubblico in Italia -:
se non intenda esercitare i propri poteri ispettivi, al fine di verificare se non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.
(4-02753)
CECCACCI RUBINO, CARLUCCI, BOCCIARDO e GARDINI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
con decreto n. 5266/06 del 3 ottobre 2006 il Tribunale dei minori di Firenze, senza tenere in nessun conto la volontà dei coniugi Francesco Rubino e Graziella Galliano di adottare C.E. ed E.E., sorelle
di minore età, pur nel pieno possesso della idoneità all'adozione e già affidatarie delle minorenni, con cui hanno instaurato un profondo legame affettivo, le ha assegnate in affidamento preadottivo ad altra coppia;
ciò si è verificato in palese violazione del comma 3 dell'articolo 7 della legge n. 184 del 1983, in quanto l'attaccamento delle piccole C. ed E. ai coniugi Rubino sono confermate, e dichiarate per iscritto, dalle educatrici della Casa Speranza, struttura a cui sono state assegnate le bambine, dopo la rinuncia della madre naturale alla piena potestà, dell'ex articolo 44 della legge n. 184 del 1983, in quanto i coniugi Rubino hanno acquisito a tutti gli effetti il diritto di reclamo delle bambine, come loro unici «familiari», in virtù anche del buon rapporto instaurato con la madre naturale;
quest'ultima, fino a che gli è stato possibile, si è sempre opposta all'apertura dello stato d'adozione del Tribunale dei minori di Firenze, ritenendo opportuno continuare ad affidarle ai coniugi Rubino in modo da mantenere un legame con le figlie;
le motivazioni addotte sono alquanto insoddisfacenti, se non insostenibili, perché si fa leva proprio sull'ottimo rapporto che i coniugi Rubino hanno instaurato con la madre naturale delle due piccole e ciò per il Tribunale «[...] impedirebbe loro di elaborare il lutto dell'abbandono della madre»;
sono state omesse decisive documentazioni del Servizio Sociale di Reggello, del Centro Affidi di Bagno a Ripoli, dell'USL 11 di Firenze e delle altre dirette testimonianze, che acclaravano questa nuova condizione familiare che avevano portato notevoli benefici alla vita delle bambine, la più grande grazie all'amore ricevuto è uscita da una grave crisi di «sordomutismo», e della coppia;
un noto neuropsichiatra infantile, Rettore della Facoltà di Neuropsichiatria Infantile della Sapienza di Roma, il professor Gabrile Levi, in una relazione tecnica ha sostenuto che la decisione del Tribunale dei minori di Firenze comporterà un grave danno psicologico esistenziale alle bambine se non si interverrà subito ad ovviare al trauma della separazione;
tra l'altro, nell'attuale affidamento preadottivo, non sono stati rispettati i requisiti essenziali di anonimato necessari a garantire alle bambine, nel loro nuovo percorso esistenziale, la giusta serenità;
questa vicenda a giudizio degli interroganti configura una violazione dell'articolo 12 della convenzione di New York sui diritti del fanciullo e dell'articolo 111 della Costituzione, che riconosce il diritto al giusto processo, in quanto né i coniugi e né i testimoni, con relativa documentazione, sono stati mai convocati e ascoltati;
i coniugi Rubino non rassegnati alla evidente ingiustizia, e godendo di un largo consenso nell'opinione pubblica, hanno avviato una petizione popolare per chiedere alle massime cariche dello Stato l'annullamento del decreto del Tribunale dei minori di Firenze -:
se il Ministro sia informato della vicenda e se non intenda esercitare i propri poteri ispettivi, al fine di verificare se non sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.
(4-02754)
LUCCHESE. - Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
dal 16 novembre 2006 il servizio di verbalizzazione delle udienze penali è stato per la prima volta appaltato a livello nazionale;
immediatamente si sono riscontrati presso i Tribunali gravissimi disservizi: verbali consegnati con enormi ritardi, udienze saltate a causa della mancanza dei fonici in aula, proteste di avvocati e giudici,
personale privo di qualsiasi tipo di contratto lavorativo (vedi articolo de La Stampa del 24 gennaio 2007);
inoltre il portale che avrebbe dovuto garantire la gestione telematica dei verbali e la sicurezza di tutti i dati trascritti non ha mai funzionato;
la causa di questa situazione è da addebitare alla procedura per l'assegnazione dei servizi di fonoregistrazione e trascrizione udienza penali ad un unico soggetto a livello nazionale. Ciò ha tolto dal mercato numerose aziende che a livello locale assicuravano con puntualità e dignità il servizio che oggi è quasi paralizzato e in minima misura espletato con notevoli ritardi e disagi e conseguente allungamento dei tempi già lunghi della giustizia (vedi articolo de Il Messaggero cronaca di Roma del 4 febbraio 2007);
tale procedura comporta quindi una distorsione della concorrenza unita ad un peggioramento, se non un vero e proprio blocco, delle attività giudiziarie in quasi tutti gli uffici giudiziari rispetto al precedente sistema di assegnazione del servizio a livello locale;
risulta che il Ministero della Giustizia sta monitorando tale situazione con richiesta di specifica documentazione da parte di tutti i Tribunali, verifica della quale si chiede dettagliata relazione -:
quali provvedimenti il Ministro del lavoro e della previdenza sociale intenda assumere per tutelare tutti i lavoratori delle tante aziende locali che svolgevano il servizio di fonoregistrazione e trascrizione e che dal 16 novembre 2006 sono stati privati della loro occupazione;
quali provvedimenti il Ministro della giustizia intenda assumere per rimuovere questa gravissima situazione e affinché il diritto alla difesa sia garantito a tutti i cittadini, ripristinando il sistema di assegnazione del servizio a livello locale o distrettuale ovvero inserendo nelle piante organiche dell'amministrazione giudiziaria i trascrittori, gli stenotipisti e gli addetti alla fonia, emanando bandi di concorso da esperire quanto prima, possibilmente riservati ai suddetti operatori già dotati di decennale esperienza operativa.
(4-02756)
RAISI. - Al Ministro della giustizia. - Per sapere - premesso che:
tra la signora B. Valeria e il signor M. Cristian iniziava, alla fine del 1996, una relazione sentimentale. Da questa unione, è nato il 15 dicembre 1998, il piccolo M.M.;
purtroppo a causa di una forte conflittualità legata a problemi di incomprensione e di incompatibilità, i due genitori hanno maturato la determinazione di separarsi nell'ottobre del 1998;
con decreto definitivo, in data 25 settembre 2002, il Tribunale di Bologna disponeva l'affidamento del minore alla madre, con la quale conviveva, disciplinando altresì il diritto di visita del padre non affidatario, nonché l'impegno di quest'ultimo a contribuire al mantenimento del figlio nella misura di lire 500.000, oltre alla rifusione del 50 per cento delle spese mediche e scolastiche straordinarie;
tali impegni non sono mai stati rispettati, sia per quanto concerne il diritto di visita, che per il mantenimento; a conferma di tale comportamento, in data 24 ottobre 2001, la signora Valeria si è vista costretta a sporgere denuncia - querela nei confronti del signor Cristian, padre del bambino. Quest'ultimo, nonostante non fosse il giorno prestabilito per il suo incontro con il figlio, era andato ugualmente a prenderlo all'asilo. La cosa ben più grave è che M. in quell'occasione lamentava dolore ad un braccio. Al Pronto Soccorso venne diagnosticata la frattura del gomito. Il bambino poi nel raccontare alla madre l'accaduto, riferiva che il padre gli aveva tirato il braccio;
in data 18 marzo 2003 il signor Cristian presentava Ricorso al Giudice Tutelare di Sassuolo, asserendo come non
venissero rispettate le condizioni fissate nel decreto definitivo del 25 settembre 2002;
seguiva un provvedimento provvisorio del gennaio del 2004 con il quale si disponeva l'affidamento del minore alla USL di Sassuolo, perché, tenendolo collocato presso la madre e regolando i rapporti con il padre, svolgesse tutte le indagini del caso su M., sulle sue relazioni con i genitori e sulle condizioni di ciascuno di loro. Infine a tal proposito, con un decreto provvisorio del 3 novembre 2005 sono state impartite dettagliate prescrizioni ai genitori. La signora Valeria purtroppo veniva a conoscenza di questo decreto del 3 novembre 2005 solo in data 24 ottobre 2006, per problemi di notifiche: solo per tale motivo ha disatteso le prescrizioni in esso contenute;
successivamente con decreto provvisorio del 28 settembre 2006 il Tribunale per i Minorenni di Bologna disponeva la collocazione del minore in un luogo protetto (casa-famiglia). Una delle principali motivazioni di tale decreto si fonda proprio sul mancato rispetto delle condizioni issate nei precedente decreto del 2005 da parte della signora Valeria. Il minore veniva prelevato dai competenti Servizi Sociali di Sassuolo (Modena) il 10 ottobre 2006;
il decreto che disponeva la collocazione del minore nella casa-famiglia è del 28 settembre 2006, depositato in cancelleria il 3 ottobre 2006 e notificato (l'avvocatessa non ricorda la data), all'avvocato della madre del bambino la quale nel frattempo aveva revocato il suo mandato, e quindi formalmente tale avvocato era un perfetto sconosciuto rispetto al provvedimento; l'avvocato in questione non ha contattato la signora, che quindi non ha avuto notizia del provvedimento;
il 10 ottobre 2006 il bambino è stato prelevato a casa e portato via. La madre è stata trattenuta in commissariato;
il 24 ottobre 2006, quindi 14 giorni dopo la «sottrazione» dei bambino alla madre, è stato notificato il provvedimento alla madre stessa;
da allora sino ad oggi gli avvocati della madre del bambino hanno presentato una memoria di osservazione, in data 12 dicembre 2006, indirizzata specificamente al giudice incaricato del procedimento, in cui si chiedevano provvedimenti urgenti vista la grave situazione in cui versava e versa tuttora il bambino;
a questa richiesta non è seguita alcuna risposta;
in data 20 dicembre 2006 è stata presentata istanza urgente affinché il bambino potesse trascorrere a casa nella serenità familiare i giorni delle festività natalizie;
a tale istanza il Tribunale rispondeva con un rigetto, senza alcuna motivazione, richiamando solo il provvedimento del 28 settembre 2006;
in data 11 gennaio 2007 è stata presentata istanza urgente affinché lo stato psico-fisico del bambino potesse essere valutato da un consulente di parte;
anche in questo caso non è pervenuta risposta;
da quando è stato prelevato dagli assistenti sociali ed affidato alla casa-famiglia, il bambino versa in una situazione preoccupante che sta degenerando. Mostra infatti una serie di sintomi che sono inevitabilmente ricollegabili ad una grave situazione di disagio psico-fisico, che ormai si manifesta in ogni più svariata forma: è paurosamente dimagrito; sta gravemente regredendo nelle sue conoscenze, mostrando addirittura grandi difficoltà nel leggere e nello scrivere; ha problemi nel convivere con gli altri bambini della casa-famiglia, tutti più grandi di lui (viene picchiato ed è costretto ad isolarsi); dal momento dell'allontanamento ha avuto una crisi (non riusciva più ad aprire gli occhi, divenuti tutti lividi e con moltissimi capillari rotti) che ha reso necessario l'intervento di un pediatra e gli è stato diagnosticato un «orzaiolo determinato da stress». Dopo tre mesi il problema persiste, senza alcun miglioramento, ed il bambino non è più stato fatto visitare; il
bambino è poco seguito, si presenta agli incontri con la madre con abiti, che molto spesso non sono nemmeno i suoi, sporchi, con scarpe rotte (nonostante la madre gli abbia portato una valigia piena di abiti); lui stesso è sempre molto sporco; ha continue crisi di pianto e urlando e agitandosi manifesta la sua paura e la sua voglia di tornare a casa, nella sua scuola e dai suoi amici. Scrive letterine commoventi alla madre, chiedendo di poter tornare a casa;
se è vero che i rapporti tra i genitori di M. non sono improntati alla massima collaborazione reciproca, è altrettanto vero però che non si può risolvere il problema inserendo il bambino in una realtà a lui estranea a ostile;
infatti, prima di stabilire l'affidamento ad una casa-famiglia, provvedimento drastico che dovrebbe rappresentare l'ultima delle possibili soluzioni, sarebbe stato più utile per il minore una valorizzazione delle risorse disponibili nell'ambiente familiare; difatti la famiglia d'origine non si esaurisce con la madre: il bambino ha una nonna, una sorella di 26 anni (da poco divenuta mamma), il compagno della sorella, zii e zie;
esisterebbe infine, un conflitto all'interno dei servizi sociali, caratterizzato dal duplice ruolo antitetico ricoperto dagli operatori sociali, i quali da un lato intervengono, a loro dire, a sostegno del minore e della famiglia d'origine attraverso la realizzazione di un programma di recupero, dall'altro invece intervengono al fine di controllare e vigilare sui risultati ottenuti. Con ogni probabilità tali funzioni sarebbero tra loro incompatibili e richiederebbero una differenziazione;
l'avvocato della signora Valeria ha infine presentato in data 15 febbraio 2007 una richiesta di colloquio con il giudice del procedimento, che tra l'altro, nelle more, è cambiato;
ad oggi non è ancora pervenuta nessuna risposta -:
se sia a conoscenza della vicenda come descritta in premessa e se non intenda esercitare i propri poteri ispettivi, al fine di verificare se sussistano i presupposti per l'esercizio dell'azione disciplinare.
(4-02760)