Menu di navigazione principale
Vai al menu di sezioneInizio contenuto
Allegato B
Seduta n. 120 del 6/3/2007
...
LAVORO E PREVIDENZA SOCIALE
Interrogazioni a risposta immediata:
DEL BUE - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il 2007), ai commi da 1202 a 1209, ha introdotto una disciplina volta a «promuovere la stabilizzazione dell'occupazione mediante il ricorso a contratti di lavoro subordinato, nonché a garantire il corretto utilizzo dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, anche a progetto»;
a tal fine si prevede che i committenti datori di lavoro, entro e non oltre il 30 aprile 2007, possano stipulare accordi sindacali per la trasformazione dei rapporti di collaborazione coordinata e continuativa,
anche a progetto, mediante la stipula di contratti di lavoro subordinato;
tale previsione sembra non coinvolgere i committenti datori di lavoro di collaboratori coordinati e continuativi anche a progetto iscritti all'ente Inpgi (Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani), per esplicita dichiarazione dei dirigenti dell'ente stesso, i quali, a sostegno del loro comportamento, adducono la qualità di ente previdenziale privatizzato, riconosciuto dal decreto legislativo n. 504 del 1994 -:
se il Ministro interrogato sia a conoscenza di questo fatto e se non ritenga questa situazione foriera di disuguaglianze tra datori di lavoro (e lavoratori), laddove, tra le righe del disposto normativo citato, si intuisce che la procedura è applicabile ai datori di lavoro di ogni settore.
(3-00695)
CASSOLA. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
nel 2006 si sono concluse le procedure selettive sia del concorso per circa 800 posti di ispettore del lavoro (amministrativo), sia del concorso per 75 posti di ispettore tecnico del lavoro (ingegnere);
al concorso per 75 posti da ingegnere coloro che hanno superato le prove preselettive, risultando idonei, sono stati 111, i vincitori 75, di cui 13 rinunciatari: quindi, la graduatoria è scalata fino al n. 88 e 23 persone sono rimaste idonee ma non assunte;
con la legge finanziaria per il 2007 è prevista l'assunzione di altri 300 ispettori del lavoro (amministrativi) in più rispetto agli 800 già assunti. Nel finanziamento non è stata prevista l'assunzione di altri ispettori tecnici del lavoro (ingegneri), nonostante gli idonei siano molti di meno e molte direzioni provinciali siano sprovviste di tale figura (ad esempio, la direzione provinciale di Oristano non ha un ingegnere) -:
se non ritenga di dover adottare le opportune iniziative, in particolare normative, per assicurare la soluzione della situazione esposta in premessa, che appare, ad avviso dell'interrogante, caratterizzata da iniquità.
(3-00696)
BURGIO, ROCCHI e DE CRISTOFARO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
le persone colpite dal mesotelioma della pleura, tipica malattia causata dall'esposizione all'amianto, sono ogni anno in aumento, al punto che nel 2006, secondo i dati del registro nazionale dei mesoteliomi, i lavoratori affetti da questa patologia erano 1200, con un incremento rispetto al 2005 del 20 per cento;
la proposta di legge n. 23, presentata il 28 aprile 2006, relativa all'istituzione di un fondo speciale per le vittime dell'amianto, non sembra trovare, ad oggi, l'iter adeguato per una sua rapida approvazione, nonostante che, nei mesi scorsi, siano state presentate 28.000 firme di cittadini e lavoratori;
tra il 2002 e il 2004 migliaia di lavoratori della provincia di Livorno (impiegati in aziende non rientranti negli atti di indirizzo emanati dal ministero del lavoro e della previdenza sociale nel biennio 2000-2001, al fine di localizzare gli impianti produttivi potenzialmente interessati alle normative di legge in favore
degli esposti all'amianto) hanno presentato all'Inps e all'Inail la richiesta di concessione della maggiorazione contributiva prevista dall'articolo 13 della legge n. 257 del 1992 e successive modificazioni;
l'Inail ha dato, con i propri organi tecnici Contarp, parere negativo per tutti i profili professionali e per tutte le aziende della provincia interessate dalla domanda (Agip, Solvay, Officina San Marco impiantistica, Dalmine);
il tribunale di Livorno, sulla base della perizia dei medici della medicina del lavoro e di quelli della medicina legale (atta a stabilire se ciascun lavoratore era stato o meno esposto all'amianto nei limiti previsti ed individuati dagli articoli 24 e 31 del decreto legislativo n. 277 del 1991 e nel limite temporale superiore ai dieci anni), ha emanato sentenze favorevoli ai lavoratori, in reazione alle quali l'Inps non ha mai ricorso in appello fino ai primi mesi del 2005;
a partire da tale data l'Inps ha provveduto a fare ricorsi in appello su tutte le sentenze positive per i lavoratori, prima con ricorsi generici, richiamando cioè sentenze della Corte di cassazione che reputavano indimostrabile il superamento dei limiti della soglia di esposizione o, anche, l'effettiva esposizione per un periodo di tempo superiore ai dieci anni, e, successivamente, ritenendo non fondata la decisione dei giudici assunta sulla base delle risultanze dei consulenti tecnici d'ufficio di Livorno;
fino ad oggi, la corte di appello di Firenze ha sempre confermato il giudizio di primo grado; la prima udienza per gli appelli di secondo grado è stata fissata a febbraio 2008;
la direzione Inps di Livorno ha riferito che la decisione di appellare tutte le sentenze di primo grado viene presa dall'avvocatura provinciale in totale autonomia rispetto alla direzione dell'Inps;
l'attività legale sul riconoscimento dei benefici è a tal punto massiccia (il solo patronato Inca di Livorno gestisce attualmente un contenzioso legale di 650 cause), da impegnare ingenti risorse economiche e da impedire, per il moltiplicarsi e il sovrapporsi delle cause pendenti, a tutt'oggi, la fruizione, da parte dei lavoratori, di diritti loro riservati per legge;
all'interno di tale contesto è significativa la vicenda di un gruppo di lavoratori, pensionati e lavoratori in mobilità del polo di raffinazione Eni di Livorno, che, nel 2001, formò un comitato per ottenere i benefici previdenziali previsti dalla legge ex esposti all'amianto;
a conclusione della causa legale intentata contro l'Inps di Livorno, il giudice delegato ha dato sentenza, nella quale, suffragando una perizia dei consulenti tecnici d'ufficio durata 500 giorni, ha accolto o respinto le varie singole posizioni dei lavoratori in causa;
anche in questa fattispecie, per tutte le posizioni accolte positivamente l'Inps ha opposto appello alla sentenza citata presso il tribunale di Firenze;
l'atteggiamento dell'Inps contro questo gruppo di lavoratori risulta particolarmente deprecabile, in quanto nella raffineria Eni di Livorno, a causa della forte esposizione a fibre d'amianto dal 1950 fino al 1992, si sono verificati numerosi casi di decesso;
presso l'azienda sanitaria locale di Livorno risultano smaltiti dalla raffineria di Livorno, per il solo periodo successivo al 1992, 500 tonnellate di amianto;
nel mese di gennaio 2007 sei dipendenti dell'Apsa di Alghero (azienda di produzione di vernici), che, dal 1975 al 1992, hanno lavorato a contatto con l'amianto, si sono visti riconoscere, con due sentenze (una del giudice del lavoro, l'altra della corte di appello di Sassari), il diritto ad andare in pensione in anticipo di 7 anni;
pur non avendo riportato conseguenze fisiche, i sei lavoratori si sono visti riconosciuto il diritto di accedere al beneficio previdenziale, ossia l'anticipo rispetto alla scadenza normale della loro attività lavorativa, previsto dalla legge n. 257 del 1992;
come ha specificato il giudice della corte d'appello, «il soggetto obbligato ad attribuire il beneficio previdenziale è l'ente detentore della posizione contributiva e pensionistica del lavoratore che agisce in giudizio»;
alcuni lavoratori della compagnia portuale di Livorno, assunti nel 1982 ed esposti quotidianamente per oltre nove anni (fino al termine dei propri contratti) all'amianto, hanno lamentato l'impossibilità di usufruire dei benefici della legge n. 257 del 1992, a causa di un'esposizione prolungatasi per pochi mesi in meno rispetto al limite minimo previsto dalla legge -:
quali siano le valutazioni e quali iniziative urgenti il Ministro interrogato, nell'ambito delle proprie competenze, intenda adottare al fine di scongiurare il sistematico ricorso in appello degli enti previdenziali in reazione a sentenze eque, che assegnano ai lavoratori ciò che la legge garantisce e prescrive, e se non ritenga opportuno, nell'ambito delle proprie competenze, adoperarsi affinché si produca, per i lavoratori della compagnia portuale di Livorno, una sanatoria che permetta l'equiparazione della loro condizione a quella dei beneficiari della legge n. 257 del 1992.
(3-00697)
ROCCO PIGNATARO. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la Pastificio Ambra di Puglia s.p.a., in data 1o febbraio 2007, ha avviato la procedura di mobilità per cessazione dell'attività di tutto il proprio organico, corrispondente a ben 58 unità di personale, ai sensi degli articoli 4 e 24 della legge n. 223 del 1991;
i soggetti coinvolti dalla citata situazione, d'intesa con il servizio politiche del lavoro - sezione vertenze collettive dell'amministrazione provinciale di Bari, hanno individuato un percorso diverso e alternativo alla messa in mobilità, facendo preventivo ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria, così come disciplinata dall'articolo 2, lettera a), del decreto ministeriale 18 dicembre 2002, n. 31826, in caso di cessazione dell'attività;
la problematica riguarda ben 58 lavoratori, che da oltre 30 anni operano presso la Pastificio Ambra di Puglia s.p.a. e che nella maggior parte dei casi compongono famiglie monoreddito -:
quali iniziative il Ministro interrogato intenda assumere affinché l'Inps eroghi tempestivamente la cassa integrazione guadagni straordinaria nei confronti dei predetti lavoratori.
(3-00698)
DRAGO, VOLONTÈ, CAPITANIO SANTOLINI, FORMISANO, MAZZONI, RONCONI, D'AGRÒ, LUCCHESE, MEREU e COMPAGNON. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale. - Per sapere - premesso che:
la lettera xi) dell'articolo 2 del regolamento CE n. 2204/2002 del 12 dicembre
2002 definisce «lavoratore svantaggiato» anche «qualsiasi donna residente in un'area geografica al livello Nuts II, nella quale il tasso medio di disoccupazione superi il 100 per cento della media comunitaria da almeno due anni civili e nella quale la disoccupazione femminile abbia superato il 150 per cento del tasso di disoccupazione maschile dell'area considerata per almeno due dei tre anni civili precedenti»;
il suddetto regolamento è stato recepito dall'ordinamento nazionale ed è disciplinato dal decreto legislativo n. 276 del 2003 (cosiddetta «legge Biagi») e, in particolare, dalla normativa sul contratto di inserimento. L'articolo 54 definisce il contratto di inserimento «un contratto di lavoro che mira ad inserire (o reinserire) nel mercato del lavoro alcune categorie di persone, attraverso un progetto individuale di adattamento delle competenze professionali del singolo a un determinato contesto lavorativo»;
tra i soggetti destinatari della normativa vi sono le «donne che risiedono in aree geografiche ad alto tasso di disoccupazione femminile ed in particolare quando questo supera di almeno il 10 per cento il tasso di disoccupazione maschile»;
l'individuazione delle aree geografiche, di cui al citato articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003, è avvenuta tramite l'emanazione del decreto ministeriale del 17 novembre 2005 e indica, all'articolo 2, le regioni del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, rendendo pienamente operativo l'istituto contrattuale in questione;
sempre l'articolo 1 del decreto ministeriale del 15 novembre 2005 stabilisce che «le aree territoriali di cui all'articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003, e successive modificazioni e integrazioni, siano identificate in tutte le regioni e province autonome», limitatamente al triennio 2004/2006.
all'articolo 2 del succitato decreto ministeriale, sulla scorta del regolamento CE 2202/04, vengono individuate le aree beneficiarie degli incentivi contributivi, correlati all'istituto del «contratto d'inserimento» ex articolo 54, comma 1, lettera e), del decreto legislativo n. 276 del 2003 e che configurano aiuto di Stato nelle regioni del Lazio, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna -:
quale sarà il futuro dei contratti di inserimento per le donne e se le imprese potranno continuare a beneficiare degli sgravi contributivi, favorendo così le assunzioni di donne, come previsto dall'Unione europea.
(3-00699)
Interrogazione a risposta in Commissione:
CORDONI. - Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale, al Ministro della solidarietà sociale. - Per sapere - premesso che:
con legge 2 gennaio 1991, n. 1, è stato istituito l'Albo unico nazionale dei promotori finanziari; in virtù di tale normativa la professione viene esercitata in base ad un rapporto di agenzia monomantatario con banche e SIM, previa iscrizione all'Albo unico tenuto dalla Consob. Precedentemente al 1991 era necessaria l'iscrizione al ruolo agenti di commercio presso la Camera di commercio per poter avere mandato da una società del settore finanziario. Di conseguenza veniva richiesta l'iscrizione all'Enasarco;
la legge 23 dicembre 1996, n. 662, ha disciplinato il regime previdenziale di base della categoria dei promotori finanziari, disponendo dal 1o gennaio 1997 l'iscrizione dei promotori finanziari con mandato di agenzia alla gestione commercianti Inps, con evidenza contabile separata, sancendo così, anche ai fini previdenziali, una netta differenziazione tra la figura del promotore finanziario e quella dell'agente di commercio;
l'Anasf (Associazione nazionale dei promotori finanziari) ha sempre sostenuto che:
a) avere un contratto di agenzia non significa tout court essere agenti di commercio;
b) i promotori finanziari non possono avere due previdenze obbligatorie, ambedue a ripartizione;
c) l'unica forma di previdenza obbligatoria individuata per i promotori finanziari dalla legge 662/1996 è quella Inps con una sua evidenza contabile separata;
d) la retribuzione di gran parte di promotori finanziari è composta per la maggior parte da commissioni di management fee (assistenza) e solo per una parte minima, o minoritaria, da commissioni di collocamento;
e) il riconoscimento della possibilità del contratto di consulenza (da aggiungere a quello di agenzia) individua una figura composita di professionista, non riconducibile in alcun modo a quella di agente di commercio;
f) i contributi possono e devono essere utilizzati più proficuamente per una previdenza complementare a capitalizzazione anche tenuti presenti gli orientamenti in merito e la riforma previdenziale ormai varata;
il Ministro del lavoro e delle politiche sociali con proprio atto del 30 aprile 2001, avente ad oggetto «applicabilità del regime previdenziale Enasarco ai promotori finanziari», dopo un'analisi civilistica della figura del promotore finanziario, ha riconosciuto che alla luce della legge n. 1 del 1991, del decreto «Eurosim» n. 416 del 1996 e «da una analisi civilistica della figura del promotore finanziario emerge, ad avviso di questo Ministero, una chiara differenziazione della figura dell'agente di commercio rispetto a quella del promotore finanziario» e pertanto la mancanza di presupposti per l'assoggettamento a tutela previdenziale Enasarco;
cinque anni dopo, invece, la risposta all'istanza di interpello presentata - ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 124 del 2004 - dalla Fondazione Enasarco al Ministro del lavoro e delle politiche sociali del 24 ottobre 2005, in merito all'assoggettabilità dei promotori finanziari all'obbligo contributivo Enasarco, si esprime in senso contrario al precedente atto del 2001, ricomprendendo i promotori finanziari nella categoria degli agenti di commercio e, conseguentemente, sostenendo l'obbligo per gli stessi all'assoggettamento alla previdenza Enasarco -:
se il Ministro non ritenga opportuno adottare le necessarie iniziative normative ed interpretative atte a modificare l'attuale assetto contributivo dei promotori finanziari che ad oggi sono obbligati a due contribuzioni obbligatorie (Inps ed Enasarco) ripristinando la volontà prevista dalla legge 662 del 1996 tenendo conto delle caratteristiche giuridiche dei promotori finanziari.
(5-00785)