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Allegato B
Seduta n. 118 del 2/3/2007
TESTO AGGIORNATO ALL'8 MARZO 2007
...
SALUTE
Interrogazioni a risposta scritta:
TURCO. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
in seguito a traumi o a patologie del sistema neuro muscolare possono venire compromessi il controllo motorio e la stessa capacità di parola, pur rimanendo integra ogni funzione cerebrale;
i soggetti in tale situazione mantengono inalterate capacità intellettive, di relazione, di scelta pur non riuscendo con la parola o con la normale scrittura a manifestarle all'esterno;
da oltre un decennio la tecnologia ha messo a punto sistemi innovativi per la comunicazione e l'interazione che consentono tramite l'uso di un normale computer e di idonee interfacce, di sintetizzare la voce, di usare canali di comunicazione (internet, posta elettronica) e di controllare apparecchiature domestiche consentendo così autonomia di vita e di espressione della volontà e del pensiero;
tali sistemi già da tempo riescono ad utilizzare i più piccoli movimenti residui e, nei casi più gravi, persino i movimenti oculari, poiché la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica in questo settore è in continua evoluzione e fornisce nuove e sempre migliori soluzioni;
il caso di Luca Coscioni ha dimostrato anche all'opinione pubblica che è possibile trasmettere idee, perseguire obiettivi, condurre battaglie politiche, incidere sulle istituzioni e sulle coscienze anche se la malattia costringe ad essere imprigionati nel proprio corpo ma si dispone di sistemi di comunicazione tecnologicamente avanzati che permettono di manifestare e trasmettere il proprio pensiero;
migliaia sono le persone in analoghe condizioni e la stragrande maggioranza di loro non dispone di sistemi di comunicazione simili;
le leggi che regolano il Servizio sanitario nazionale considerano un diritto del cittadino l'uso gratuito di tali sistemi ma lo rendono praticamente vano sia perché le strutture sanitarie sul territorio a ciò deputate sono carenti sia perché a livello nazionale il Nomenclatore dei dispositivi
protesici (non essendo aggiornato nei fatti dall'inizio degli anni '90) non comprende proprio i sistemi tecnologicamente avanzati più efficaci;
tutto ciò si traduce in una gravissima lesione dei diritti costituzionali dei cittadini colpiti da gravi disabilità, oltre che una manifesta violazione delle norme e dei principi alla base del Servizio sanitario nazionale;
l'impatto economico dell'adozione dei sistemi tecnologici di comunicazione più moderni per tutti coloro che ne necessitano è irrisorio rispetto agli sprechi che continuamente la cronaca ci sottopone nella sanità, al costo della tutela delle corporazioni e degli interessi concentrati in campo sanitario e ancor più rispetto ai valori delle varie componenti della spesa sanitaria;
il Ministro della salute ha recentemente manifestato la volontà di rimuovere gli ostacoli che da anni violano i diritti di salute e costituzionali dei cittadini colpiti da tali patologie -:
quali iniziative concrete e con quali scadenze temporali abbia intrapreso o stia intraprendendo il Ministro della salute per ripristinare in tempi rapidi legalità e diritti;
quali iniziative di coinvolgimento, pressione e controllo abbia intrapreso nei confronti delle regioni, molte delle quali hanno manifestato sensibilità a riguardo ma non sempre con adeguate soluzioni operative;
se non ritenga opportuno, così come per il problema dei deficit sanitari regionali, di assumere iniziative per individuare stringenti meccanismi di penalizzazione e di incentivazione a livello economico-finanziario;
se non ritenga opportuno organizzare e coordinare a livello nazionale un Centro/Servizio di informazione che renda la conoscenza e l'accesso ai sistemi di comunicazione più moderni facile per gli utenti, obbligatorio per le strutture e incentivante per le aziende produttrici e i centri di ricerca nel settore.
(4-02785)
CAMPA e ULIVI. - Al Ministro della salute. - Per sapere - premesso che:
il Tar Lazio, con sentenza n. 1373 del 14 febbraio 2007, ha annullato il comma 2 dell'articolo 3 del decreto ministeriale 6 ottobre 2006 del Ministro della Salute, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2006. Ha dichiarato, infatti, l'illegittimità dell'esclusione dai benefici per chi abbia ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole in base a quanto previsto dalla legge 210/92. Ha censurato anche la Tabella A allegata al decreto, elaborata senza tener conto di tutte le numerose sentenze, finora eluse, che hanno condannato il Ministro della Salute ad adeguare con la rivalutazione monetaria, l'intero importo erogato mensilmente in base alla legge 210/92 e quindi l'importo dovuto ai sensi della legge 229/2005, che moltiplica il precedente;
la sentenza del Tar Lazio rende quindi inapplicabile, poiché illegittimamente riduttiva, la Tabella A allegata al decreto 6 ottobre 2005 e rende di fatto inadeguato lo stanziamento economico previsto a copertura dell'onere finanziario del decreto stesso -:
in base a quali motivazioni discriminatorie ovvero in base a quale principio logico e giuridico abbia ritenuto di escludere dal beneficio della legge 229/2005 e dello stesso decreto citato, tutti i cittadini danneggiati che abbiano ottenuto un provvedimento giurisdizionale favorevole, così contravvenendo al principio della separazione dei poteri dello Stato e alle norme costituzionali;
per quale motivo, poi, non ha ritenuto doveroso interpellare preventivamente il Ministro di Grazia e Giustizia prima di disattendere, con proprio decreto, i provvedimenti giurisdizionali favorevoli; quali provvedimenti urgenti intende adottare, di concreto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, per garantire
la copertura finanziaria del decreto 6 ottobre 2006, sulla Gazzetta Ufficiale 10 novembre 2006, reso inapplicabile dalle censure applicate dalla sentenza del Tar del Lazio del 14 febbraio 2007;
se, infine, constatata la necessità di ridefinire l'ordine di liquidazione a favore dei beneficiari, finora esclusi, che hanno presentato domanda, rettificando l'articolo 6 comma 2 del decreto ministeriale, se intenda definire un criterio di priorità, per quanto riguarda l'elargizione del beneficio, che tenga conto della gravità dei danni subiti, dell'età del danneggiato oltre che della data della pronuncia favorevole e del procedimento giudiziario.
(4-02787)