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Allegato A
Seduta n. 122 dell'8/3/2007
(Sezione 2 - Norme della legge finanziaria 2007 relative alla stabilizzazione del personale precario delle pubbliche amministrazioni)
B)
I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri per le riforme e le innovazioni nella pubblica amministrazione e del lavoro e della previdenza sociale, per sapere - premesso che:
il Governo, alla scopo di favorire la stabilizzazione del personale a tempo determinato nelle pubbliche amministrazioni, ha introdotto nella legge finanziaria per il 2007 (legge n. 296 del 2006) una serie di norme non chiare e, secondo gli interpellanti, apparentemente incostituzionali, che stanno creando numerosi problemi in termini di contenzioso, di bilanci degli enti locali e di gestione, anche a causa delle pressioni dirette ad assumere in maniera esclusiva tutti i cosiddetti «precari»;
la norma prevede la stabilizzazione del personale che ha fatto una selezione solo a tempo determinato e tale selezione non può valere per l'assunzione a tempo indeterminato, poiché alla selezione per incarichi a tempo determinato hanno partecipato solo candidati interessati ad un rapporto a termine, e a tal proposito si vedano le sentenze della Corte costituzionale nn. 205 del 2006 e 363 del 2006;
i criteri individuati dai commi 417, 519, 558, 565, 566, 940 e 1156, lettera f), sono diversi e non coerenti e vanno a comprendere anche:
a) coloro che hanno meno di un anno di anzianità, visto che è sufficiente avere un contratto alla data del 29 settembre 2006;
b) coloro che hanno avuto contratti con diverse amministrazioni in periodi diversi;
c) coloro che hanno lavorato nei gabinetti di incarichi politici;
d) coloro che non hanno fatto selezione, potendogliela fare dopo appositamente;
dopo anni di blocco e di relative proroghe di graduatorie, vi sono oltre 70.000 vincitori di concorso ed altrettanti idonei che potrebbero vantare un diritto maggiore e costituzionalmente legittimo di essere assunti;
l'insieme di norme crea una disparità di trattamento, in quanto le diverse amministrazioni possono derogare al concorso pubblico in modo diverso:
a) il comma 519 per i ministeri prevede solo il personale a tempo determinato, con precisi limiti temporali già richiamati;
b) il comma 558 per regioni ed enti locali prevede anche i lavoratori socialmente utili;
c) il comma 565 per le aziende sanitarie locali fa riferimento a tutto ciò che non rientra nei contratti a tempo indeterminato (tempo determinato, collaborazione coordinata e continuativa, somministrazione, lavori socialmente utili), senza prevedere una anzianità minima;
d) il comma 417 consente per tutte le amministrazioni la stabilizzazione di tutte le tipologie «non a tempo indeterminato», senza prevedere fattispecie e durata minima;
e) il comma 1156 consente ai comuni sotto i 5.000 abitanti di stabilizzare solo i lavoratori socialmente utili che appartengano ai profili bassi;
tali differenze, non essendo fondate razionalmente, creano situazioni di disparità incostituzionali, in quanto non razionali, consentendo alle amministrazioni di individuare i propri precari con regolamento;
quest'anno le amministrazioni sottoposte al patto di stabilità comprenderanno in questo anche le spese di personale, senza avere dei tetti specifici su tale spesa, ma solo un principio debole di riduzione della spesa (comma 557), senza obiettivi e sanzioni, e questo dato, insieme alle norme sulla stabilizzazione, porterà ad una crescita del personale e della relativa spesa, impedendo, di fatto, di poter fare il reclutamento necessario;
attraverso la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili, che appartengono alle categorie meno alte, le pubbliche amministrazioni dovranno ricreare i profili di basso livello, che fanno riferimento a funzioni che ormai dovrebbero essere state esternalizzate, anche attraverso la creazione di società partecipate dalle amministrazioni;
dopo aver portato le amministrazioni a ridurre gli organici, oggi le stesse sono costrette a riempire i posti solo con il personale generico, dato che il 90 per cento del personale precario non ricopre profili specialistici, tranne negli enti di ricerca;
inoltre, le organizzazioni sindacali stanno dicendo che le assunzioni dei precari sono da computare, pur se riservate, come assunzioni esterne, per consentire sui posti rimanenti di fare i concorsi riservati ai dipendenti interni, e questo impedirebbe di destinare i posti degli organici ai concorsi pubblici;
le norme per la stabilizzazione dei collaboratori coordinati e continuativi nelle pubbliche amministrazioni, prevedendo che il 60 per cento dei posti messi a concorso per il tempo determinato vengano riservati obbligatoriamente ai propri collaboratori coordinati e continuativi, generano ulteriori aspettative in tale personale, che avrà così avuto due rapporti con la stessa amministrazione -:
se il Governo non intenda assumere iniziative per correggere al più presto questa normativa, che, manifestando possibili profili di incostituzionalità, crea disparità di trattamento, genera difficoltà di natura finanziaria e comporta problemi di carattere gestionale all'interno del sistema pubblico.
(2-00374)
«Baldelli, Giacomoni, Pelino, Alfredo Vito, Cossiga, La Loggia, Mistrello Destro, Fedele, Fallica, Testoni, Vitali, Bruno, Picchi, Boscetto, Gregorio Fontana, Baiamonte, Bocciardo, Mazzaracchio, Azzolini, Paniz, Gardini, Ceccacci Rubino, Zanetta, Marinello, Sanza, Ricevuto, Palmieri, Della Vedova, Licastro Scardino, Uggè, Di Centa, Lainati, Minardo, Palumbo, Galli, Bertolini, Paoletti Tangheroni, Luciano Rossi, Rosso, Gianfranco Conte, Casero, Bondi, Valentini, Cesaro, Nicola Cosentino, Mondello, Gelmini, Aprea, Moroni, Ravetto, Scajola, Aracu, Crimi, Adornato, D'Ippolito Vitale, Giro, Pescante, Rivolta, Jannone, Martino, Iannarilli».
(14 febbraio 2007)