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Allegato B
Seduta n. 118 del 2/3/2007
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POLITICHE PER LA FAMIGLIA
Interrogazione a risposta orale:
BELLILLO e VACCA. - Al Ministro per le politiche per la famiglia. - Per sapere - premesso che:
la Commissione Adozioni Internazionali (CAI) è stata istituita, quale Autorità Centrale, con la legge 31 dicembre 1998, n. 476 «Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993. Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri»;
tra i suoi compiti istituzionali: l'autorizzazione «per gli enti allo svolgimento delle procedure di adozione in Italia e all'estero nel campo dell'adozione internazionale dopo aver accertato che possiedano i requisiti della legge richiesti; ... e successivamente verifica che tali requisiti permangano nel tempo; ... vigila sull'operato degli stessi e li sottopone a controlli
e verifiche che possono portare a provvedimenti limitativi, sospensivi o anche di revoca dell'autorizzazione»;
di recente la Commissione ha revocato l'autorizzazione all'Associazione Chiara-ONLUS, a cui ha contestato irregolarità procedurali;
le 701 coppie in carico all'Associazione Chiara ONLUS, in quanto in attesa di adozione internazionale, si trovano ora in una situazione di forte disagio e preoccupazione;
la CAI è intervenuta organizzando una serie di iniziative per le coppie interessate al fine di assicurare la conclusione dell'iter adottivo;
secondo il comunicato del 21 gennaio 2007, apparso sul sito internet della CAI, risulta che «saranno prese in carico dalla CAI non solo - come già anticipato da un precedente comunicato - le coppie che, alla data dell'avvenuta comunicazione del provvedimento di revoca delle autorizzazioni, risultino aver avuto l'abbinamento con uno o più minori stranieri o ricevuto l'invito, da parte delle competenti Autorità estere, a presentarsi per la proposta di abbinamento, ma anche le coppie che hanno già predisposto la documentazione necessaria da presentare alle competenti autorità dei paesi stranieri, secondo la tempistica e le modalità indicate dai singoli paesi»;
inoltre, secondo il comunicato del 5 febbraio 2007, la CAI ha costituito, presso la sede della Commissione, in collaborazione con l'Assessore alle Politiche Sociali e alla Promozione della Salute del Comune di Roma, una équipe di professionisti, che a partire da lunedì 12 febbraio riceve, secondo un calendario prestabilito, tutte le coppie già in carico all'Associazione Chiara ONLUS «al fine di individuare con loro le modalità ed il paese ove concludere il proprio progetto educativo» -:
se non ritenga estranea ai fini istituzionali della CAI, la presa in carico delle coppie, che invece spetta esclusivamente agli Enti autorizzati, in base alla Convenzione dell'Aja del 1993 e alla legge 31 dicembre 1998, n. 476;
se non ritenga inidoneo sostenere che le coppie (che concretamente possono solo scegliere il Paese presso cui inoltrare la procedura di adozione internazionale) dovrebbero «individuare le modalità» con cui concludere l'iter adottivo, insieme all'équipe di professionisti, dal momento che tali modalità sono già rigorosamente stabilite dalla normativa vigente;
se non ritenga che convocare tutte le coppie coinvolte, residenti nell'intero territorio nazionale, presso la sede della Commissione costituisca un inutile aggravio di spesa e un consistente impegno temporale per le coppie stesse, per di più in giornate lavorative.
(3-00682)