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Allegato B
Seduta n. 120 del 6/3/2007
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SVILUPPO ECONOMICO
Interrogazione a risposta immediata:
LA RUSSA, CICCIOLI, AIRAGHI, ALEMANNO, AMORUSO, ANGELI, ARMANI,
ASCIERTO, BELLOTTI, BENEDETTI VALENTINI, BOCCHINO, BONGIORNO, BONO, BRIGUGLIO, BUONFIGLIO, BUONTEMPO, CASTELLANI, CASTIELLO, CATANOSO, CIRIELLI, CONSOLO, GIORGIO CONTE, CONTENTO, GIULIO CONTI, COSENZA, DE CORATO, FILIPPONIO TATARELLA, GIANFRANCO FINI, FOTI, FRASSINETTI, GAMBA, GASPARRI, GERMONTANI, ALBERTO GIORGETTI, HOLZMANN, LAMORTE, LANDOLFI, LEO, LISI, LO PRESTI, MANCUSO, MARTINELLI, MAZZOCCHI, MELONI, MENIA, MIGLIORI, MINASSO, MOFFA, MURGIA, ANGELA NAPOLI, NESPOLI, PATARINO, PEDRIZZI, ANTONIO PEPE, PERINA, PEZZELLA, PORCU, PROIETTI COSIMI, RAISI, RAMPELLI, RONCHI, ROSITANI, SAGLIA, SALERNO, GARNERO SANTANCHÈ, SCALIA, SILIQUINI, TAGLIALATELA, TREMAGLIA, ULIVI, URSO e ZACCHERA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
da molti anni, ormai, le attività delle piccole e medie imprese sono messe a dura prova e le loro difficoltà di crescita sono sempre più insostenibili;
in data 14 ottobre 2005, il comitato economico e sociale europeo sulla grande distribuzione ha denunciato come il sistema della grande distribuzione abbia il potere di imporre ai fornitori obblighi contrattuali, quali i contributi per l'immissione nel listino e per lo spazio sugli scaffali, sconti retroattivi su merce già venduta, contributi di entità ingiustificata per le spese di pubblicità, nonché la fornitura in esclusiva;
i fornitori di prodotti alimentari alla grande distribuzione hanno spesso difficoltà finanziarie per via delle lunghissime scadenze di pagamento, il che equivale, nei fatti, a contrarre prestiti a tasso zero;
talvolta, le catene della grande distribuzione impongono ai fornitori di rifornirle di prodotti alimentari sottocosto per un certo periodo, pena l'esclusione della vendita;
le grandi aziende di distribuzione, spesso di proprietà straniera, stanno perseguendo una politica di «distruzione» dei piccoli imprenditori loro fornitori, non pagandoli, ovvero pagandoli dopo molto tempo, e, soprattutto, usando dei «trucchi» contabili che non permettono il normale riconoscimento delle situazioni finanziarie reciproche e, quindi, l'avvio, in tempi brevi, delle relative procedure di conciliazione;
questi comportamenti, al limite della legalità, non solo causano disagi, ma anche fallimenti ed una chiara alterazione della concorrenza, il che toglie, inoltre, ai piccoli imprenditori la possibilità di ricorrere ad ogni alternativa, essendo l'attività di molti di questi legata alla vendita alle grandi catene di distribuzione;
tali comportamenti continuano a perpetrarsi, nonostante quanto denunciato con l'interrogazione n. 3-00087 presentata in data 5 luglio 2006, alla quale il Governo, ad avviso degli interroganti, ha risposto in modo evasivo -:
se il Ministro interrogato intenda adottare urgenti iniziative a carattere normativo a tutela delle piccole e medie imprese, volte a definire delle procedure abbreviate per il riconoscimento dei propri diritti da parte delle piccole e medie imprese fornitrici di grandi aziende di distribuzione, procedure che, però, non comportino il ricorso alla magistratura, il che determinerebbe costi troppo alti e tempi lunghissimi.
(3-00707)
Interrogazioni a risposta immediata in Commissione:
X Commissione:
LULLI, VICO, TOMASELLI e BELLANOVA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il Gruppo Sviluppo Italia S.p.A, istituito con decreto legislativo n. 1 del 9 gennaio 1999, svolge il ruolo di agenzia nazionale per lo sviluppo d'impresa e l'attrazione degli investimenti, attività che trova riscontro da tempo assai più lungo in tutti i paesi occidentali con sistemi economici simili a quello italiano;
Sviluppo Italia è soggetto proprietario - sull'intero territorio nazionale - della rete degli incubatori di impresa che conta attualmente 24 incubatori operativi e 11 in fase di realizzazione;
tale rete, considerata la più grande nella Comunità Europea, è affidata alle 17 società regionali che operano sul territorio;
al 30 settembre 2006 le imprese presenti nei 24 incubatori erano 369, per un'occupazione complessiva di 2.450 addetti ed una creazione di 1.014 PMI per 6.850 addetti;
l'incubatore di Taranto, costruito nel 1992, con una superficie complessiva di circa 60.000 mq che ne fa l'incubatore più grande d'Europa, e l'incubatore di Casarano (LE), costruito nel 1996 ed avente una superficie complessiva di circa 29.000 mq, sono stati oggetto, a partire dal 2002, di un progressivo abbandono da parte della Società Sviluppo Italia Puglia con il trasferimento quasi totalitario delle risorse umane originariamente presenti nei siti citati ed il deterioramento dei manufatti industriali;
le imprese incubate, 21 a Taranto e 10 a Casarano, hanno più volte, anche con manifestazioni pubbliche, rimarcato lo stato di abbandono dei luoghi e la drastica riduzione dei servizi vantati relativi alla consulenza e all'assistenza (marketing, tecnologica, amministrativa, commerciale, eccetera);
è attualmente in corso la realizzazione di 2 nuovi incubatori a Modugno (Bari) e Cerignola (Foggia);
a giudizio degli interroganti sarebbe opportuno, anche per il tramite della Regione Puglia e della società Sviluppo Italia Puglia, una attività di presidio costante di tutti gli incubatori attraverso la destinazione di risorse professionali dedicate allo svolgimento delle attività di consulenza che la società dichiara di svolgere a favore delle imprese incubate valorizzando il ruolo degli incubatori come luoghi aggregativi di filiere collegate allo sviluppo del territorio e non come meri spazi da porre in locazione -:
quali iniziative e misure il Governo abbia assunto o intenda assumere affinché nella più complessiva valorizzazione delle attività e del patrimonio di esperienze e professionalità presenti nel Gruppo Sviluppo Italia si proceda ad una azione di tutela e salvaguardia degli incubatori sopra citati.
(5-00787)
FAVA, FUGATTI, ALLASIA e BODEGA. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il futuro di pesante incertezza che da tempo oramai aleggia sulla manifattura
tabacchi di Borgo Sacco non si è ancora dissipato; assodata al momento, è soltanto la firma del rinnovo del contratto nazionale del settore, prevista per la prossima settimana, mentre pare ci sia la decisione di chiudere due dei tre stabilimenti di manifattura tabacchi attualmente operativi - Chiaravalle, Lecce e Rovereto - per mantenere in Italia una sola fabbrica;
la Manifattura tabacchi di Borgo Sacco - si ricorda - attualmente occupa circa 150 lavoratori, di cui una cinquantina esterni e gli altri contrattualizzati;
risulta che la Bat, la British american tabacco (la Multinazionale subentrata al Monopoli di Stato e, quindi all'ETI) renderà pubblico il piano in merito alla scelta degli stabilimenti che intenderà mantenere nel Vecchio Continente, Italia compresa, a metà marzo; tuttavia voci ufficiose riportano la presenza di pressioni «politico-governative» su quella che, per un semplice calcolo di mercato, dovrebbe apparire la scelta più ragionevole;
pare, infatti, che se dipendesse solo da Bat la preferenza potrebbe ricadere su Rovereto in quanto è la sede più vicina all'Europa e pare sia anche l'azienda più affidabile ed efficiente tra quelle oggi attive;
ciononostante, sempre secondo fonti ufficiose, il problema del Mezzogiorno e la promessa di questo Governo di portare lavoro al Sud pare siano di importanza superiore alle ragioni oggettive di mercato -:
quanto riscontro trovino nella realtà le notizie di «corridoio» riportate in premessa, come stia seguendo il Governo la vicenda della Manifattura di Borgo Sacco, e quale sia la posizione che il Ministro intende assumere su tale vicenda, al fine di evitare la chiusura di uno stabilimento definito dalla stessa proprietà di «eccellenza».
(5-00788)
D'AGRÒ. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
la Direttiva europea 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia e il relativo decreto legislativo di recepimento n. 192 del 19 agosto 2005 rappresentano un importante passo in avanti nella direzione del protocollo di Kyoto sulla riduzione delle emissioni inquinanti;
recentemente è stato emanato il decreto legislativo 29 dicembre 2006, n. 311, di modifica ed integrazione al decreto legislativo n. 192/2005;
nell'emanazione di questo provvedimento non sono state recepite alcune indicazioni che erano peraltro contenute nel parere approvato dalla Commissione attività produttive della Camera dei deputati in data 13 dicembre 2006 sullo schema di decreto legislativo in oggetto;
tali omissioni si riferiscono in particolare al mancato recepimento di importanti correzioni al decreto legislativo n. 192/2005 relative alla definizione di impianto termico e all'efficienza dei generatori di calore;
il mancato recepimento di queste indicazioni potrebbe determinare un significativo arretramento produttivo per le imprese italiane, obbligando al contempo milioni di famiglie italiane ad assurdi adempimenti burocratici con riferimento al riscaldamento domestico -:
quali siano i motivi del mancato recepimento di tutte le indicazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione e se si intenda intervenire per rimediare a tali omissioni.
(5-00789)
SAGLIA e LAZZARI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
il 13 dicembre 2006 la Commissione attività produttive della Camera ha espresso il parere favorevole con osservazioni al Presidente dei Consiglio dei ministri, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 ottobre 2003, n. 306, sullo schema di decreto legislativo recante disposizioni integrative al decreto legislativo 19 agosto 2005 numero 192 recante attuazione della direttiva 2002/91CE relativa al rendimento energetico nell'edilizia;
lo schema predetto, all'allegato A, recava, con riferimento alla definizione di impianto termico le seguenti parole: «13. impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione estiva ed invernale degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente eventuali sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo; sono compresi negli impianti termici gli impianti individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici apparecchi quali: stufe, caminetti, apparecchi per il riscaldamento localizzato ad energia radiante, scaldacqua unifamiliari; tali apparecchi, se fissi, sono tuttavia assimilati agli impianti termici quando la somma delle potenze nominali del focolare degli apparecchi al servizio della singola unità immobiliare è maggiore o uguale a 15 kW» (l'ultima frase è innovativa rispetto alla precedente legislazione in materia);
tale definizione normativa, come emerso dalle audizioni effettuate dalla commissione, appare di difficile comprensibilità ed applicabilità;
vi sono evidenti problemi e costi gestionali ingiustificati per milioni di famiglie: per superare il limite di potenza nominale indicato sono sufficienti uno scaldacqua o una stufa in ghisa; gran parte dei caminetti la cui potenza nominale è peraltro da calcolare, si collocano su una fascia analoga; sul titolare dell'abitazione, pena una eventuale contravvenzione da 300 a 5.000 euro, graverebbe inoltre l'obbligo di denuncia del proprio impianto termico, di adeguamento o sostituzione dell'impianto esistente, della manutenzione annuale ed eventuali collaudi stagionali;
non è inoltre chiaramente esplicitato se la sommatoria delle potenze del focolare si applica solo agli apparecchi da riscaldamento o a tutti gli apparecchi impiegati nell'abitazione;
la nuova disposizione ostacolerebbe l'installazione di nuovi apparecchi del tipo indicato, con grave danno delle aziende italiane del settore, mentre non risulta che altri paesi europei abbiano adottato una normativa così restrittiva in ordine all'utilizzo degli impianti domestici;
poiché una letterale applicazione della norma potrebbe comportare troppe incertezze applicative, conseguentemente il parere della Commissione, votato all'unanimità da tutti i gruppi, nella parte delle osservazioni recava la seguente lettera f):
«f) all'allegato A, punto 13, appare opportuno sostituire la definizione di "impianto termico" con la seguente: "impianto termico è un impianto tecnologico destinato alla climatizzazione degli ambienti con o senza produzione di acqua calda per usi igienici o sanitari o alla sola produzione centralizzata di acqua calda per gli stessi usi, comprendente i sistemi di produzione, distribuzione e utilizzazione del calore nonché gli organi di regolazione e di controllo. Sono quindi compresi negli
impianti termici individuali di riscaldamento, mentre non sono considerati impianti termici, apparecchi quali stufe, caminetti, radiatori individuali, scaldacqua unifamiliari"» -:
quali siano i motivi del mancato recepimento di questa come di altre indicazioni contenute nel parere approvato dalla Commissione o se si intenda intervenire mediante apposite iniziative normative per rimediare a tali omissioni.
(5-00790)
Interrogazione a risposta in Commissione:
SAGLIA e FOTI. - Al Ministro dello sviluppo economico. - Per sapere - premesso che:
nel 2005 Eni stipulava un accordo con la russa Gazprom per l'importazione in Italia di due miliardi di metri cubi di gas ma, dopo vari dubbi sollevati circa il ruolo della Central Energy Italia controllata dalla società austriaca Central Energy Italian Gas Holding A.G, l'operazione naufragò;
da fonti di stampa del 28 febbraio 2007 (Il Sole 24 ore, pag. 17) si apprende di un imminente debutto sulla scena italiana della stessa società russa Gazprom la quale, già ad aprile, si presenterebbe, in accordo con Eni sulle condutture, per le prime partite di metano da immettere nel nostro mercato;
in particolare, l'obiettivo di Gazprom sarebbe quello di giungere a breve ad un export verso l'Italia di ben tre miliardi di metri cubi l'anno di metano;
come confermato dal vice presidente di Gazprom Alexander Medvedev (agenzia di stampa il Velino del 24 febbraio 2007), si rende noto che sarebbero in corso trattative di Gazprom con HERA, società per azioni multiutility che insiste sul territorio emiliano e romagnolo attraverso una rete di servizi municipalizzati;
la società HERA, tra i vari campi di azione strategica, gestisce per il Comune di Bologna la progettazione, la costruzione e la gestione di impianti di prelievo e trattamento e prima riduzione di gas metano, di impianti di seconda riduzione dello stesso oltreché le reti di trasporto e distribuzione in alta, media, bassa pressione e la eventuale gestione di Centrali Termiche convenzionali e Centrali di Cogenerazione;
HERA Spa, inoltre, non sarebbe nuova ad iniziative di questo genere dal momento che è dello scorso 16 novembre 2006 l'accordo con l'algerina Sonatrach per la fornitura di un miliardo di metri cubi all'anno di gas naturale attraverso il metanodotto Galsi -:
se il Ministro sia a conoscenza di un effettivo coinvolgimento della società HERA per l'immissione sul mercato italiano di tre miliardi di metri cubi di gas russo; in caso affermativo, se non ritenga opportuno, considerata l'importanza strategica dell'accordo e il quantitativo di gas importato, fornire elementi utili sull'intera operazione anche in considerazione delle caratteristiche societarie e di collocamento territoriale di HERA Spa.
(5-00786)